Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Passo carrabile su area di pubblico passaggio

Un passo carrabile presuppone che sia un ingresso ad un'area privata ed esclusiva e non certo che dia accesso ad una via sottoposta al pubblico passaggio.
Avv. Marco Borriello 

Il passo carrabile si caratterizza per il taglio del marciapiede, poiché, altrimenti, non sarebbe possibile entrare nella proprietà privata con il proprio mezzo. In tal caso, viene, quindi, realizzata un'opera permanente e visibile che modifica il suolo e la via pubblica, attraverso la quale è permesso «al proprietario dell'accesso, una posizione ed un uso diverso del marciapiede da quello di cui può fruire tutta la collettività (Cort. Cost. sent. n. 16733/2007)».

Quando si usufruisce di un passo carrabile bisogna ottenere un'autorizzazione e versare una certa imposta. In caso contrario, scatterebbe la sanzione amministrativa derivante dalla cosiddetta occupazione abusiva del suolo pubblico.

Tuttavia, pur in presenza di un varco nel marciapiede e di un adiacente accesso alla proprietà privata, potrebbero non esserci i presupposti per poter individuare un passo carrabile. Ovviamente, in tal caso, l'ente non avrebbe il diritto di pretendere il versamento di alcuna tassa.

È infatti ciò che è accaduto nella vicenda sottoposta alla valutazione del Tribunale di Napoli e risolta con la sentenza n. 974 del 02 dicembre 2021.

In particolare, nell'anzidetto procedimento, si sono scontrati il Comune di Napoli e un condominio del Vomero in merito all'occupazione abusiva del suolo pubblico contestualmente alla presunta presenza di un passo carrabile non autorizzato.

Cerchiamo, però, di comprendere meglio qual è stata l'occasione della lite.

Passo carrabile nell'area di pubblico passaggio: non c'è tassa da pagare

A seguito di tre avvisi di pagamento, emessi dal Comune di Napoli, un condominio della zona era invitato a versare oltre cinquemila euro per un'occupazione abusiva del suolo comunale accertata dai Vigili Urbani, relativamente agli anni 2015, 2016 e 2017.

Nello specifico, si trattava di un passo carrabile, non preventivamente autorizzato, con tanto di taglio del marciapiede, attraverso il quale i condòmini del fabbricato multato accedevano alla strada privata che li collegava al proprio edificio.

Avverso tali avvisi, il Condominio proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Napoli, argomentandola con varie motivazioni. Tra queste, spiccava lo stato dei luoghi in cui sarebbe avvenuta la contestata occupazione.

A tale riguardo, l'istante faceva notare all'organo giudicante che l'accesso in questione non portava ad un'area laterale predisposta alla sosta dei veicoli, così come avviene in tutti i casi in cui è opportuno chiedere ed ottenere un passo carrabile.

Nel caso de quo, invece, l'accesso consentiva di percorrere una strada privata che, in realtà, fungeva da collegamento con un'altra via comunale, all'incrocio con la quale c'era persino un semaforo. Inoltre, mediante questo collegamento era possibile raggiungere non solo il Condominio opponente, ma anche altri 14 fabbricati.

Insomma, si trattava, a tutti gli effetti, di strada sottoposta al pubblico passaggio, dove circolava e parcheggiava chiunque. Pertanto, secondo l'attore, mancavano, del tutto, i presupposti per poter invocare la presenza e l'utilizzo di un passo carrabile privato e non autorizzato.

Il Tribunale di Napoli ha accolto l'opposizione, annullando i tre avvisi di pagamento emessi dal Comune convenuto, condannando la parte soccombente al pagamento delle spese di lite.

Apertura di un passo carraio sulla cosa comune.

Passo carrabile: definizione e normativa

Per definire un passo carrabile occorre fare riferimento al codice della strada, secondo il quale è tale quell'«accesso ad un'area laterale idonea allo stanziamento di uno o più veicoli (Art. 3 n. 37 cod. della str.)».

In particolare, secondo la definizione normativa, poi abrogata dalla legge 160 del 27 dicembre 2019, sono passi carrabili «quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata (Art. 44 D.lvo n.507/1993)».

Quindi, in presenza dei descritti presupposti, per usufruire legittimamente di un passo carrabile, occorre una specifica autorizzazione e il pagamento di un'imposta «Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione.

Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità (Art. 1 co. 824 L. 160/2019)».

Se il passo carrabile non è in regola, scatta la sanzione per l'occupazione abusiva del suolo.

Se il passo consente l'accesso a tutti non è carrabile

Nel caso esaminato dal Tribunale di Napoli, l'accesso in contestazione era, in effetti, caratterizzato dal taglio del marciapiede pubblico e, quindi, da quelle cosiddette opere visibili e permanenti che, solitamente, caratterizzano un passo carrabile sulla via comunale, provinciale o statale.

La differenza sostanziale, però, stava nel fatto che, attraverso il passo si entrava e si percorreva una strada privata che fungeva, altresì, da collegamento con un'altra via pubblica. Alla stessa, quindi, accedevano tutti i cittadini, peraltro, da tempo immemore e ad ognuno di essi era possibile transitare, parcheggiare e, persino, sostare nei pressi della locale stazione della metropolitana.

Si trattava, perciò, di un accesso che conduceva ad una via gravata da una servitù di pubblico passaggio e non certo ad una area di sosta privata ed esclusiva, come avviene per un passo carrabile.

Quindi, dall'accesso in esame, rispetto alla collettività dei cittadini, il condominio de quo non aveva guadagnato alcun uso o fruizione, diversa o maggiore, del bene pubblico (vedasi Cort. Cost. sent. n. 16733/2007 citata in precedenza).

Per questa ragione, era stato, evidentemente, esagerato ed infondato l'accertamento operato dai vigili e la conseguente emissione degli avvisi di pagamento, visto che mancavano del tutto i presupposti per individuare, nel caso di specie, un passo carrabile.

Non aprite quella porta! Quando un passo carrabile è di troppo.

Sentenza
Scarica TRIBUNALE DI NAPOLI n. 9741 del 02/12/2021
  1. in evidenza

Dello stesso argomento


Passo carrabile, le sentenze in materia

Passo carrabile, requisiti, autorizzazione ed imposte, privati e condominio. La nozione di passo carrabile, meglio noto come passo carraio, è definita all', comma I, ) del Codice della Strada rubricato