La servitù di passaggio è, nell'ambito dei diritti reali su cosa altrui, quella che in maniera più chiara esemplifica il concetto di peso su di un fondo.
Al contempo l'esercizio del diritto di passaggio, pedonale o carrabile che sia, porta con sé una serie di problematiche tipiche del giusto contemperamento tra i diritti del proprietario del fondo servente e di quello dominante.
Nel caso di passaggio carrabile uno di questi può essere rappresentato dal restringimento del passaggio medesimo
Limiti del passaggio carrabile in assenza di specifiche indicazioni
Se è costituita una servitù di passaggio carrabile su un fondo, ma le modalità concrete di esercizio del diritto non sono puntualmente specificate, quali sono i limiti di azione del proprietario del fondo servente?
Ad esempio, entro che limiti è possibile restringere il passaggio carrabile utilizzato dal titolare del fondo dominante?
Ipotizziamo che Tizio, in quanto proprietario del fondo Alfa, abbia diritto di transito, pedonale e carrabile, sul fondo Beta, di proprietà di Caio.
Le parti hanno costituito questo diritto senza specificare alcunché se non indicando il percorso sul quale tale passaggio avrebbe potuto essere effettuato.
In questo contesto, ai sensi dell'art. 1067 c.c. il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente e, corrispondentemente, il titolare di quest'ultimo non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo.
Nel silenzio degli atti costitutivi del diritto entro che limiti il proprietario del fondo servente può agire senza vedersi accusato di limitare l'esercizio del diritto?
La Cassazione si è spesso trovata a rispondere al quesito, sovente con riferimento alle modalità di esercizio della servitù di passaggio.
Divieti di diminuire l'esercizio della servitù, i limiti alle facoltà del titolare del fondo servente
Si legge in una sentenza resa dagli ermellini nell'aprile 2013 che «ai sensi dell'art. 1067, cpv. c.c. il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo.
In questo contesto l'assunto per cui non ogni innovazione rispetto alla quale sia astrattamente sensibile la servitù debba ritenersi per ciò solo vietata, trova ampio riscontro nella giurisprudenza di questa Corte in tema di servitù di passaggio, con riferimento all'indirizzo che ritiene consentita l'apposizione sul fondo servente di cancelli e simili, del cui meccanismo di apertura sia reso partecipe il proprietario del fondo dominante, ove ciò comporti per quest'ultimo disagi minimi e trascurabili (cfr. per tutte e da ultimo, Cass. n. 14179/11)».
Insomma l'incidenza delle innovazioni sull'esercizio della servitù dev'essere sempre valutata in concreto. Posso modificare il fondo servente ma nel farlo devo considerare l'esistenza della servitù e le modalità di esercizio della medesima.
Vediamo nello specifico quali possono essere i riflessi delle innovazioni sulle servitù di passaggio ed in particolare la valutazione della legittimità del restringimento del passaggio carrabile.
Innovazioni e servitù di passaggio carrabile, come valutarne la legittimità?
Nella stessa sentenza succitata, la Corte di legittimità prosegue nel proprio ragionamento, affermando che «in un precedente ormai remoto (Cass. n. 1930/78) si è ritenuto che la riduzione dello spazio disponibile per l'esercizio di una servitù di passaggio pedonale e la modificazione del relativo tracciato originario non costituiscono fatti di spoglio del possesso della servitù quando, in concreto, non causano una diminuzione delle utilità che costituiscono il contenuto di quel diritto, non impediscono la soddisfazione di alcuna di quelle esigenze del fondo dominante che esso è destinato ad appagare e non incidono sulle modalità del suo esercizio rendendolo più difficile (in quel caso fu ritenuta ispirata a esatti principi di diritto la decisione del giudice del merito il quale aveva escluso che la riduzione - da metri 4,50 a metri 1,50 - della ampiezza dello spazio destinato a passaggio pedonale e la modificazione - da rettilineo ad angolare - del tracciato del relativo percorso costituissero spoglio del possesso della servitù, non rendendone più incomodo l'esercizio, attese le condizioni disagevoli dell'originario passaggio)» (Cass. 15 aprile 2013, n. 9102).
In altre e meno risalenti sentenze si afferma, poi, che le opere vietate dal proprietario del fondo servente dall'art. 1067, comma secondo c.c. sono soltanto quelle che si riflettono, alterandole, sul contenuto essenziale dell'altrui diritto di servitù qual è determinato dal titolo, sì da incidere sull'andatura e sull'estensione dell'utilitas oggetto di quello stesso diritto.
Esercizio della servitù di passaggio, restringere il transito è possibile valutando il diritto di servitù esistente
La norma non tutela quindi l'utilitas che di fatto il proprietario del fondo dominante ritenga di trarre dalla servitù, ma quella assicurata nel suo contenuto essenziale dal titolo.
Conseguentemente, in tema di servitù di passaggio, non comporta diminuzione dell'esercizio della servitù l'esecuzione di opere che pur riducendo la larghezza dello spazio di fatto disponibile a tal fine, la conservino tuttavia in quelle dimensioni che non comportino una riduzione o una maggiore scomodità dell'esercizio delle servitù (Cass. nn. 10990/98, 7360/92 e 4585/93)" (Cass. 15 aprile 2013, n. 9102).
In sintesi, questo il cuore della pronuncia di Cassazione «il proprietario del fondo servente può porre in essere le innovazioni che siano attuate in maniera tale da conservare inalterata sia l'utilitas della servitù, nell'accezione più lata consentita dal titolo costitutivo, sia la sua comodità d'uso.
Pertanto, in materia di servitù di passaggio, la riduzione della larghezza della strada costituisce un'innovazione vietata non di per sé, ma solo in quanto idonea a menomare le possibilità di transito ovvero a ridurne la comodità di esercizio, avendo riguardo esclusivamente a quanto consentito dal titolo e non al vantaggio che di fatto il proprietario del fondo dominante ritenga di trarre dalla servitù stessa» (Cass. 15 aprile 2013, n. 9102).
Se il diritto di passaggio è regolamentato in modo tale che sia previsto il passaggio di un solo veicolo la volta, delle dimensioni di una normale autovettura, nulla vieta, salva comunque l'usucapione di un eventuale allargamento, al proprietario del fondo servente di apportare modifiche al proprio fondo, a condizione però che le stesse non menomino il diritto previsto dal titolo costitutivo.