Quando si parla di servitù, spesso, il pensiero corre al classico esempio della necessità di passare sul fondo del proprio vicino per raggiungere la pubblica via.
In effetti quello della servitù coattiva di passaggio è argomento spesso dibattuto, nel pur sempre ridotto dibattito riguardante tali diritti, e non sempre le vedute sono univoche.
Modalità di costituzione della servitù coattiva di passaggio
Partiamo dai modi di costituzione della servitù.
Essa può, tra le altre cose, essere costituita per contratto o per sentenza.
I casi di costituzione per sentenza sono sostanzialmente quelli di servitù coattive: Tizio è proprietario di un fondo intercluso, Caio è proprietario del predio che gli impedisce di accedere alla strada pubblica. Le parti non trovano un accordo per il passaggio cosicché Tizio è costretto ad ottenere una sentenza costitutiva del diritto rivolgendosi al Tribunale.
Che cosa accade se per i più svariati motivi cessa l'interclusione?
Ai sensi dell'art. 1055 c.c. "se il passaggio cessa di essere necessario, può essere soppresso in qualunque tempo a istanza del proprietario del fondo dominante o del fondo servente.
Quest'ultimo deve restituire il compenso ricevuto; ma l'autorità giudiziaria può disporre una riduzione della somma, avuto riguardo alla durata della servitù e al danno sofferto. Se l'indennità fu convenuta in annualità, la prestazione cessa dall'anno successivo".
Insomma così come il proprietario del fondo dominante ha potuto chiedere la costituzione della servitù, così quello del fondo servente può domandare la sua estinzione per cessazione dell'interclusione.
Chiarito questo fatto, incontestato, veniamo alla situazione d'incertezza.
Una servitù coattiva può essere costituita per contratto?
Sicuramente si, anche se per molti tale modalità costitutiva le farebbe perdere il carattere coattivo.
Ciò starebbe a significare che la servitù originariamente coattiva dovrebbe essere considerata volontaria con conseguente inapplicabilità dell'art. 1055 c.c. Insomma la servitù è stata costituita per contratto e può essere estinta solamente in quel modo.
La Cassazione, tornando sull'argomento sul finire dello scorso anno, ha specificato che le cose non stanno propriamente in questo modo.
Secondo gli ermellini, "la servitù costituita per contratto non cessa di essere coattiva, con conseguente applicazione della corrispondente disciplina normativa, laddove risulti che sussistano le condizioni di legge per la costituzione della servitù coattiva e l'intenzione delle parti di costituire la servitù al fine di soddisfare la medesima esigenza, mediante assoggettamento del fondo servente al tipo specifico di soggezione previsto dalla legge come servitù coattiva (Cass. n. 6595 del 1988, a proposito della servitù costituita per testamento; Cass. n. 3386 del 1981; Cass. n. 66 del 1978; nello stesso senso: Cass. n. 4241 del 2010; Cass. n. 4533 del 1990).
Questo indirizzo merita di essere confermato, dovendosi rilevare che la presenza della fonte contrattuale interessa il modo con cui la servitù è costituita, ma non la sua sostanza e natura, e che la disciplina in materia di servitù coattiva, nel riconoscere al proprietario del fondo, in presenza delle condizioni richieste, il diritto potestativo di costituzione della servitù, precisa che essa può essere costituita sia per contratto che per sentenza (art. 1032 cod. civ., comma 1), previsione che esclude che la presenza del contratto integri un elemento certo per escludere, per ciò stesso, l'applicabilità della disciplina dettata per le servitù coattive" (Cass. 21 dicembre 2012 23839).
Insomma se la servitù coattiva è costituita per contratto per le necessità proprie che l'interclusione impone, essa continua ad essere coattiva con conseguente applicazione delle regole che la riguardano.
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