Il Tar Lombardia, con una sentenza del 15 ottobre 2021, ha affrontato il tema della legittimità dell'occupazione del suolo pubblico da parte del condominio che intende procedere a lavori di manutenzione della facciata.
La pronuncia affronta il problema del bilanciamento tra l'interesse della compagine a restituire decoro all'edificio e quello dell'attività commerciale adiacente a non veder oscurate le proprie vetrine dalla presenza dei ponteggi e dell'altro materiale da lavoro.
Lavori condominiali e occupazione suolo pubblico: il fatto
Il proprietario di un'attività commerciale (ristorante-bar) impugnava il provvedimento comunale con cui il condominio adiacente veniva autorizzato all'occupazione del suolo pubblico per la collocazione di un ponteggio ai fini dello svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria delle facciate e di rifacimento del manto di copertura.
Occupazione suolo pubblico: i motivi del ricorso
In primo luogo, il ricorrente lamentava di non essere stato formalmente reso edotto dell'avvio del procedimento amministrativo: in qualità di controinteressato, infatti, avrebbe dovuto essere reso partecipe della procedura volta a ottenere il permesso di occupazione del suolo pubblico.
In questo senso, l'Amministrazione procedente non avrebbe operato alcuna valutazione dei suoi interessi riguardanti l'area oggetto del provvedimento impugnato.
In secundis, l'istante riteneva che il provvedimento impugnato avrebbe dovuto salvaguardare il suo diritto di affaccio, evitando l'oscuramento del locale e il conseguente pregiudizio alla visibilità delle vetrine poste sulla pubblica via.
Infine, il ricorrente si doleva del fatto che il Comune gli avesse rilasciato una concessione per l'occupazione dello stesso suolo pubblico finalizzata allo svolgimento della propria attività di ristorazione (concessione per tavoli, sedie, fioriere e faretti) solo al termine dei lavori condominiali, danneggiando così ulteriormente l'esercizio commerciale.
Insomma: nonostante la domanda di occupazione fosse stata presentata per prima dal ricorrente, il Comune aveva preferito concedere l'occupazione al condominio.
Decisione del Tar Lombardia sull'occupazione del suolo pubblico
Il Tar Lombardia, con la sentenza del 15 ottobre 2021 in commento, rigetta il ricorso proposto avverso l'autorizzazione comunale che consentiva l'occupazione del suolo pubblico per l'esecuzione dei lavori condominiali.
A parere del Giudice amministrativo, l'interesse al recupero urbanistico ed edilizio del condominio è decisamente prevalente rispetto a quello dell'esercizio commerciale.
Nella fattispecie, il regolamento edilizio locale impone uno specifico
obbligo di manutenzione a carico dei proprietari degli immobili, stabilendo che essi
hanno l'obbligo di mantenere le costruzioni in condizioni di agibilità, di decoro, di idoneità igienica e di sicurezza socio-ambientale, assicurando tutti i necessari interventi.
Sempre il regolamento edilizio stabilisce il «recupero urbano, la riqualificazione sociale
e funzionale delle aree e/o degli edifici, sono valori di interesse pubblico da tutelare mediante attività a difesa della qualità urbana, del decoro e dell'incolumità pubblica», dovendo a tal fine «provvedere alla custodia, alla manutenzione e al decoro degli stessi, anche al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive, nonché situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana».
Con riferimento al caso di specie, al momento di emanazione del provvedimento impugnato, lo stato di forte degrado (che, peraltro, il ricorrente non ha smentito) in cui si trovava il condominio ha reso necessario l'avvio dei lavori di manutenzione, ciò che, come detto, costituiva un dovere dei proprietari.
Per quanto concerne l'altro motivo di doglianza del ricorrente, secondo cui non sarebbe stato reso partecipe della procedura amministrativa, il Tar Lombardia rammenta come l'occupazione di suolo pubblico possa essere vietata per motivi di interesse generale, per contrasto con disposizioni di legge o regolamento, nonché per eventuali prescrizioni, a tutela del decoro, della viabilità, e della sicurezza (C.S., Sez. V, 5.7.2017 n. 3285), e pertanto, a tutela di interessi pubblicistici; nel caso di specie, tutti questi interessi erano stati correttamente tutelati dal provvedimento impugnato, il cui contenuto, sostanzialmente vincolato, ha reso inutile la partecipazione procedimentale.
Infine, per quanto riguarda l'ultimo motivo di doglianza, inerente al favor con cui avrebbe trattato il condominio nel rilascio della concessione di occupazione del suolo nonostante per la medesima area vi fosse già richiesta del ricorrente per l'occupazione finalizzata allo svolgimento della propria attività di ristorazione, il Tar Lombardia rammenta come la Pubblica amministrazione ( nella specie, il Comune) assegni la priorità alle domande in ragione della maggior rispondenza all'interesse pubblico dell'occupazione, e non solo pertanto alla loro data di presentazione.
L'interesse all'occupazione del suolo pubblico
In sintesi, il Tar Lombardia, con la sentenza in commento, ha statuito che gli interessi collettivi alla messa in sicurezza e al mantenimento del decoro degli immobili prevalgono su quelli commerciali del ricorrente, peraltro compressi solo parzialmente e per un periodo circoscritto.