Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Videosorveglianza in Condominio: facciamo il punto?

Cerchiamo di rispondere brevemente ai quesiti più frequenti degli Amministratori e dei condòmini.
Avv. Caterina Tosatti - Foro di Roma 

I condòmini chiedono spesso di installare telecamere in Condominio: lo si fa di solito per proteggersi da furti o intrusioni.

Tuttavia, è sempre più frequente la richiesta di utilizzare le telecamere già presenti oppure di installarne di nuove allo scopo di videosorvegliare il conferimento dei rifiuti secondo le regole della raccolta differenziata.

Infatti, la normativa in materia prevede la responsabilità del CONDOMINIO per l'errato conferimento commesso da un condòmino - ma potrebbe trattarsi anche di terzi - e prevede la notifica della sanzione all'AMMINISTRATORE.

Vediamo allora se e come si può deliberare una siffatta videosorveglianza e approfittiamo per fare il punto sugli adempimenti pratici per essere in regola con il GDPR (Regolamento Generale del Parlamento e del Consiglio UE sulla protezione dei dati, n. 2016/679).

Per un esame più approfondito dell'ambito della videosorveglianza, ci permettiamo di rinviare al nostro dossier pubblicato poco tempo fa.

Posso videosorvegliare per vedere chi sbaglia a conferire la differenziata?

Partiamo da un presupposto: perché vogliamo vedere la zona dove avviene la raccolta differenziata?

Perché, probabilmente, siamo stufi di pagare le multe irrogate dall'azienda municipale o altro ente comunale per l'errato conferimento che un nostro collega condòmino - o anche il condòmino di un altro edificio - ci fa recapitare, sbagliando - in buona o in mala fede - nell'inserire la carta nel bidone della plastica, etc.

Ripartizione spese condominiali videosorveglianza

Ma qual è lo scopo vero? Cosa speriamo di ottenere dalla videosorveglianza della raccolta differenziata? Di individuare il colpevole e di potergli chiedere, almeno in rivalsa, di corrispondere per intero la multa.

Siamo sicuri che si tratti di un meccanismo automatico? Cioè, una volta ricevuta la sanzione dall'ente gestore della raccolta, pensiamo basti scrivere dicendo che abbiamo le prove che è stato il Sig. Rossi, nostro condòmino oppure abitante al civico seguente, per ottenere lo sgravio?

Chi scrive, conoscendo le pubbliche autorità ed i vincoli cui esse sono sottoposte, non crede che ciò sia possibile, almeno non in modo fluido e indolore.

Infatti, sarà necessario proporre un'ISTANZA DI REVOCA IN AUTOTUTELA della sanzione: ma se l'ente, come è verosimile, non provvederà nel termine previsto per impugnare la sanzione, il Condominio sarà comunque costretto a fare RICORSO, pena la definitività della sanzione ed il suo passaggio a ruolo per la riscossione forzosa.

Siamo poi sicuri che, per come è formulata la norma, l'ente - o addirittura il Giudice - "accetterà" la giustificazione addotta dal Condominio circa la persona che ha conferito in modo sbagliato la spazzatura? Infatti, trattandosi di condòmino, i nostri decisori potrebbero parlare di "immedesimazione organica" e dirci che la sanzione rimane al Condominio, al massimo sarà costui, tramite la propria Assemblea, a RIVALERSI sul condòmino colpevole…

Trattandosi di un terzo, sempre i nostri decisori potrebbero fare lo stesso ragionamento sostenendo che la norma impone al Condominio una sorta di custodia e vigilanza sull'area di conferimento, pertanto spetta sempre al Condominio far valere i suoi diritti - in questo caso risarcitori - nei confronti del terzo che si è intrufolato ed ha gettato la sua spazzatura nella nostra area.

Tutto questo come impatta sulla possibilità o meno di videosorvegliare l'area di raccolta?

Ogni trattamento dei dati personali - la videosorveglianza lo è sicuramente, trattando l'immagine della persona ed i suoi spostamenti - deve rispettare i principi dettati dall'art. 5 GDPR: in particolare, deve essere lecito, cioè avere un fondamento giuridico che autorizzi il trattamento, nonché limitato allo stretto necessario a realizzare la finalità del trattamento.

Ebbene, quale sarebbe la finalità della videosorveglianza dell'area di raccolta? La possibilità di difendersi verso provvedimenti sanzionatori irrogati a nome dell'intero Condominio, avendo la possibilità di individuare il reale e singolo colpevole dell'errato conferimento: già il Garante Privacy, nel suo Provvedimento sulla videosorveglianza dell'aprile 2010, si esprimeva in termini di . raccolta di prove. .

Installazione di un sistema di videosorveglianza anche senza il consenso di un condomino

Quale potrebbe essere la base giuridica di una simile videosorveglianza? Cioè, come dicevamo sopra, qual è il fondamento giuridico di questo trattamento tale per cui esso potrebbe essere ritenuto lecito?

Si ritiene che, anche a seguito delle indicazioni date dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (Board) con le Linee - guida sulla Videosorveglianza n. 03/2019, adottate il 29 gennaio 2020, l'unica base giuridica utilizzabile tra quelle indicate dall'art. 6 GDPR sia l'INTERESSE LEGITTIMO del Titolare, cioè nel nostro caso del Condominio.

È bene ricordare che l'Interesse Legittimo è una base giuridica "franabile", in quanto cede se l'Interessato vanta un diritto fondamentale o un interesse che prevalgano rispetto all'interesse legittimo del Titolare, dove questa prevalenza e questa sorta di 'braccio di ferro' tra l'interesse del Titolare e il diritto o interesse opposto dell'Interessato va verificata CASO PER CASO.

Inoltre, l'Interessato ha diritto di OPPORSI ai trattamenti basati sull'Interesse Legittimo.

Il Board, nelle Linee - guida citate, ha spiegato come l'Opposizione debba essere possibile PRIMA, DURANTE e DOPO la videosorveglianza: questo significa che il Titolare - il Condominio - deve adottare un sistema tale da poter permettere all'Amministratore - o alla ditta che esegua la videosorveglianza - di FERMARE LA RIPRESA/LA REGISTRAZIONE A RICHIESTA dell'Interessato.

Siccome l'Interessato deve essere reso edotto del diritto di Opposizione nell'Informativa che va affissa tramite cartellonistica prima dell'accesso all'area videosorvegliata, anche in questo caso si potrebbe obiettare che il "malintenzionato" potrebbe esercitare detto diritto "ad arte", allo scopo di non essere ripreso durante l'errato conferimento: ma farebbe "molto rumore per nulla"…

Nel Provvedimento dell'8 aprile 2010, il Garante Privacy si esprimeva così: «Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689)»: ora, questa osservazione era contenuta nella parte del Provvedimento dedicata ai «Soggetti Pubblici» e immaginava uno scenario relativo al «5.2.Deposito dei rifiuti», aggiungendo «in applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo sistemi videosorveglianza risulta lecito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi».

Non possiamo quindi dedurre da questa sezione che la videosorveglianza di aree private di raccolta sia senz'altro vietato o illecito: certamente, l'assenza di «strumenti e sistemi di controllo alternativi» andrà argomentata, come vedremo nel seguito, in sede di delibera di approvazione.

Quali aree può sorvegliare il Condominio? E il privato, può sorvegliare aree comuni?

Nel rispondere, ci baseremo su quanto anche il nostro lettore può leggere nel Provvedimento sulla videosorveglianza dell'8 aprile 2010, già citato, consultabile sul sito del Garante Privacy, nel Vademecum del Palazzo. cioè il Provvedimento del 10 ottobre 2013, sempre visionabile sul sito del Garante Privacy e nelle Linee - guida sulla Videosorveglianza del Board, anch'esse citate, scaricabili, anche in versione italiana, dal sito dello stesso (www.edpb.europa.eu).

Il Condominio può sorvegliare le AREE COMUNI, cioè le aree di accesso e di transito comuni a tutti i condòmini, ma l'angolo di visuale, cioè l'area effettivamente rilevata dalla telecamera deve essere limitato a queste aree, senza ripresa di luoghi circostanti, come abitazioni o spazi privati, luoghi pubblici, esercizi commerciali.

Laddove, per eseguire una videosorveglianza efficace delle proprie aree comuni, data la conformazione fisica dei luoghi e la vicinanza tra gli stessi, il Condominio debba posizionare le telecamere in modo tale da non poter evitare la ripresa di luoghi pubblici o spazi privati limitrofi, si ritiene che, allo stato attuale, sia necessario eseguire una Valutazione d'Impatto ai sensi dell'art. 35 GDPR e, laddove nemmeno così si riducano i rischi del trattamento per le persone fisiche, si debba fare ricorso alla Consultazione Preventiva ai sensi dell'art. 36 GDPR, presentandone istanza al Garante.

Il condòmino può installare telecamere, ma con angolo di visuale che riprenda unicamente la sua proprietà privata: pertanto, NON anche il pianerottolo, l'area di manovra dinnanzi ai boxes - auto o il cortile comune circostante il suo posto - auto scoperto e così via.

ATTENZIONE ! Chi vìola le norme in materia rischia l'imputazione di un reato penale: l'art. 615 bis c.p. punisce le cc.dd. interferenze illecite nella vita privata, cioè «Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614 [cioè l'abitazione altrui, un altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi, N.d.r.], è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo».

Chi decide se installare la videosorveglianza? L'Assemblea o l'Amministratore?

Ai sensi dell'art. 1122 ter c.c. «Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse SONO APPROVATE DALL'ASSEMBLEA con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 [maggioranza degli intervenuti + 1/3 del valore dell'edificio, cioè dei millesimi totali]».

Quindi lo decide l'Assemblea: tuttavia, l'Amministratore dovrà fare un lavoro fondamentale, cioè dovrà raccogliere gli elementi da riportare nella delibera ai sensi delle Linee - guida del Board.

Infatti, siccome il Board ci ha spiegato che la videosorveglianza deve costituire l'extrema ratio e la sua adozione va giustificata con DOCUMENTI che comprovino la necessità del mezzo, è necessario dare atto già in delibera dei motivi che spingono il Condominio a decidere per le telecamere piuttosto che per un servizio di vigilanza privato o altra misura.

Quindi, l'Amministratore dovrà raccogliere le denunce già sporte in passato, le segnalazioni dei condòmini, le sue denunce se il danneggiamento è avvenuto alle parti comuni e dare atto nella delibera che la videosorveglianza è il mezzo più adatto, anche dal punto di vista economico, a far fronte alle necessità condominiali.

Per chi ha già installato la videosorveglianza in passato ci sono ulteriori adempimenti?

, la videosorveglianza già installata è un trattamento dei dati in corso: esso va adeguato alle nuove norme del GDPR ed alle Linee - guida del Board.

All'atto pratico, si tratterà di rinvenire la medesima documentazione giustificativa dell'installazione e di adeguare le misure di sicurezza e l'Informativa tramite cartellonistica.

Chi può accedere alle immagini?

Solamente i soggetti autorizzati, il Titolare ed il Responsabile del trattamento.

Nel caso del Condominio, tuttavia, posto che la figura del Titolare è individuata nel Condominio stesso, si ritiene opportuno non concedere a tutti i condòmini un accesso indiscriminato, bensì concederlo all'Amministratore, quale Responsabile del trattamento.

Sarebbe opportuno concedere un "incarico" ad ALCUNI CONDOMINI per i casi in cui l'Amministratore fosse impedito, limitato o assente - ad esempio, in caso di malattia o altro impedimento personale oppure in caso di revoca o dimissioni e sino alla nomina del successore - così da permettere, ad esempio in caso di reato, la possibilità di accedere e scaricare le immagini per fornirle alle forze dell'ordine.

Oggi, i suddetti condòmini, quali incaricati, dovrebbero ricevere adeguata formazione, per quanto limitata all'incarico che andranno a svolgere, il quale potrebbe anche non integrarsi mai.

Posso chiedere di vedere o di avere copia delle MIE immagini?

, il condòmino e CHIUNQUE SIA STATO RIPRESO può esercitare il diritto di ACCESSO previsto dall'art. 15 GDPR.

Attenzione: il diritto di accesso ha lo scopo di accedere alle PROPRIE IMMAGINI, NON a quelle di TERZI - o, nel nostro caso, di ALTRI CONDOMINI.

Ad esempio, se il condòmino ha necessità di ottenere la prova di un furto subìto o di un'aggressione, laddove egli sia in grado di indicare con esattezza il momento (ad esempio, lunedì 18 maggio, tra le 23 e le 2), allora l'Amministratore (o la ditta, ove questa sia stata incaricata come Responsabile del trattamento) potrà estrarre le immagini registrate del periodo indicato e fornirle alle forze dell'ordine che indagano sul fatto di reato.

Dalle Linee - guida del Board, non è chiaro cosa debba accadere in caso di ripresa di soggetti diversi dall'Interessato e dal ladro/aggressore: infatti, si sostiene che l'Interessato acceda solamente alle sue immagini e che non possa farlo se queste non sono separabili da quelle di altri soggetti, ma sembra ovvio che, nel nostro caso, prevarrà il diritto del nostro Interessato a difendersi in giudizio ed ottenere giustizia rispetto al diritto all'immagine di eventuali altri soggetti coinvolti.

Se le immagini NON SONO REGISTRATE, NON SARÀ POSSIBILE ACCEDERE, in quanto non esiste alcuna immagine "conservata" dell'interessato, così che il Titolare (nel nostro caso, l'Amministratore per il Condominio) risponderà che NON È IN CORSO ALCUN TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Posso chiederne la cancellazione?

- ovviamente, solo laddove le immagini siano registrate e non 'in tempo reale' o a circuito chiuso (CCTV).

Quando? Il c.d. DIRITTO ALL'OBLIO o alla cancellazione dei dati si esercita quando il TRATTAMENTO È ILLECITO oppure se i DATI NON SONO PIU' NECESSARI PER LA FINALITÀ PER CUI SONO STATI RACCOLTI.

Nel caso della videosorveglianza in ambito condominiale, come visto sopra, se l'Interessato esercita il diritto di OPPOSIZIONE, egli ha anche diritto alla CANCELLAZIONE DEI DATI, SALVO CHE SUSSISTANO MOTIVI LEGITTIMI COGENTI che prevalgano sul suo diritto o interesse all'opposizione ed alla cancellazione oppure se I DATI SONO NECESSARI PER L'ESERCIZIO O LA DIFESA DI UN DIRITTO in giudizio.

  1. in evidenza

Dello stesso argomento