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Collocazione bidoni per la raccolta differenziata nel supercondominio

Dove è possibile collocare i bidoni per la raccolta differenziata in un supercondominio? Chi decide?
Avv. Alessandro Gallucci 

Quando un supercondominio è ubicato in una città nella quale è effettuato il servizio di raccolta differenziata così detto porta a porta, uno dei problemi che devono essere affrontati riguarda la collocazione, nell'ambito degli spazi del supercondominio, dei bidoni per la raccolta differenziata testé citata.

In relazione al supercondominio la questione riguarda:

  • competenza a decidere;
  • quorum deliberativi necessari;
  • conseguenze per l'errata decisione.

Vale la pena soffermarsi su questi vari aspetti in relazione ad una materia, quella della collocazione dei bidoni per la raccolta differenziata che suscita sempre grande discussione e spesso contrasti e contenzioso.

Competenza a decidere la collocazione dei bidoni per la raccolta differenziata in supercondominio

Un coacervo di disposizioni legislative, ma soprattutto di rango regolamentare, oggi vigenti porta a concludere che laddove in un dato comune si sia optato per la gestione dei rifiuti mediante la così detta raccolta porta a porta, allora «i proprietari privati hanno l'obbligo di posizionare i cassonetti della raccolta differenziata all'interno degli spazi pertinenziali di proprietà e di esporli su suolo pubblico nei giorni e nelle ore di raccolta stabiliti dal gestore del servizio pubblico» (T.A.R. Piemonte 10 luglio 2015 n. 1169).

Bidoni per la differenziata. Il condominio è obbligato a collocarli all'interno dei propri spazi condominiali

In buona sostanza i privati - nel cui novero vanno chiaramente considerati i condomini - devono accollarsi quest'onere. Non è mancato chi ha definito questa modalità una vera e propria espropriazione di uno spazio privato.

Al di là degli aspetti connessi al vincolo ricadente sulla destinazione di una parte dell'edificio, nel caso di supercondominio soggetto alla conservazione dei bidoni per la raccolta differenziata è necessario domandarsi chi debba decidere dove debbono essere collocati tali bidoni.

In primis, cioè dalla consegna alla prima assemblea utile (o subito convocata), sta all'amministratore, in ragione dei suoi poteri (art. 1130 nn. 2 e 3 c.c.) decidere la collocazione dei bidoni per la raccolta differenziata.

Il problema che si pone è: se il supercondominio ha più di sessanta partecipanti, quale assemblea dev'essere convocata?

L'assemblea dei condòmini ovvero quella dei rappresentanti, così come prevista e disciplinata dall'art. 67 disp. att. c.c.? Ai sensi della norma testé citata quest'ultima tipologia di assemblea è competente per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell'amministratore.

Decidere dove collocare i bidoni per la raccolta differenziata è questione ordinaria? Detta in maniera più generale: la disciplina dell'uso delle cose comuni è materia ordinaria? Ad avviso dello scrivente sì, rientra nella normale gestione del condominio decidere se e come utilizzare le cose comuni.

Ma questa è una semplice opinione su una materia tanto scivolosa quanto generica è la locuzione gestione ordinaria. Ecco il perché dell'incertezza sulla competenza. Incertezza che si ripercuote sulla validità della delibera eventualmente assunta da un'assemblea incompetente a farlo.

Quorum deliberativi necessari per decidere la collocazione dei bidoni per la raccolta differenziata in supercondominio

Al di là della questione competenza assembleare, tanto che sia quella dei condòmini, tanto che sia quella dei rappresentanti, ci si deve porre il problema di valutare quali siano le maggioranze per decidere sulla collocazione dei bidoni per la raccolta differenziata nell'ambito delle parti soggette alla competenza decisionale dei predetti consessi.

Trattandosi di disciplina dell'uso delle cose comuni, in analogia a quanto previsto per le medesime disposizioni contenute nel regolamento di condominio, il sottoscritto ritiene che debba essere sempre (cioè in prima ed in seconda convocazione) raggiunta la seguente maggioranza: voto favorevole (alla specificazione collocazione, s'intende) della maggioranza dei presenti e almeno la metà del valore millesimale dell'edificio.

Distanza bidoni immondizia condominiali da finestre

La decisione dev'essere assunta tenendo conto delle esigenze dei condòmini in particolar modo cercando di evitare che la collocazione possa creare disturbo ai medesimi.

Conseguenze per l'errata decisione sulla collocazione dei bidoni per la raccolta differenziata in supercondominio

Chiarite, o meglio esposte problematiche e questioni afferenti alla collocazione dei bidoni per la raccolta differenziata, vediamo più da vicino che cosa succede se l'assemblea del supercondominio decide erroneamente.

Partiamo dal caso in cui non sia errata la decisione, o almeno non sia quello l'oggetto del contendere, ma si sia errato nel fare assumere quella decisione, insomma che abbia deliberato un'assemblea incompetente.

Per la magistratura che si è espressa sull'argomento (incompetenza a deliberare la revoca dell'amministratore da parte dell'assemblea dei rappresentanti) la relativa decisione va considerata insanabilmente nulla (Trib. Milano 30 agosto 2016 n. 9844).

Di nullità di deve parlare anche qualora l'assemblea del supercondominio decidesse la collocazione dei bidoni per la raccolta differenziata in una zona di riferimento solamente di un condominio e non di tutto il supercondominio; l'assemblea di quest'ultimo, infatti, non può decidere su beni non di sua competenza.

Del pari nulla si deve considerare quella decisione sulla collocazione dei bidoni per la raccolta differenziata che non tenga conto delle disposizioni regolamentari dei comuni di riferimento.

Vanno considerate annullabili, invece, tutte quelle decisioni assunte in violazione di norme riguardanti la procedura di convocazione e deliberazione (es. omessa convocazione, quorum deliberativi inferiori a quelli previsti dalla legge, errata verbalizzazione, ecc.).

È utile rammentare che le deliberazioni nulle sono impugnabili in qualunque tempo, mentre quelle annullabili sono impugnabili dai presenti astenuti e dissenzienti e dagli assenti entro trenta giorni ricorrenti per i primi dalla data della decisione, mentre per gli assenti da quella di comunicazione del verbale.

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