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Distanza bidoni immondizia condominiali da finestre

Esiste distanza minima dei bidoni dell'immondizia dalle finestre dei condòmini? come fare per tutelarsi?
Avv. Alessandro Gallucci 

Bidoni dell'immondizia per la raccolta differenziata, ovvero pericolo di lite in condomino.

Non è difficile immaginare a cosa ci si riferisca: si pensi ad un condominio, con un piccolo cortiletto, antistante o retrostante è indifferente, appartamenti al piano terreno o al quello rialzato, anche il primo piano è zona rossa, e necessità di depositare i bidoni dell'immondizia.

È usuale che il posizionamento dei bidoni, in prima istanza, avvenga causalmente nel posto che appaia il più comodo per gli spostamenti all'esterno, oppure per gli spazi occupati.

Arriva qui la nota dolente del posizionamento a ridosso delle unità immobiliari con consequenziali lamentele.

Qui di seguito vedremo che cosa può decidere chi è chiamato a stabilire dove debbano essere posizionati i cassonetti dell'immondizia e che cosa possono fare i condòmini proprietari di quegli appartamenti sotto le quali finestre vengono ad essere alloggiati i citati bidoni.

La questione, si dirà, riguarda la gestione degli spazi comuni, la contestazione delle decisioni in merito e l'eventuale intollerabilità delle immissioni di esalazioni che dovessero provenire dai bidoni.

Andiamo per ordine partendo dalla competenza a decidere il posizionamento dei bidoni dell'immondizia in condominio.

Posizionamento dei bidoni dell'immondizia; chi decide dove metterli?

La decisione sul posizionamento dei bidoni dell'immondizia in condominio spetta:

  • all'assemblea;
  • all'amministratore in assenza di decisioni della prima o fintanto che questa non abbia deciso dove posizionarli.

Come decide l'assemblea? L'assemblea condominiale può decidere con un'apposita delibera, ovvero, laddove lo ritenesse utile, inserendo nel regolamento di condominio un'apposita clausola disciplinante l'allocazione dei bidoni nello spazio comune.

Bidoni condominiali per la differenziata, si può imporre ai condòmini di posizionarli fuori dall'edificio?

Quali sono i quorum deliberativi per l'adozione di questa decisione?

Il regolamento condominiale, che può contenere norme circa l'uso delle cose comuni (l'alloggiamento dei bidoni dell'immondizia rientra, per lo scrivente, in quest'ambito), è sempre approvato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti all'assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio.

Chi scrive ritiene che la medesima maggioranza sia necessaria se la decisione non è trasposta in un regolamento, ma semplicemente deliberata in una qualunque assemblea: perché d'altronde dovrebbe essere assunta con un quorum differente?

In mancanza, o in attesa, di una decisione dell'assemblea, l'amministratore, cui ai sensi dell'art. 1130 c.c. spetta la disciplina dell'uso delle cose comuni, potrà, sulla base di un proprio provvedimento, decidere dell'apposizione dei bidoni dell'immondizia in una parte comune.

Che cosa si può fare contro le decisioni dell'assemblea o dell'amministratore?

Se può contestare come l'assemblea abbia assunto quella decisione (es. vizi nella procedura di convocazione, mancanza quorum, ecc.), oppure contestare proprio quella decisione, cioè che l'assise abbia deciso l'alloggiamento dei bidoni proprio in quello spazio.

La contestazione può essere fatta da qualunque condòmino v'abbia interesse, cioè non solamente da chi ha le finestre sopra o nelle vicinanze dei bidoni.

Si badi: se la contestazione riguarda il merito della decisione, cioè si è contrari al posizionamento in quel punto, allora la causa sarà di esclusiva competenza del giudice di pace vertendosi in tema di misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case (art. 7 c.p.c.).

Vista la particolarità della controversia, ad avviso di chi scrive, è sempre auspicabile che la stessa sia risolta in sede stragiudiziale, magari in sede di mediazione - obbligatoria in materia - piuttosto che davanti ad un giudice perché la particolarità della controversia potrebbe sortire una decisione, ci si passi il termine, calata dall'alto, cioè totalmente avulsa dalle concrete necessità delle parti in causa.

Contro il provvedimento dell'amministratore, fermo restando il ricorso all'Autorità Giudiziaria, si può chiedere la convocazione di un'assemblea che discuta nel merito su quella decisione al fine di emendarla/eliminarla.

Bidoni dell'immondizia sotto la propria finestra: possibile farli togliere?

Il fatto che non si contesti per lungo tempo una decisione non vuol dire che la stessa divenga assolutamente inoppugnabile, o almeno non è così con particolare riferimento al posizionamento dei cassonetti dell'immondizia.

Può accadere che i condòmini decidano dove far mettere i bidoni, ma poi solamente con il passare del tempo emerga la problematica degli odori o meglio delle puzze.

Rifiuti abbandonati nelle parti comuni e sanzioni ai condòmini

In tal casi, nulla è perduto. Esiste una norma del codice civile, l'art. 844 c.c. che si occupa di disciplinare le immissioni. Si guarda a quella norma per i rumori, ma in realtà essa riguarda anche le esalazioni, ossia odori, soprattutto sgradevoli, che si diffondono nell'aria.

Se i miasmi provenienti dai bidoni dell'immondizia sono tali essere intollerabili, valutazione questa che il giudice farà sulla base degli elementi che la parte richiedente avrà presentato e che saranno emersi dall'istruttoria, allora si potrà arrivare allo spostamento del bidone.

Si badi: non si faccia l'equazione esalazione intollerabile = spostamento bidone immondizia. Ciò sia perché quello potrebbe essere l'unico posto possibile di alloggiamento del cassonetto e quindi il giudice potrebbe essere costretto a imporre altri accorgimenti, sia perché, il giudice discrezionalmente (purché motivatamente) potrebbe decidere in modo differente rispetto alla richiesta di spostamento.

Lo stesso discorso in merito alla intollerabilità delle esalazioni vale per i cassonetti presenti sulla strada pubblica.

Bidoni dell'immondizia sotto la propria finestra: esiste una distanza di legge?

Esiste una norma l'art. 889 c.c. che si occupa della distanza dal confine di pozzi, cisterne, fosse di latrina, concime e tubi e che la stabilisce in almeno due metri.

A parte il fatto che non menziona i bidoni dell'immondizia, pur volendola interpretare estensivamente resta il fatto che la normativa sulle distanze non sempre è applicabile all'istituto condominiale, dovendosi contemperare la sua portata con quanto disposto in materia di uso delle cose comuni, anche ai sensi dell'art. 1102 c.c.

Dato questo contesto, un buon modo di regolamentare le distanze dei cassonetti dei rifiuti dalle finestre sarebbe quello d'inserirlo nel regolamento condominiale, ovvero di deliberarlo con apposita decisione.

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