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Posizione bidoni per la raccolta differenziata e decisioni in merito

Raccolta rifiuti porta a porta. Decisione sulla collocazione dei cassonetti.
Avv. Alessandro Gallucci Avv. Alessandro Gallucci 

Nella città in cui vivo, tra qualche settimana, inizierà la raccolta dei rifiuti porta a porta; siccome io vivo in condominio, per il nostro palazzo saranno predisposti dei bidoni condominiali.

L'amministratore del condominio ci ha scritto per informarci sulla novità, inviando una circolare esplicativa dei giorni di conferimento e chiedendoci di esprimere preferenze in merito alla collocazione di questi cassonetti, altrimenti avrebbe provveduto lui di sua iniziativa.

Mi domando e quindi mi sono rivolto a voi di Condominioweb per sapere se è giusto questo modo di operare.

La questione va risolta guardando alla materia oggetto della regolamentazione e di conseguenza ai poteri d'iniziativa dell'amministratore ed a quelli dell'assemblea condominiale.

=> Il condominio non si può oppore alla raccolta differenziata porta a porta

La decisione sulla collocazione dei bidoni dell'immondizia nelle parti comuni, ad avviso di chi scrive, va annoverata nell'ambito di quelle riguardanti l'uso delle cose comuni; nel decidere su tale argomento, infatti, altro non si fa che individuare lo spazio che si vuol a ciò destinare e di conseguenza imprimergli una concreta modalità di utilizzazione.

Queste decisioni possono essere prese:

a) dall'assemblea in quanto prima titolare della competenza a decidere in merito alla modalità ed alla destinazione d'uso delle cose comuni

b) dall'amministratore che ai sensi dell'art. 1130 n. 2 c.c. deve “disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini”.

Il potere dell'amministratore deve considerarsi sussidiario e mai concorrente. In sostanza egli deve disciplinare l'uso dei beni comuni in conformità alle delibere assembleari e solamente nel silenzio dell'assise secondo il proprio prudente apprezzamento. In ogni caso il suo autonomo provvedimento di allocazione dei bidoni può essere contestato ai sensi dell'art. 1133 c.c.

=> Quando il condominio deve dotarsi di un apposito locale per lo stoccaggio della spazzatura

Con quali maggioranze è chiamata a decidere l'assemblea condominiale in merito alla collocazione dei bidoni per la raccolta differenziata?

Ad avviso di chi scrive, in analogia rispetto a quanto previsto per il regolamento di condominio tale delibera deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell'edificio (art. 1138 c.c.).

In tal senso la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che “la delibera, la quale disciplina l'uso di un bene comune può essere legittimamente assunta con le maggioranze di cui all'art. 1136 cod. civ., purché sia assicurato il pari uso di tutti i condomini, e cioè il massimo godimento possibile, come è avvenuto nel caso in esame; che l'assemblea di un condominio edilizio può validamente deliberare con la maggioranza di cui all'art. 1136, secondo comma, cod. civ.” (Cass. 26 gennaio 2016, n. 1421).

La sentenza citata è stata resa in una causa avente ad oggetto la contestazione della delibera che prevedeva l'utilizzo turnario di un parcheggio comune, ma il principio testé menzionato deve considerarsi avente valore generale.

In questo contesto è utile ricordare che le delibere assunte con quorum inferiori rispetto a quelli previsti dalla legge sono da considerarsi annullabili (cfr. su tutte Cass. SS.UU. n. 4806/05).

Per le delibere vale sempre la doppia maggioranza

Nullità delle delibere condominiali e poteri del giudice

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Iuliano Francesco Saverio
Iuliano Francesco Saverio 04-03-2016 12:29:26

Vorrei sapere fino a che punto è responsabile l'amministratore del Condominio rispetto ad un cattiva "posa" dei rifiuti dei condomini nei giorni stabili ed ad es. giorno sbagliato o mettere insieme rifiuti di diversa tipologia es. carta e vetro etc. ;siamo diventati una "pertinenza" del Comune o della societa' adetta alla raccolta differenziata; non riceviamo compensi per tale lavoro extra,anzi grattacapi ed accuse dai condomini.

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Biagio
Biagio 26-10-2017 10:25:55

Buon giorno, in caso di proposta di spostare i carrelli di vari rifiuti nella medesima stradina evitando lo sgradevole odore e la maggioranza decide il contrario con il supporto dell'amministratore, in che modo si potrebbe procedere nei confronti di coloro che hanno optato per il voto contrario e magari coinvolgendo anche l'amministratore che non ha saputo dare consigli benevoli. Tutto questo trattasi di una stradina privata di circa 150 mt. dove ogni ingresso ha il proprio amministratore e alcuni hanno già posizionato i carrelli nella zona di cui sopra in quanto autonomi. Grazie.

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Lorena
Lorena 26-01-2018 07:55:09

Posso chiedere all'amministratore che i cassonetti della plastica e del cartone siano chiusi e non lasciati con il coperchio alzato?

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Mario Vallini
Mario Vallini 26-06-2018 17:31:12

In un cortile a regime di condominio parziale (riconosciuto dall'Amministratore) dove da 20 anni io ed altri 2 PROPRIETARI IN BASE AL 1123 3 COMMA ci paghiamo le spese separatamente come la tassa passo carrabile,manutenzione cancello,taglio erba ecc... ora l'Amministratore ha imposto il posizionamento dei cassonetti dei rifiuti in detto cortile facendovi accedere tutti i condomini e gli addetti alla raccolta.E' legale tutto questo ?Dobbiamo richiedere quanto speso in 20 anni ?Grazie

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Nicola De Bartolomeo
Nicola De Bartolomeo 01-02-2020 08:45:10

Vengono sanzionati ,se il bidone differenziata, non viene spostata nei giorni consentiti, nell’abitacolo giallo fatto dall’azienda ambientale.

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