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Catasto. Per la raccolta dei dati forse saranno coinvolti direttamente proprietari ed amministratori di condominio.

Riforma del catasto, anticipazioni sul decreto. A chi incombe l'onere della raccolta dei dati?
Redazione Condominioweb 

Le ipotesi allo studio. La riforma del catasto proceda spedita anche se si cerca di affrontare una delle questioni più spinose: la raccolta dei dati utili per la realizzazione dei valori fiscali degli immobili destinazione ordinaria e/o commerciale.

L'ipotesi avanzata, ma ancora non confermata, è quella di coinvolgere direttamente i Comuni per il rilievo dei dati In seconda battuta si potrebbero coinvolgere anche i professionisti tramite apposite convenzioni e contestuale rimborso spese per l'attività svolta.

Le ripercussioni in ambito condominiale. La riforma è andata ad incidere direttamente anche sui compiti degli amministratori di condominio, perché ai sensi dell'art. 1130 comma 6 della legge 220/2012 e successiva modifica (Dl 145/2013, convertito dalla legge n. 9/2014), attribuisce a loro, la facoltà di raccogliere i dati catastali delle proprietà amministrate e se il proprietario non aderisce, la legge consente di recuperarle addebitando la spesa ai titolari.

La compilazione dell'anagrafe condominiale comporta inevitabilmente un adoperarsi, in prima persona, dell'amministratore, che nel caso di mancata collaborazione dei condomini dovrà comunque trovare altri rimedi per il recupero.

In questo contesto l'Agenzia delle Entrate potrebbe chiamare direttamente anche i proprietari degli immobili a trasmettere online alle Entrate e ai Comuni le informazioni sui propri immobili, usando una modulistica che sarà messa a punto dall'Agenzia.

La stessa Agenzia potrà inviare dei questionari via internet ai proprietari, ma anche agli amministratori di condominio che potranno/dovranno collaborare per il recupero di tutti i dati delle unità immobiliari dell'edificio condominiale amministrato.

Punti controversi. Ricordiamo che il Garante della privacy (cfr. newsletter n. 387 del 23 aprile 2014) ha stabilito che il condòmino non è tenuto a fornire le prove documentali delle informazioni rese all'amministratore per la tenuta del registro di anagrafe condominiale.

L'amministratore, quindi, può trattare solo informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità da perseguire, ovvero acquisire le informazioni che consentono di identificare e contattare i singoli partecipanti al condominio - siano essi proprietari, usufruttuari, conduttori o comodatari - chiedendo le generalità comprensive di codice fiscale, residenza o domicilio.

Può chiedere i dati catastali (la sezione urbana, il foglio, la particella, il subalterno), ma non può chiedere, perché risulterebbe eccedente le proprie funzioni, la copia della documentazione: come, ad esempio, l'atto di compravendita in cui sono riportati i dati. => Ecco come il nuovo catasto ci porterà delle sgradite sorprese.

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