Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Rifiuti abbandonati nelle parti comuni e sanzioni ai condòmini

Ecco cosa rischia il condomino che abbandona i rifiuti nelle parti comuni.
Avv. Alessandro Gallucci 

Che cosa succede se si ritrovano dei rifiuti abbandonati nelle parti comuni dell'edificio?

Succede, ogni tanto, che nella zona in cui sono posizionati i bidoni condominiali, ma non solo, si trovino anche elettrodomestici o altri rifiuti.

In molte città la raccolta dei rifiuti condominiale è organizzata in questo modo: nelle parti comuni sono posizionati dei bidoni comuni nei quali i condòmini conferiscono, in ragione del giorno di raccolta da parte dell'impresa di raccolta, i rifiuti differenziati per tipologia.

Solitamente frazione secca, frazione umida, vetro, latta, plastica e carta. Ogni tanto nella zona di deposito dei bidoni (o se non ci sono in altre parti comuni), si trova un televisore, un divano, qualche sedia, ecc.

Materiale che, la maggior parte delle volte, resta lì perché non è quello il modo previsto per il conferimento.

Come conferirli? A chi addebitare l'eventuale costo se il responsabile non si palesa o non è possibile individuarlo?

Ricordiamo che abbandonare i rifiuti è un comportamento sanzionabile ai sensi dell'art. 255 del d.lgs n. 252/2006.

Non solo, il terzo comma dell'art. 192 del medesimo decreto, stabilisce che chiunque violi il divieto di abbandono dei rifiuti «è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.

Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate».

Insomma, lasciare Tv o altri rifiuti dove non si può è un gesto illegale, oltre che incivile che crea problemi non solamente a chi lo compie, ma anche a chi lo subisce, si pur per propria negligenza nella custodia della sua proprietà.

Conferimenti errato e sanzioni nel regolamento condominiale

L'errato conferimento dei rifiuti negli appositi cassonetti è punibile con una sanzione pecuniaria.

L'art. 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile prevede la possibilità di sanzionare con una somma variabile da € 200,00 a € 800,00 (per il caso di recidiva) chi commette infrazioni a norme previste dal regolamento condominiale.

In sostanza il regolamento deve prevedere:

  • un determinato divieto;
  • una sanzione per il caso d'infrazione.

Sarebbe utile anche prevedere un procedimento sanzionatorio, sempre tenendo a mente che l'articolo succitato specifica che tale sanzione può essere irrogata se deliberata dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei condòmini presenti ed almeno la metà del valore dell'edificio.

Certo è che per la sua applicazione è necessario conoscere con certezze la persona che ha infranto il divieto, ovverosia che vi siano prove documentali certe dell'autore dell'infrazione. Diversamente, la delibera che irroga la sanzione dev'essere considerata invalida - per lo scrivente nulla - e come tale impugnabile.

Conferimento errato, mancanza di responsabile certo, rimozione e spese

Ove si conosca l'infrattòre, si potrebbe anche arrivare ad ottenere una sentenza che lo condanni alla rimozione del bene abbandonato o al risarcimento del danno, consistente nel prezzo pagato per la rimozione.

Ciò, però, non puoi mai essere ottenuto con una semplice delibera, ovvero con il solo voto dell'assemblea che accolli al condòmino la spesa per la rimozione.

In tal senso, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che «l'assemblea non può porre a carico del singolo condomino alcun obbligo risarcitorio, né a tale titolo imputargli alcuna spesa. […] Fino a quando l'obbligo risarcitorio del singolo non risulti accertato (il che si verifica, appunto, per effetto del riconoscimento dell'interessato o a seguito della pronunzia del giudice) l'assemblea non può disattendere l'ordinario criterio di ripartizione né disapplicare la tabella millesimale» (Cass. 22 luglio 1999 n. 7890).

Sulla stessa lunghezza d'onda s'è posto il Tribunale di Milano, il quale ha affermato che «è affetta da nullità la delibera con cui l'assemblea condominiale - esercitando un potere di c.d. autodichia - approvi il consuntivo di spesa, addebitando ad un condòmino spese di natura personale, in violazione dei criteri di ripartizione posti dall'art. 1123 c.c. e delle prerogative assembleari riconosciute dall'art. 1135 c.c.» (Trib. Milano 27 aprile 2016 n. 5195, in Archivio delle locazioni anno 2016, volume 4, pag.413).

Insomma la spesa per la rimozione del rifiuto abbandonato in un'area condominiale è da porsi a carico di tutti i condòmini in ragione dei millesimi di proprietà, ovvero del differente criterio applicabile in ragione in un accordo generale o ad hoc tra tutti i condòmini.

Diverso il caso in cui il singolo condòmino s'assuma chiaramente la responsabilità: in tal caso la spesa può essere addebitata a lui in quanto v'è riconoscimento del diretto interessato.

  1. in evidenza

Dello stesso argomento