Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Raccolta differenziata. Il condominio può essere solidalmente responsabile per l'errato conferimento di materiale?

Il Condominio quale soggetto solidalmente responsabile con i condomini per il conferimento errato di rifiuti. La decisione del Tribunale di Milano.
Avv. Leonarda Colucci 

In senso completamente opposto, da quanto espresso da una recente sentenza commentata qualche giorno fa, Il Tribunale di Milano respinge il ricorso del condominio soffermandosi sulla responsabilità solidale in caso di errato conferimento dei rifiuti

La vicenda. Un Condominio, con ricorso ex art. 22 legge 689/1981, si oppone alla ordinanza-ingiunzione di pagamento notificatagli dal comune di Milano per violazione dell'articolo 4 del Regolamento che disciplina il decoro urbano e per l'inosservanza dell'ordinanza sindacale in ordine alle modalità ed orari di conferimento della raccolta differenziata della carta. Il Condominio contesta la sanzione eccependo, in primis, l'impossibilità di addebitargli la violazione in questione poiché soggetto privo di autonoma personalità, sostenendo inoltre che non poteva essergli contestata una responsabilità solidale con il trasgressore (singolo condomino) per assenza di prova in ordine alla riconducibilità, nei suoi confronti, della condotta colposa e della violazione.

Alla luce di tali circostanze, quindi, il condominio ha chiesto l'annullamento dell'ingiunzione. Il giudice di pace adito ha dichiarato la propria incompetenza funzionale per materia in favore del Tribunale di Milano, ed il condominio con ricorso in riassunzione ha riproposto le sue originarie lamentale.

La sentenza. La sentenza della prima sezione civile del Tribunale di Milano ha respinto il ricorso del condominio soffermandosi sulla responsabilità solidale gravante sul condominio che giustifica, quindi, ai sensi dell'art. 6 della legge 689/1981 l'erogazione della sanzione amministrativa. (Tribunale di Milano, I sez. civ., 13.2.2018 n. 1047).

(In senso completamente opposto alla sentenza appena commentata si segnala un intervento che invece afferma che il condominio non ha alcun onere di verificare quello che viene conferito nei bidoni: Niente multa al condominio che non fa bene la raccolta differenziata dei rifiuti. >>)

Prima di approdare a tali conclusioni, però il provvedimento ha ricostruito l'evolversi della vicenda.

Il Comune di Milano, dopo aver preso atto del rapporto redatto dalla società che si occupa della raccolta dei rifiuti solidi urbani è giunto a conoscenza del fatto che un giorno, nell'effettuazione delle consuete operazioni di raccolta, all'interno del cassonetto condominiale per la raccolta di carta gli operatori hanno riscontrato la presenza di imballaggi e sacchetti di plastica.

Il Comune, in seguito a tale segnalazione, ha preso atto che tale condotta integra la violazione dell'articolo 4 del Regolamento comunale sul decoro urbano per inosservanza delle norme sulla raccolta dei rifiuti urbani ha provveduto ad irrogare la relativa sanzione amministrativa.

(in tema di raccolta differenziata in condominio e regole da osservare si segnala: La raccolta differenziata in condominio. Una guida per l'amministratore di condominio.)

A fronte di tali circostanze, dopo aver preso atto che il Condominio non ha provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, e dopo aver preso atto che non ha trovato riscontro l'audizione personale dell'amministratore di condominio che avrebbe dovuto giustificare le ragione del mancato pagamento della sanzione, il Comune ha emesso l'ingiunzione di pagamento.

Dopo tali necessarie precisazioni, che evidenziano il corretto svilupparsi del procedimento che si conclude con l'erogazione della sanzione amministrativa, il provvedimento del giudice meneghino entra nel merito della vicenda giunta la suo esame puntualizzando che, nel caso di specie, la sanzione sia stata erogata al condominio "… non tanto in qualità di trasgressore persona fisica quanto piuttosto, essendo rimasto ignoto il trasgressore persona fisica, quale responsabile solidale ex art. 6 della legge 689/1981".

In merito al rapporto che si instaura fra soggetto che cura la raccolta differenziata e singoli condòmini che usufruiscono di tale servizio e Condominio la sentenza del tribunale di Milano osserva che " …Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani all'interno del Condominio costituisce un servizio reso in favore dei condòmini al pari di molti altri servizi curati dal Condominio; la raccolta dei rifiuti urbani del resto è svolta dalla società incaricata a ciò dal Comune di Milano interagendo con il singolo condomino sotto il profilo del pagamento della relativa tassa ma anche, quanto alla concreta sua esplicazione, con il Condominio che cura la raccolta dei rifiuti all'interno del condominio sulla base di una espressa indicazione dei singoli condomini, esonerati perciò stesso dal riporre essi stessi personalmente rifiuti negli appositi cassonetti ….. di proprietà del Condominio che vengono a loro volta spostati all'esterno da personale dipendente dal Condominio".

Tenendo conto, quindi, del modo in cui viene organizzata la raccolta dei rifiuti in un condominio il Giudicante evidenzia che non sia pertinente la doglianza mossa dall'ente di gestione che sostiene immotivatamente l'insussistenza dei presupposti per l'irrogazione, nei suoi confronti, della sanzione amministrativa.

Il Condominio, invece, alla luce del fatto che è il soggetto che svolge l'attività di raccolta dei rifiuti dei singoli condomini con risorse materiali ed umane direttamente a se riconducibili, unitamente alla circostanza che il cassonetto dove viene conferita il materiale per la raccolta differenziata è di sua proprietà, deve considerarsi solidalmente responsabile ex art. 6 della legge n. 689/1981 con il trasgressore condomino rimasto ignoto; inoltre la circostanza che nel caso di specie "il processo verbale che irroga la sanzione non sia espressamente specificato a quale titolo risponda il Condominio non comporta nullità o illegittimità del verbale ben potendosi così interpretare il tenore della contestazione".

Riguardo alla mancata identificazione dell'autore materiale della violazione la sentenza commentata si riporta ad un principio già espresso della giurisprudenza di legittimità secondo cui:"in tema di sanzioni amministrative, l'identificazione e l'indicazione dell'autore materiale della violazione non costituiscono requisito di validità dell'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale, in quanto la ratio della responsabilità di questi non è quella di far fronte a situazioni di insolvenza dell'autore della trasgressione, bensì quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente a norma dell'art. 6, primo comma, della legge 689/1981" (Cass.civ. sez.II 13.5.2010 n. 11643)

Alla luce di tali circostanze la sentenza si conclude con il mancato accoglimento del ricorso del Condominio che, ahimè, dovrà pagare la sanzione irrogata in quanto soggetto solidalmente responsabile con i condomini per il conferimento errato di rifiuti.

Sentenza
Scarica Tribunale di Milano, I sez. civ., 13.2.2018 n. 1047
  1. in evidenza

Dello stesso argomento