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Raccolta differenziata. È illegittima la multa nei confronti del trasgressore non identificato

In assenza di indicazioni regolamentari, la sanzione va ripartita tra tutti i condòmini interessati dal servizio sulla base dei millesimi di proprietà.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vicenda. I Vigili Urbani del Comune di Ercolano avevano elevato una contravvenzione per mancata raccolta differenziata nei confronti di Tizio senza contestargli l'addebito immediatamente, ma identificandolo come solo obbligato in solido. Avverso tale verbale, Tizio ha proposto opposizione per omessa indicazione ed identificazione del presunto trasgressore della violazione amministrativa.

Ripartizione spese per sanzioni raccolta differenziata

La raccolta differenziata. A livello nazionale, il D. Lgs.152/06, art. 183, comma 1, lettera "p" (sostituito dall'art. 10, Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205), precisa che la raccolta differenzia è " la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico ". Quindi per raccolta differenziata si intende la differenziazione effettuata da parte dei cittadini in base alla tipologia di rifiuto.

Tale separazione viene effettuata in modo da indirizzare ciascuna categoria di rifiuti verso il trattamento specifico, che può essere lo smaltimento o il recupero o la discarica o l'incenerimento.

Individuazione dei responsabili delle violazioni amministrative. La Legge generale in materia di sanzioni amministrative, la legge 24 novembre 1981 n. 689, all'art. 3, stabilisce il principio della "personalità della pena" prevedendo che ciascuno è responsabile della propria azione o omissione.

Ciò perché la norma de qua pone una presunzione di colpa in merito al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa (Cass. civ. Sez. II, 9/12/13 n. 27432).

In sintesi ai fini della legittimità e validità di una sanzione, non è sufficiente che siano accertati gli estremi oggettivi, ma occorre che il trasgressore sia compiutamente identificato e che la sua condotta sia colposa o dolosa".

La raccolta differenziata in condominio. Una guida per l'amministratore di condominio.

I problemi in condominio e la solidarietà dei condomini. I condomini, dunque, in quanto proprietari (ma anche in quanto titolari di diritti reali o personali di godimento) dell'area su cui si trovano i rifiuti, potrebbero essere chiamati a rispondere di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, in solido con l'autore.

In tale situazione la violazione delle norme a presidio della raccolta differenziata comporta l'irrogazione di una sanzione che consiste in una multa da pagare a carico dell'intero condominio. Le multe vengono comminate sia in caso di erronea modalità di effettuazione della raccolta differenziata che nella mancata collazione dei bidoni così come previsto dalla normativa. Su tale aspetto, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. 22.07.1999, n. 7890) ha avuto modo di precisare che se c'è un danno e questo danno non è riconosciuto da alcuno dei condòmini come conseguenza di una propria azione/omissione, "l'assemblea non può imputarne il costo a chi ritiene responsabile, ma deve ripartire la spesa secondo gli ordinari criteri previsti dalla legge o dall'accordo tra le parti fintanto che, eventualmente, non intervenga una sentenza di condanna". Il principio in esame è applicabile anche nell'ipotesi di sanzioni amministrative per la violazione delle regole dettate in materia di conferimento dei rifiuti.

Sicché in assenza di indicazioni regolamentari pattizie, la spesa va ripartita tra tutti i condòmini interessati dal servizio sulla base dei millesimi di proprietà.

Il precedente del Giudice di Pace di Pozzuoli (29 settembre 2014). Dal processo verbale di accertamento di violazione amministrativa si evinceva che la presunta trasgreditrice, sarebbe stata individuata attraverso l'apertura di una busta chiusa nella quale si rinvenivano rifiuti commisti di vario genere, non differenziati.

Dagli esami degli stessi si sarebbe accertato, oltre alla presenza di carta, vetro e plastica, anche una ricevuta della "T.N.T." e uno scontrino fiscale intestati alla TIZIA.

A tal proposito il giudice ha evidenziato che in base a quanto disposto dall'art. 3 della legge di depenalizzazione (legge n. 689 del 1981), ai fini della legittimità e validità di una sanzione, non è sufficiente che siano accertati gli estremi oggettivi, ma occorre che il trasgressore sia compiutamente identificato e che la sua condotta sia colposa o dolosa.

Detto articolo stabilisce il principio generale della responsabilità personale dell'illecito amministrativo ed impone di fondare l'imputabilità della sanzione amministrativa sul principio della responsabilità personale dell'illecito commesso. Per tali motivi il giudice ha annullato l'ordinanza ingiunzione.

Il ragionamento del Giudice di Pace di Napoli. Dall'esame di causa era emerso che fu elevata contravvenzione a carico di Tizio "per manca differenziazione dei rifiuti… l'operatore ecologico in tutti i sacchetti rinveniva umido e plastica". Dunque nel caso specifico i Vigili Urbani del Comune di Ercolano avevano elevato una contravvenzione per mancata raccolta differenziata nei confronti di Tizio, senza contestargli l'addebito immediatamente, ma identificandolo come obbligato in solido. Secondo il Giudice di Pace di Napoli la multa disposta al cittadino non deve solo indicare gli estremi dell'illecito, ma anche identificare, con precisione, il soggetto colpevole.

La Giurisprudenza in proposito evidenzia il principio generale della responsabilità personale dell'illecito amministrativo commesso.

In poche parole, secondo il giudice adito "la responsabilità non può essere attribuita al nucleo familiare, né tantomeno al capo famiglia se la condotta illecita l'ha commessa un altro convivente"; infatti, la legge è chiara: "risponde della sanzione solo chi materialmente ha commesso l'azione".

Premesso ciò, secondo tale ragionamento, l'autorità amministrativa, in caso di violazione di raccolta differenziata (senza identificazione del trasgressore) non può, per ciò solo, inviare la multa al titolare dell'appartamento che paga la tassa sui rifiuti (sulla presunzione che sia stato questi a non osservare l'ordinanza comunale sulla differenziata), ma deve identificare, con precisione, chi ha commesso l'illecito.

Diversamente, invece, si finirebbe per attribuire una responsabilità oggettiva a un soggetto che, invece, non si è macchiato di alcuna responsabilità personale (come nel caso di specie).

Nella sentenza, infatti, si legge che "dall'esame del verbale di accertamento impugnato si evince che non solo non vi è stata contestazione immediata, ma non sono indicati né gli accertamenti effettuati dalla polizia per giungere ad identificare il trasgressore, né il percorso logico-deduttivo che ha individuato nel ricorrente la persona che ha messo in un contenitore aperto posto su una pubblica via un sacchetto contenente rifiuti indifferenziati".

Ne consegue che "anche in materia di rifiuti, vale il principio generale della responsabilità personale dell'illecito amministrativo il quale impone di fondare l'imputabilità della sanzione amministrativa sull'effettivo trasgressore e non in base a una responsabilità oggettiva". Questo è il principio di diritto espresso dal Giudice di Pace di Napoli con la sentenza n. 369 depositata il 31.08.2016 in merito alle sanzioni per mancata differenziata.

In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il giudice di pace di Napoli ha accolto il ricorso e per l'effetto ha annullato il provvedimento impugnato.

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