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Raccolta differenziata dei rifiuti in condominio. Obblighi dell'amministratore e responsabilità per i danni provocati.

La raccolta differenziata in condominio. Una guida per l'amministratore di condominio.
Avv. Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La raccolta differenziata risponde a due problemi legati all'aumento esponenziale della produzione di rifiuti: il consumo di materia prima (diminuito appunto grazie al riciclo) e la riduzione delle quantità destinate alle discariche e agli inceneritori.

Ne consegue che tale attività è sicuramente un passo avanti nella gestione dei rifiuti e del problema ambientale delle discariche, ma porta con sé una serie di difficoltà, organizzative e pratiche, specialmente per la realtà condominiale.

Gli obblighi dell'amministratore. In ambito condominiale, dal momento della consegna della raccolta dei contenitori, si configurano una serie di obblighi:

a) ricevere e custodire tali contenitori, considerando che all'uso dei contenitori condominiali si applicano, per le parti attinenti la responsabilità in solido tra i condomini destinatari dei beni concessi in comodato gratuito, le disposizioni previste dagli artt. 1100- 1139 c.c. (conservazione della cosa comune), nonché dall'art. 6 ss. della L. n. 689/1981 (solidarietà);

b) informare i condomini in merito alle norme per la custodia, la conservazione dei contenitori ricevuti ed il loro utilizzo;

c) il terzo obbligo riguarda la cura, la manutenzione e il lavaggio dei contenitori assegnati, che sono a carico del condominio e devono essere organizzati dall'amministratore, tenendo presente che la manutenzione e la sostituzione dei contenitori, se dovuta a rotture per deperimento, per usura o per cause non imputabili all'utente per dolo o colpa grave, sono a carico del gestore, mentre in caso contrario, verranno effettuate dal medesimo previo risarcimento del danno.

L'assemblea e la collocazione dei cassonetti. Trattandosi di disciplinare l'uso delle cose comuni, l'assemblea è la prima titolare della competenza a decidere in merito alla modalità ed alla destinazione d'uso.

Difatti il regolamento condominiale, adottato a maggioranza, può disporre in materia di uso delle cose comuni, purché sia assicurato il diritto al pari uso di tutti i condomini, tale dovendosi intendere non solo l'uso identico in concreto, ma in particolare l'astratta valutazione del rapporto di equilibrio che deve essere potenzialmente mantenuto fra tutte le possibili concorrenti utilizzazioni del bene comune da parte dei partecipanti al condominio.

Ne consegue che la delibera, la quale disciplina l'uso di un bene comune può essere legittimamente assunta con le maggioranze di cui all'art. 1136 cod. civ., purché sia assicurato il pari uso di tutti i condomini, e cioè il massimo godimento possibile; perciò l'assemblea di un condominio edilizio può validamente deliberare con la maggioranza di cui all'art. 1136, secondo comma, cod. civ." (In tal senso Cass. Civ. n. 1421/2016).È un ulteriore dovere, quindi, dell'amministratore del condominio di individuare le aree adatte al posizionamento dei contenitori all'interno dei cortili o degli spazi privati condominiali, tenendo presente che spesso il regolamento comunale prevede anche la distanza che deve essere tenuta tra i bidoni e le eventuali finestre e/o porte di ingresso del condominio.

Si tenga presente che tali contenitori non possono essere collocati in qualsiasi posto ma devono essere, per espressa previsione comunale, custoditi in aree di pertinenza condominiale.

La raccolta e le sanzioni. La raccolta differenziata è disciplinata con D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (Norme in materia ambientale), che detta le disposizioni principali in materia, e dai singoli regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti.

Quanto al condominio,i contenitori devono essere esposti, tramite soggetto terzo individuato dall'amministratore, nei giorni e orari stabiliti per le varie zone di raccolta.

Dopo lo svuotamento i contenitori devono essere riportati dall'utenza all'interno del confine di proprietà, tranne il caso in cui le aree sono aperte e permettono il passaggio e lo svolgimento delle operazioni da partedei soggetti incaricati alla raccolta.

In alcuni casi, il gestore può accedere con i proprio peratori e/o mezzi nelle aree private per prelevare,svuotare il contenitore e riporlo nella postazione originaria, solo nel caso sussistano idonee condizioni di accesso preventivamente verificate, ed esclusivamente se autorizzato e manlevato con apposito documento sottoscritto dall'amministratore di condominio. In alcuni casi, può accadere che l'assemblea o l'amministratore di condominio, per esigenze di comodità, decidano di collocare i cassonetti per l'immondizia in posti che non rispettano le norme regolamentari; in tale ipotesi l'amministrazione comunale può richiedere il rispetto delle norme (salvo i casi in cui vi sono edifici di nuova realizzazione dotati di appositi locali per la raccolta dei rifiuti). In caso contrario, la violazione delle norme a presidio della raccolta differenziata comporta l'irrogazione di una sanzione che consiste in una multa da pagare a carico dell'intero condominio.

Le multe vengono comminate sia in caso di erronea modalità di effettuazione della raccolta differenziata che nella mancata collazione dei bidoni così come previsto dalla normativa.

Quindi, in caso di inadempienza, l'amministratore di condominio riceve il verbale di contestazione, in base al quale, a sua volta, deve addebitare la spesa all'intero complesso condominiale, ripartendola, in base ai millesimi, tra tutti i condomini (tutti pagano per negligenza di qualcuno).

Sanzioni per la raccolta differenziata: come ripartirle

I disagi dei condomini. Accade spesso che i condomini si lamentino che i cassonetti sono stati collocati a ridosso della parete sulla quale affacciano le finestre del centro estetico e dello studio legale, con inevitabili disagi di carattere igienico ed olfattivo soprattutto durante il periodo estivo.

Sul problema in esame, è intervenuto il T.A.R. Piemonte con la pronuncia del 10 luglio 2015, n. 1169. A tal proposito il tribunale amministrativo ha precisato che secondo il regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani sarebbe possibile collocare i cassonetti sul suolo pubblico, ma solo se non è adottato il sistema della raccolta differenziata "porta a porta".

Quindi di fronte ad una simile eventualità, scatta l'obbligo dei proprietari di trattenere i cassonetti all'interno degli spazi pertinenziali di proprietà, esponendoli in strada soltanto nei giorni e nelle ore di raccolta che il gestore di servizio pubblico ha stabilito.

Sicché, a parere del giudice, la deroga a cui si appella il condomino è praticabile, ma solo se l'internalizzazione dei cassonetti può intralciare o ostacolare il passaggio nelle stesse pertinenze dei fabbricati o creare problemi igienici. Invece, nel caso di specie, la collocazione indicata dal gestore era apparsa quella più confacente e sarebbe dovuto essere il condominio a proporre un diverso posizionamento meno gravoso per le esigenze dei condomini e, al tempo stesso, tecnicamente praticabile senza pregiudizio per l'efficace gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Classifica delle liti in condominio

La responsabilità per i danni provocati da terzi e gli obblighi di custodia. Il custode (società del servizio di smaltimento) deve controllare che i bidoni/contenitori siano sempre posizionati negli spazi ad essi riservati oltre che a vigilare sui medesimi.

Difatti, nella maggior parte dei casi, i danni (es. fuoco appiccato ai bidoni) si verificano a fronte della mancata collocazione dei cassonetti negli appositi spazi loro riservati, e della loro incauta posizione a ridosso dei portoni delle abitazioni e delle saracinesche dei negozi.

Sull'argomento, la giurisprudenza è oscillante: secondo alcuni giudici, al custode non è imputabile alcun profilo di colpa e non sussiste il necessario nesso di causalità dato che l'incendio risulta essere stato appiccato da ignoti (il caso fortuito interrompe il nesso di causalità escludendo, di conseguenza, la responsabilità della società urbana come custode del cassonetto ex art. 2051 c.c.); viceversa, secondo altri, tale evento è prevedibile e non eccezionale, il che porta ad affermare la responsabilità della società addetta alla nettezza urbana.

Fioccano le multe.Si sono riscontrati numerosi problemi in merito dalla raccolta differenziata effettuata dai condomini, soprattutto quando è eseguita col metodo "porta a porta". Spesso tale sistema si è rivelato inadatto.

Per tali motivi alcuni Comuni hanno introdotto, in caso di errore, anche delle salate multe che vengono effettuate attraverso appositi agenti, gli "accertatori", armati di blocchetto dei verbali, con il quale multano il condominio che ha sbagliato a fare la raccolta differenziata, l'Amministrazione comunale si premura che le regole sulla raccolta porta a porta siano rispettate.

La procedura è la seguente: in caso di errore, gli accertatori mettono un avviso che informa del mancato rispetto delle regole. Al giro di controllo successivo, se non compaiono cambiamenti, scatta la sanzione.

Non pochi amministratori di condominio hanno ricevuto un verbale di contestazione per l'intempestiva esposizione dei sacchetti in strada o per errori nella distribuzione dei rifiuti all'interno dei sacchi "differenziati" da parte degli organi comunali.

All'amministratore inoltre spetta anche il compito di addebitare la spesa, per niente irrisoria, al complesso condominiale, ripartendola, in base ai millesimi, tra tutti i condomini, costretti a pagare la sanzione a causa della negligenza di alcuni.

In realtà è una soluzione poco equa e non condivisibile in quanto a pagare è l'intero condominio a causa dell'impossibilità di individuare il vero responsabile.

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