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Basta spazzatura sotto le finestre. Il Comune può obbligare il vecchio condominio a smaltire i rifiuti in un apposito locale

Quando il condominio deve dotarsi di un apposito locale per lo stoccaggio della spazzatura.
Ivan Meo 

Legittimo il provvedimento del Comune di Milano che ingiunge condominio a trovare un locale adeguato dove stoccare la spazzatura.

Il caso.

L'amministrazione comunale aveva ordinato al Condominio ricorrente di adeguare il proprio sistema di smaltimento rifiuti a quanto stabilito dalle norme del Regolamento edilizio e del Regolamento di igiene, in quanto secondo gli atti dell'Asl, in seguito agli accertamenti effettuati presso il medesimo Condominio, si era rilevato che la raccolta dei rifiuti non fosse effettuata secondo le disposizioni regolamentati.

Nel caso di specie sacchi neri, pieni di immondizia, venivano accatastati all'aperto a soli 3 metri dalle finestre delle abitazioni, sotto una tettoia. Sulla base di tali risultanze l'amministrazione invitava il Condominio ad adeguare il sistema di smaltimento alle norme regolamentari, concedendo una proroga per l'adeguamento.

Successivamente l'amministrazione effettuava un'ulteriore verifica ed accertava che il deposito era stato semplicemente stato spostato da sotto le finestre ad un'area collocata dietro i box del condominio.

Condominio vecchio. Secondo il condominio l'Amministrazione comunale avrebbe richiesto il rispetto di norme non applicabili alla fattispecie concreta, perché le norme del regolamento edilizio invocate, che impongono che ogni edificio debba essere dotato di apposito locale per la raccolta dei rifiuti, si applicherebbero esclusivamente agli edifici di nuova realizzazione ovvero per i quali siano stati di recente eseguiti lavori di ristrutturazione e non già alle strutture, come quella del condominio interessato, realizzate in epoca risalente, anteriore all'entrata in vigore delle norme stesse.

Come va interpretato il regolamento? Secondo il TAR del capoluogo lombardo invece: "l'articolo 25, primo comma, del Regolamento edilizio stabilisce che dette disposizioni devono essere "sempre" osservate solo per gli interventi di nuova costruzione ovvero nei casi di sostituzione edilizia, quindi non nei casi in cui l'edificio sia stato realizzato prima dell'entrata in vigore del Regolamento e non abbia formato oggetto, in epoca recente, di interventi di ricostruzione o sostituzione edilizia.

Ciò, tuttavia, non consente di sostenere che il Comune non abbia il potere di ordinare la costruzione di locali destinati allo stoccaggio dei rifiuti nei confronti dei proprietari di fabbricati di risalente costruzione".

La parola "sempre" andrebbe quindi interpretata in tal senso: per i fabbricati di nuova costruzione l'applicazione delle nuove regole è comunque necessaria; questi dovranno tassativamente dotarsi di un locale per lo stoccaggio dei rifiuti.

Per i fabbricati vetusti invece l'applicazione delle nuove regole (e quindi l'adeguamento del fabbricato al regolamento edilizio sopravvenuto), pur non essendo sempre dovuta, può essere imposta dall'Autorità amministrativa qualora ricorrano superiori esigenze di interesse pubblico, con il limite oggettivo degli interventi tecnicamente realizzabili.

Le conclusioni dei Giudici. Alla luce delle considerazioni svolte i giudici ritengono che il provvedimento del Comune di Milano, che ingiunge il condominio a trovare un locale adeguato dove stoccare la spazzatura, è del tutto legittimo in quanto ricorrono ragioni di interesse pubblico connesse alle esigenze di tutela della salute e dell'igiene.

Da ciò ne consegue che è intollerabile che i rifiuti vengano ammassati, in appositi cassonetti, in aree condominiali non idonee allo scopo.

Quindi il condominio dovrà provvedere ad individuare locali ad hoc per smaltire i rifiuti prodotti dai residenti, non è affatto rilevante il fatto che si tratta di un edificio non di recente costruzione.

Sentenza
Scarica Tar Lombardia n. 399 del 4 febbraio 2015
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