Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Tares ovvero il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto a partire dal 1° gennaio 2013

Il nuovo tributo Tares, in vigore dal 1° gennaio 2013, sostituisce Tarsu e Tia, imponendo obblighi a proprietari e occupanti di immobili per la gestione dei rifiuti urbani e dei servizi comunali.
Avv. Alessandro Gallucci 
Gen 15, 2013

Ai sensi dell’art. 14 del decreto legge n. 201 del 2011 (il così detto decreto “Salva Italia”):

A decorrere dal 1° gennaio 2013 e' istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Si tratta della così detta Tares che, dall’inizio del nuovo anno, ha sostituito la Tarsu e, dove presente, la Tia.

Soggetto attivo e passivo del tributo ovvero chi deve ricevere il pagamento e chi deve pagare

Ai sensi dei commi secondo e terzo del medesimo articolo

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria e' il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.<

Il tributo e' dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 14, secondo e terzo comma, d.l. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214).

In sostanza proprietari, inquilini, usufruttuari, comodatari ed in genere chiunque a qualsiasi titolo occupi, possieda o detenga unità immobiliari in grado di produrre rifiuti urbani è tenuto a versare il tributo al comune in cui è ubicato il bene immobile.

Il successivo quarto comma dell’articolo in esame specifica che:

Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

In sostanza il cortile condominiale di uso comune non è soggetto a Tares, il lastrico solare di proprietà comune ma di uso esclusivo si, con imposizione a carico di chi ha tale uso.

La natura del tributo e la sua prescrizione

L’ottavo comma dell’art. 14 d.l. n. 201/2011 chiarisce che

Il tributo e' corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

In pratica ogni anno fa storia a sé; ciò è molto importante ai fini del calcolo della prescrizione nel caso di avvisi di accertamento per omesso pagamento.

L’applicazione del tributo

Il comma 22 dell’art. 14 del decreto legge in esame specifica che:

Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

a) la classificazione delle categorie di attivita' con omogenea potenzialita' di produzione di rifiuti;

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

d) l'individuazione di categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta' di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta;

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

La presentazione della denuncia di occupazione dell’immobile vale anche per gli anni successivi e dev’essere variata se si verificano fatti che comportano una variazione della tariffa applicabile

Sanzioni

Il decreto legge n. 201/2011 prevede delle sanzioni per l’omessa, tardiva, incompleta presentazione della denuncia di occupazione e/o delle necessarie comunicazione di variazione.

Per ogni ulteriore informazione in merito alla Tares si consiglia la lettura di questa scheda pratica:

https://sosonline.aduc.it/scheda/tares+nuova+tassa+sui+rifiuti+dal+2013_20970.php

Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento


Tassa sui rifiuti nella bolletta della luce?

L'ipotesi della tassa dei rifiuti nella bolletta della luce ha fatto infuriare le associazioni dei consumatori . L'ipotesi della tassa dei rifiuti nella bolletta della luce ha fatto infuriare le associazioni