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Raccolta differenziata, comodato d'uso gratuito dei bidoni condominiali e responsabilità a carico dei condòmini

La raccolta differenziata dei rifiuti in condominio. Alcune problematiche irrisolte.
Avv. Michele Orefice - Foro di Catanzaro 

Lo spettro dell'aumento della produzione dei rifiuti solidi urbani e del loro trattamento ha spinto le amministrazioni comunali ad investire in sistemi di gestione integrata del ciclo completo di raccolta, recupero e smaltimento degli stessi rifiuti.

D'altronde, è stata l'Europa, con la Direttiva 2008/98/CE, ad obbligare gli Stati membri ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie al riutilizzo ed al riciclaggio dei rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate domiciliari.

In quasi tutte le città, però, i condomini continuano a rappresentare l'anello debole di tale sistema, nonostante l'impegno profuso dagli utenti nell'adeguarsi alle modalità di raccolta domiciliare imposte dai Comuni.

È noto che il conferimento differenziato dei rifiuti debba avvenire in giorni e ore prestabilite, negli appositi sacchetti e negli altrettanti appositi bidoni condominiali.

L'effetto principale è stato che i piccoli appartamenti sono rimasti invasi dai contenitori multicolori, forniti in dotazione per la selezione domestica dei rifiuti, ed i condòmini si sono ritrovati a dover decidere, in combattute assemblee, il posizionamento dei bidoni consegnati dal gestore del servizio all'amministratore.

In tale contesto non possono mancare le criticità sollevate, da nord a sud, nei confronti del sistema di raccolta domiciliare dei rifiuti, che coinvolge gli amministratori di condominio e impone la gestione dei bidoni condominiali.

Ma si sa che la parola bidone è sinonimo di imbroglio, e poi di confusione sull'argomento se ne registra davvero tanta, soprattutto quando si parla di impiantistica per lo smaltimento dei rifiuti.

Basti pensare che in tante regioni italiane, ancora oggi, non è dato sapere come sono stati risolti i problemi di carenza di impianti e di sistemi per il trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Ciò che si sa, invece, è che i cittadini delle zone con più impianti, che ricevono i rifiuti provenienti dalle regioni povere di impiantistica, possono pagare in termini salute, il prezzo del trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani altrui.

È noto che vivere in prossimità degli impianti di smaltimento dei rifiuti può comportare rischi sanitari cronici.

Ed è altrettanto noto che i costi per i viaggi dei rifiuti in Italia sono sempre e comunque a carico dei contribuenti.

Tanto basta per dire che la raccolta differenziata non comporta sempre e soltanto benefici per i territori ed i cittadini.

Per quanto riguarda il condominio, il vero problema è rappresentato dal fatto che, in molte realtà locali, il sistema di raccolta domiciliare dei rifiuti adottato dai Comuni si è rivelato gravoso e non adatto alla realtà condominiale.

Le maggiori contestazioni riguardano la scelta dei Comuni di prevedere che i bidoni condominiali per la raccolta differenziata, tipo quelli per la carta, il vetro, la plastica e l'umido, vengano assegnati al condominio in comodato d'uso gratuito.

Ma in che consiste il comodato d'uso gratuito dei bidoni condominiali per la raccolta differenziata dei rifiuti e quali responsabilità implica a carico dei condòmini?

Il comodato, ai sensi dell'art. 1803 c.c., è il contratto con il quale il comodante consegna al comodatario una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituirla. Nel caso di specie, seppure in assenza di qualsiasi contrattazione tra condomini e amministrazioni comunali, tutti i condòmini interessati dalla raccolta domiciliare dei rifiuti sarebbero "d'ufficio" comodatari, e cioè titolari di un diritto personale di godimento sullo stesso bidone condominiale concesso o meglio imposto in comodato, senza però detenerne alcun diritto di proprietà.

Inutile dire che il condominio presuppone la comproprietà di determinati beni, cosiddetti comuni, da gestire, e quindi altro che bidoni condominiali di proprietà altrui. In ogni caso, qualora i bidoni condominiali venissero rubati, i gestori del servizio di raccolta differenziata, per procedere alla sostituzione di quelli mancanti, pretendono che l'amministratore sporga denuncia alle "autorità competenti".

In altri termini, tra le varie notizie di reati, che le Forze dell'Ordine ricevono giornalmente, ci devono essere anche quelle degli amministratori di condomini, costretti dai Comuni a sporgere denunce contro ignoti, per il furto dei bidoni di proprietà altrui, al solo fine di ottenerne la relativa sostituzione da parte della ditta appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti.

Chissà l'esito delle indagini. Per quanto attiene, poi, agli obblighi del comodatario, di cui all'art. 1804 c.c., questi deve custodire e conservare il bene concesso in comodato, con la diligenza del buon padre di famiglia, utilizzandolo conformemente all'uso previsto dal contratto o dalla natura del bene, per evitare di incorrere in una risoluzione contrattuale, con conseguente restituzione del bene e, casomai, anche obbligo di risarcire il danno occorso.

In parole povere i condòmini rischiano di dover pagare pure i danni al proprietario del bidone dei rifiuti, nel caso in cui ne avessero fatto un uso improprio o se lo fossero perso.

E come se non bastasse, nel caso in cui i bidoni dovessero arrecare danni a terzi, i condòmini, in qualità di comodatari, con obbligo di custodia della cosa di cui agli artt. 1804 e 2051 c.c., dovrebbero risarcire anche tali danni.

Per quanto riguarda, invece, l'aspetto pratico, riferito all'utilizzo del bidone, ci si è chiesti come si potrebbe correttamente esplicare in condominio il diritto di godimento del bidone da parte dei condòmini.

Niente multa al condominio che non fa bene la raccolta differenziata dei rifiuti.

È da escludere che possa trattarsi di un diritto pro quota, in quanto chi ha più millesimi non ha diritto a conferire più rifiuti rispetto agli altri. Forse potrebbe parlarsi di un diritto paritario dei condòmini al conferimento, assimilabile ai diritti dei comproprietari nella comunione e cioè in parti uguali.

In tale ipotesi bisognerebbe che ognuno producesse la stessa quantità di rifiuti, per evitare di arrecare nocumento a coloro che, trovando il bidone pieno, potrebbero essere costretti a depositare a terra i propri sacchetti, con possibili conseguenze personali in termini di sanzioni, per aver creato una discarica privata a seguito di errato conferimento.

A tal proposito si osserva che, in molti fabbricati condominiali, i bidoni assegnati, in via definitiva, dal gestore del servizio, non sono neanche sufficienti a contenere tutti i rifiuti urbani prodotti, provocando inconvenienti di carattere igienico.

A ciò si aggiunga il fatto che su area aperta è possibile che il cane o il gatto randagio di turno possano lacerare a morsi il sacchetto e sparpagliare i rifiuti per terra.

In ogni caso, l'assegnazione dei bidoni condominiali comporta per i condòmini l'obbligo di controllarne direttamente l'uso e di sostenerne i relativi costi di pulizia, nonché l'onere di stabilirne la collocazione all'interno dell'edificio, nel locale adibito alla raccolta rifiuti o in altra area interna, per poi esporli all'esterno nei giorni prestabiliti.

In pratica, i condòmini, oltre a sopportare i costi aggiunti per la pulizia dei bidoni e delle aree sulla quali insistono gli stessi bidoni, devono anche pagare una ditta che, con i propri addetti, ogni sera, all'orario prestabilito, prenda il bidone giusto e lo esponga all'esterno dell'edifico, per consentire ai condòmini il deposito dei rifiuti, che verranno raccolti nel giorno successivo e poi lo rimetta al suo posto, dopo l'avvenuto ritiro da parte degli operatori del gestore del servizio di raccolta rifiuti.

Ma il vero problema nasce quando gli edifici condominiali non sono dotati di spazi idonei ad ospitare i bidoni per i rifiuti ed i condòmini sono costretti ad esporli su suolo pubblico.

In questi casi ci sono amministrazioni comunali che hanno deciso di far pagare ai condomini la tassa per l'occupazione del suolo pubblico, cosiddetta TOSAP, per usufruire dello spazio occupato dai bidoni condominiali per la raccolta dei rifiuti.

In pratica i condòmini, per lo stesso servizio, oltre a dover pagare la tassa sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, cosiddetta TARI, devono pagare anche la TOSAP.

È come dire che il condominio quando incarica una ditta ad eseguire dei lavori debba farsi carico non solo dei costi del servizio ma anche degli strumenti per espletare lo stesso servizio.

Il MEF - Dipartimento delle Finanze definisce la tassa sui rifiuti (TARI) come "il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi".

Quindi, a giudicare da tale definizione, i costi relativi al servizio di raccolta dei rifiuti sono già tutti contenuti nella TARI e non si ravvisa come potrebbe essere ritenuta legittima la scelta dei Comuni di richiedere altri introiti legati allo stesso servizio. È ovvio che ai Comuni non conviene adottare tale interpretazione, in quanto è più conveniente fare cassa, chiedendo il pagamento della TOSAP ai condòmini, che però pagano già la TARI.

Semmai, la TOSAP dovrebbe essere corrisposta dal gestore del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, che è proprietario dei bidoni condominiali, in quanto lo stesso servizio non è svolto direttamente dal Comune ma è conseguente all'esecuzione di un appalto. In proposito, con l'ordinanza n. 2312 del 30 gennaio 2018, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittima l'applicazione di tale tassa alla società che gestisce la raccolta dei rifiuti, in qualità di proprietaria dei cassonetti, e che è da considerare a tutti gli effetti soggetto passivo per quanto concerne gli spazi occupati dai bidoni destinati alla raccolta dei rifiuti. C'è da dire che le decisioni adottate, nel merito, dalla maggior parte dei Comuni, fanno pensare al servizio di raccolta differenziata come ad un servizio privato fornito dal condominio, quasi non fosse un servizio pubblico.

Tutto ciò ingenera confusione in molti condòmini, che vedono nell'amministratore di condominio un garante della raccolta dei rifiuti condominiale, costretto a ricevere le segnalazioni di errato conferimento nei bidoni condominiali da parte dei condòmini.

In realtà, se i condòmini non rispettano le norme sulla raccolta differenziata non è un problema dell'amministratore, che in nessun caso può essere ritenuto responsabile di tali comportamenti omissivi.

Non compete all'amministratore controllare se i rifiuti vengono conferiti nei bidoni correttamente, né tantomeno l'amministratore è dotato, per legge, di poteri coercitivi nei confronti dei condòmini, tipo il potere di applicare multe.

Al contrario le multe sono previste dai regolamenti comunali a carico di coloro che, anche per un semplice sbaglio, non rispettano le regole stabilite per il conferimento dei rifiuti, fino ad arrivare alle famigerate sanzioni "collettive" a carico del condominio, quando l'errato conferimento riguarda condòmini non individuabili.

Sotto il profilo delle multe al condominio si osserva come anche in materia di rifiuti vale il principio della responsabilità personale dell'illecito amministrativo, che esclude la responsabilità oggettiva del condominio in quanto la sanzione amministrativa è imputabile soltanto all'effettivo trasgressore (G.d.P. di Napoli sentenza n. 369/2016).

Ragionando in tal senso sarebbero da considerare illegittime tutte le norme di quei regolamenti comunali che prevedono sanzioni a carico dei condomini, per errato conferimento dei rifiuti. E quindi altro che responsabilità oggettiva del condominio.

Raccolta differenziata. Il condominio può essere solidalmente responsabile per l'errato conferimento di materiale?

In ogni caso, seppure fosse individuabile colui che conferisce in modo errato i rifiuti nei bidoni condominiali, è noto che l'assemblea di condominio non può farsi giustizia da sé addebitando spese a rendiconto ai condòmini, in base al voto favorevole della maggioranza, anche in considerazione del fatto che solo gli agenti accertatori possono ispezionare i sacchetti dei rifiuti altrimenti si incorrerebbe in una violazione della privacy.

Forse l'unico sistema sarebbe quello di installare delle telecamere per supervisionare il conferimento dei rifiuti nei bidoni condominiali.

In conclusione si può dire che statuti e regolamenti comunali restano pur sempre delle norme secondarie atipiche, la cui forza derogatoria non può spingersi fino a disapplicare le disposizioni sovraordinate, come le leggi dello Stato, a meno che non siano queste a stabilirlo.

Avv. Michele Orefice

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