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L'occupazione di un numero eccessivo di persone può causare un nocumento al condominio ed agli altri condomini?

L'occupazione eccessiva di appartamenti può compromettere il benessere del condominio: l'amministratore ha l'obbligo di intervenire per garantire il rispetto delle norme e il godimento degli spazi comuni.
Avv. Enrico Morello 
7 Set, 2018

La questione è: se l'utilizzo degli appartamenti attuato da alcuni condomini permettendone l'occupazione ad un numero eccessivo di persone causi, o meno, un nocumento al condominio ed agli altri condomini.

Inoltre, occorre stabilire se a fronte di una tale situazione l'amministratore possa (o debba) attivarsi nell'ambito del suo incarico per porvi rimedio.

L'amministratore, si ricorda, può e deve intervenire affinché venga permesso a tutti i condomini di godere del bene comune nel modo più completo possibile: se questo godimento è posto a rischio dalla predetta occupazione "massiccia" egli certamente dovrà richiamare all'ordine i diretti interessati.

Direi, a questo proposito, che se i trasgressori non si adeguano ai solleciti egli (l'amministratore) potrebbe anche promuovere un giudizio nei loro confronti senza prima richiedere un parere all'assemblea.

Questo in quanto uno dei compiti precisi dell'amministratore è proprio quello di (art. 1130 c.c. n.° 2) "disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini".

È chiaro, in proposito, che l'utilizzo delle parti comuni in questo caso può essere penalizzato in svariate maniere (si pensi ad esempio alle condotte fognarie, o agli schiamazzi notturni) dalla presenza di un numero eccessivo di occupanti i vari alloggi.

Ecco perché lo stato di necessità indotto dalla carenza di una casa non legittima mai l'occupazione abusiva di alloggi pubblici

Ciò detto, sarebbe bene che l'amministratore prudentemente convochi l'assemblea e lasci che sia l'organo condominiale deliberativo a decidere se promuovere o meno un giudizio contro i trasgressori.

È poi anche possibile che l'occupazione posta in essere in modo inadeguato leda disposizioni precise (o anche solo generiche come quelle riferite normalmente al decoro e alla tranquillità dello stabile) del regolamento di condominio.

Anche in questo caso l'amministratore dovrà (ex art. 1130 c.c. n°1), per non venire meno all'incarico ricevuto dai condomini, "curare l'osservanza del regolamento di condominio" e quindi chiedere ai condomini interessati di cessare immediatamente ogni violazione.

Tutto quanto premesso si riferisce ai casi in cui una eccessiva occupazione degli immobili privati si limiti, in sostanza, a provocare un certo disagio agli altri condomini: è chiaro che le cose cambiano qualora da tale comportamento derivino (ad esempio per le diminuite garanzie di corrette condizioni igieniche) per i singoli seri pericoli alla salute.

In questo caso è evidente che non solo l'amministratore, ma anche i singoli condomini, trattandosi di tutelare i propri diritti soggettivi e non più solo gli interessi comuni, potranno rivolgersi al Tribunale, in via di urgenza, chiedendo l'immediata cessazione delle molestie.

Cosa si rischia quando si occupa indebitamente un immobile?

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