La questione è: se l'utilizzo degli appartamenti attuato da alcuni condomini permettendone l'occupazione ad un numero eccessivo di persone causi, o meno, un nocumento al condominio ed agli altri condomini.
Inoltre, occorre stabilire se a fronte di una tale situazione l'amministratore possa (o debba) attivarsi nell'ambito del suo incarico per porvi rimedio.
L'amministratore, si ricorda, può e deve intervenire affinché venga permesso a tutti i condomini di godere del bene comune nel modo più completo possibile: se questo godimento è posto a rischio dalla predetta occupazione "massiccia" egli certamente dovrà richiamare all'ordine i diretti interessati.
Direi, a questo proposito, che se i trasgressori non si adeguano ai solleciti egli (l'amministratore) potrebbe anche promuovere un giudizio nei loro confronti senza prima richiedere un parere all'assemblea.
Questo in quanto uno dei compiti precisi dell'amministratore è proprio quello di (art. 1130 c.c. n.° 2) "disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini".
È chiaro, in proposito, che l'utilizzo delle parti comuni in questo caso può essere penalizzato in svariate maniere (si pensi ad esempio alle condotte fognarie, o agli schiamazzi notturni) dalla presenza di un numero eccessivo di occupanti i vari alloggi.
Ciò detto, sarebbe bene che l'amministratore prudentemente convochi l'assemblea e lasci che sia l'organo condominiale deliberativo a decidere se promuovere o meno un giudizio contro i trasgressori.
È poi anche possibile che l'occupazione posta in essere in modo inadeguato leda disposizioni precise (o anche solo generiche come quelle riferite normalmente al decoro e alla tranquillità dello stabile) del regolamento di condominio.
Anche in questo caso l'amministratore dovrà (ex art. 1130 c.c. n°1), per non venire meno all'incarico ricevuto dai condomini, "curare l'osservanza del regolamento di condominio" e quindi chiedere ai condomini interessati di cessare immediatamente ogni violazione.
Tutto quanto premesso si riferisce ai casi in cui una eccessiva occupazione degli immobili privati si limiti, in sostanza, a provocare un certo disagio agli altri condomini: è chiaro che le cose cambiano qualora da tale comportamento derivino (ad esempio per le diminuite garanzie di corrette condizioni igieniche) per i singoli seri pericoli alla salute.
In questo caso è evidente che non solo l'amministratore, ma anche i singoli condomini, trattandosi di tutelare i propri diritti soggettivi e non più solo gli interessi comuni, potranno rivolgersi al Tribunale, in via di urgenza, chiedendo l'immediata cessazione delle molestie.