"L'autorità pubblica deve rendere disponibile, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse, nella specie, peraltro, manifestato e sussistente nel fatto di aver stipulato contratto di somministrazione di acqua potabile con il Comune e di avere in corso un contenzioso". (Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria del 9 agosto 2018 n. 499)
La vicenda. Il condominio aveva chiesto al Comune la documentazione afferenza il registro dei controlli interni di ruotine e di verifica, per gli anni 2010/2017 contenente i dati afferenti la periodica verifica ed i risultati della qualità dell'acqua destinata al consumo umano nella zona "Reggio centro" e, comunque, a servizio del Condominio; nonché gli atti e documenti relativi alle indagini analitiche compiute dall'ASP come controllo esterno.
A causa del silenzio del Comune, il condominio adiva il Tribunale per ottenere l'ostensione della documentazione richiesta.
I controlli. Ai sensi dell'art. 7 (D. Lgs. 31/2001) sono controlli interni quelli effettuati dal gestore del servizio idrico integrato per la verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano. Invece, quanto ai controlli esterni previsti dall'art. 8 (D. Lgs. 31/2001), si tratta di controlli svolti dall'azienda unità locale territorialmente competente, per verificare che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del presente decreto, sulla base di programmi elaborati secondo i criteri generali dettati dalle regioni in ordine all'ispezione degli impianti, alla fissazione dei punti di prelievo dei campioni da analizzare, anche un riferimento agli impianti di distribuzione domestici, e alle frequenze dei campionamenti, intesi a garantire la significativa rappresentatività della qualità delle acque distribuite durante l'anno, nel rispetto di quanto stabilito dall'allegato II del citato decreto.
Il ragionamento del TAR Calabria. Il giudice amministrativo evidenzia che l'art. 2 ("Definizioni") del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 195 chiarisce che per "informazione ambientale" si intende "qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente: lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio; le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente.
Premesso ciò, secondo il giudice, i controlli che il Comune deve effettuare ai sensi del D.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, e più esattamente degli artt. 7 ed 8 invocati dalla parte, possono annoverarsi tra le misure amministrative che incidono sullo stato dell'acqua e sono, quindi, accessibili.
In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il TAR Calabria ha accolto il ricorso del Condominio e per l'effetto ha ordinato al Comune di Reggio Calabria di esibire i risultati delle analisi e gli altri atti richiesti dall'interessato entro e non oltre il termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.