Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Accessibili anche al condominio le informazioni riguardanti i controlli che la Pubblica Amministrazione compie in merito al controllo dell'acqua

Il condominio ha diritto di richiedere al Comune le informazioni riguardanti i risultati della qualità dell'acqua.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

"L'autorità pubblica deve rendere disponibile, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse, nella specie, peraltro, manifestato e sussistente nel fatto di aver stipulato contratto di somministrazione di acqua potabile con il Comune e di avere in corso un contenzioso". (Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria del 9 agosto 2018 n. 499)

Acqua con concentrazioni di arsenico, risarcimento del danno e responsabilità in ambito condominiale.

La vicenda. Il condominio aveva chiesto al Comune la documentazione afferenza il registro dei controlli interni di ruotine e di verifica, per gli anni 2010/2017 contenente i dati afferenti la periodica verifica ed i risultati della qualità dell'acqua destinata al consumo umano nella zona "Reggio centro" e, comunque, a servizio del Condominio; nonché gli atti e documenti relativi alle indagini analitiche compiute dall'ASP come controllo esterno.

A causa del silenzio del Comune, il condominio adiva il Tribunale per ottenere l'ostensione della documentazione richiesta.

I controlli. Ai sensi dell'art. 7 (D. Lgs. 31/2001) sono controlli interni quelli effettuati dal gestore del servizio idrico integrato per la verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano. Invece, quanto ai controlli esterni previsti dall'art. 8 (D. Lgs. 31/2001), si tratta di controlli svolti dall'azienda unità locale territorialmente competente, per verificare che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del presente decreto, sulla base di programmi elaborati secondo i criteri generali dettati dalle regioni in ordine all'ispezione degli impianti, alla fissazione dei punti di prelievo dei campioni da analizzare, anche un riferimento agli impianti di distribuzione domestici, e alle frequenze dei campionamenti, intesi a garantire la significativa rappresentatività della qualità delle acque distribuite durante l'anno, nel rispetto di quanto stabilito dall'allegato II del citato decreto.

L'amministratore è obbligato a sottoporre l'acqua a controlli periodici?

Il ragionamento del TAR Calabria. Il giudice amministrativo evidenzia che l'art. 2 ("Definizioni") del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 195 chiarisce che per "informazione ambientale" si intende "qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente: lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio; le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente.

Premesso ciò, secondo il giudice, i controlli che il Comune deve effettuare ai sensi del D.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, e più esattamente degli artt. 7 ed 8 invocati dalla parte, possono annoverarsi tra le misure amministrative che incidono sullo stato dell'acqua e sono, quindi, accessibili.

In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il TAR Calabria ha accolto il ricorso del Condominio e per l'effetto ha ordinato al Comune di Reggio Calabria di esibire i risultati delle analisi e gli altri atti richiesti dall'interessato entro e non oltre il termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

Sentenza inedita
Scarica Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria del 9 agosto 2018 n. 499
  1. in evidenza

Dello stesso argomento