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Acqua comune per innaffiare un giardino esterno al condominio. Come vengono ripartiti i costi?

Come ripartire i costi dell'acqua comune utilizzata per innaffiare un giardino esterno.
Maria Barletta 

Utilizzo dell'acqua comune per innaffiare un giardino esterno, si può configurare il furto aggravato e continuato di acqua potabile? (nota a sentenza della Corte di Cassazione n. 4623 del 2013 )Un problema, tante soluzioni. Non è infrequente. Molti condomini non possiedono contatori collegati alle proprie unità immobiliari.

Per tali motivi il problema che spesso si presenta è quelle della ripartizione della spese per il consumo acqua. Generalmente in questi casi ci si rifà all'art. 11 23 del codice civile che prevede una ripartizione dei costi proporzionata a millesimi di proprietà. Quindi: più millesimi uno possiede più pagherà, a prescindere dal consumo effettivo. Ma non è l'unica soluzione.

Infatti, con maggioranza assembleare si può anche optare per una ripartizione basata all'uso che ciascun condomino effettua.

Il crescente aumento dell'acqua ed i relativi oneri fiscali ad esso connessi, ha però acceso un dibattito che spesso è sfociato in aule di giustizia dovuto anche dal fatto che, ad oggi, vi è una latente lacunosità del codice civile in materia in quanto, anche nel progetto di riforma, il Riformatore non ha inserito alcuna disposizione relativa alla ripart izione delle spese per il consumo d'acqua.

Irrigazione del giardino privato Cosa succede se il singolo condomino con il "polli ce verde, si mette ad innaffiare il giardino con alberi di frutta, non appartenente a lui, utilizzando "acqua condominiale"? Chi paga? I costi vanno a carico di tutti? La Cassazione con sentenza n. 4623 ha stabilito che la bolletta è calcolata in base ai millesimi.

A nulla importa la tolleranza mostrata dall'amministratore, perché per utilizzare l'acqua per scopi extra-condominiali serve comunque la delibera dell'assemblea. Quindi il condomino non può innaffiare il giardino se la bolletta dell'acqua viene calcolata in base ai millesimi. A volte non basta "chiudere un occhio".

La condotta del condomino, che annaffia il frutteto vicino all'edificio, non costituisce, di per sé, un illecito penale anche se risulta posta in essere con le risorse idriche comuni.

Comunque il condomino non può pretendere il risarcimento dopo la chiusura del procedimento penale, sostenendo che l'uso del rubinetto comune da parte sua fosse comunque noto a tutti. Il punto è che l'eventuale consapevolezza non equivale al consenso di tutti i condomini, per il quale serve sempre la delibera dell'assemblea.

Senza dimenticare che i canoni di depurazione e fognatura costituiscono veri e propri tributi proporzionali all'effettivo consumo idrico. Infatti, l'articolo 155 de Codice ambientale stabilisce espressamente, al comma 4, che per la concreta determinazione dei canoni di depurazione e di fognatura, il volume dell'acqua scaricata determinato in misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita.

Perciò, se l'acqua utilizzata per irrigare il giardino è stata prelevata dal'acquedotto pubblico, su di essa sono dovuti comunque i canoni di depurazione e di fognatura. Al fine di evitare che tutti i condomini sopportino un ingente consumo in ragione dell'uso improprio fatto da alcuni condomini, sarà opportuno, a questo punto, adottare un sistema di calcolo del consumo individuale.

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