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Raccolta differenziata e ditte di movimentazione dei bidoni condominiali

L'assemblea non può deliberare i turni imponendo ai condòmini di movimentare i bidoni.
Avv. Alessandro Gallucci 

È sempre più frequente in quei comuni dove si sta passando al servizio di raccolta differenziata così detto porta a porta trovarsi davanti a delle questioni riguardanti i bidoni condominiali, altrimenti detti carrellati.

La questione è conosciuta e nota nelle città in cui da tempo è attivo il servizio di raccolta differenziata, ma è nuovo laddove tale modalità di conferimento dei rifiuti è di recente (o sarà di prossima) attivazione.

Il problema che si pone è il seguente: posto che i così detti bidoni condominiali devono essere custoditi dal condominio (solitamente sono concessi in comodato gratuito dalla ditta appaltatrice del servizio di raccolta) e messi a disposizione del raccoglitore nei giorni ed agli orari indicati, chi deve occuparsi di questo adempimento?

Negli edifici in cui è presente un portiere non si pone il problema: il compito verrà affidato allo stesso che vedrà incrementato il proprio salario, laddove questo genere di mansioni non fossero originariamente previste.

Le modifiche contrattuali, comunque, devono essere deliberate dall'assemblea (oltre che trovare il portiere concorde, laddove non si tratti di opzioni attivabili automaticamente in quanto preventivamente pattuite)

E laddove non c'è il portiere?

Al riguardo le soluzioni sono due:

  • disponibilità dei singoli a movimentare a turno i bidoni condominiali (ergo metterli a disposizione dell'impresa che raccoglie i rifiuti e poi rientrarli nell'edificio);
  • affidare l'incarico ad una persona appositamente pagata per questo compito.

Si badi: l'assemblea non può deliberare i turni imponendo ai condòmini di movimentare i bidoni, se non con il consenso di tutti gli interessati.

Posto che la movimentazione spontanea e organizzata tra gli interessati si verifica per lo più in piccoli condòmini (due, tre, quattro partecipanti), vediamo chi e come può decidere l'affidamento di un incarico all'esterno.

Da non perdere: La raccolta differenziata in condominio. Una guida per l'amministratore di condominio.

L'amministratore? Se si tratta di un affidamento una tantum, non sorgono problemi. Più particolare l'ipotesi di stipula di un vero e proprio contratto con indicazione dei giorni e delle ore; è fondamentale l'impegno della ditta in tal senso perché il ritardo nella movimentazione può comportare:

  • la perdita del turno di conferimento;
  • la sanzione in caso di rimozione tardiva a seguito del conferimento medesimo.

La particolarità cui si faceva menzione prima sta nel fatto che a tutt'oggi non c'è certezza in merito alla possibilità per l'amministratore di stipulare contratti senza preventiva autorizzazione assembleare.

La dottrina maggioritaria è schierata per la soluzione negativa (è l'assemblea che decide, l'amministratore si limita ad eseguire, salvo casi d'urgenza).

Eppure non sono mancate in giurisprudenza decisioni contrarie a questa presa di posizione: in particolare il Tribunale di Arezzo con una sentenza resa il 14 febbraio 2012 ha ritenuto lecita – in quanto rientrante nelle sue attribuzioni – la condotta dell'amministratore tesa alla stipula di contratti pluriennali per la manutenzione delle parti comuni.

Nel caso della movimentazione dei bidoni, tuttavia, c'è da dire che si tratta di un servizio da istituirsi ex novo. Certo è che nella perdurante indolenza dei condòmini e dell'assemblea qualcosa la si deve pur fare: oppure si può considerare sufficiente, ai fini della responsabilità dell'amministratore limitarsi ad inserire l'argomento nell'ordine del giorno ad ogni assemblea?

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