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Niente multa al condominio che non fa bene la raccolta differenziata dei rifiuti.

Il condominio non è obbligato a vigilare sui bidoni e su cosa vi viene conferito all'interno.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Raccolta differenziata in condominio

I bidoni per la raccolta dei rifiuti sono beni comuni e il loro uso è disciplinato dall'assemblea. Dal momento della consegna dei contenitori destinati alla raccolta, si configurano una serie di obblighi in capo all'amministratore e ai condòmini:

  • l'obbligo di ricevere e custodire i contenitori;
  • l'obbligo di informare i condòmini in merito alle norme per la custodia, la conservazione dei contenitori ricevuti ed il loro utilizzo;
  • l'obbligo di cura, manutenzione e lavaggio dei contenitori assegnati, che sono a carico del condominio e devono essere organizzati dall'amministratore;
  • è un ulteriore dovere dell'amministratore del condominio individuare le aree adatte al posizionamento dei contenitori all'interno dei cortili o degli spazi privati condominiali, tenendo presente che spesso il regolamento comunale prevede anche la distanza che deve essere tenuta tra i bidoni e le eventuali finestre e/o porte di ingresso del condominio.

    Si tenga presente che tali contenitori non possono essere collocati in qualsiasi posto.

La raccolta differenziata in condominio. Una guida per l'amministratore di condominio.

Il caso di Rivoli. Il 30 marzo 2017 gli agenti della polizia locale di Rivoli hanno elevato una multa da 300 euro ad un condominio perché la raccolta differenziata non era stata fatta a norma di legge.

Avverso tale provvedimento, il condominio ha proposto ricorso innanzi al giudice. Il Tribunale di Torino ha accolto il ricorso e per l'effetto ha annullato la sanzione.

Secondo il giudice torinese "la responsabilità di chi commette un'infrazione è personale e il condominio non è obbligato a vigilare sui bidoni e su cosa vi viene conferito all'interno".

A seguito della pronuncia, si è appreso dalle notizie degli organi di stampa, che il sindaco adito ha criticato il provvedimento in esame.

Difatti, secondo il primo cittadino, questa sentenza fa giurisprudenza e lo fa a svantaggio di tanti comuni in quanto mancano le "armi" contro i cittadini incivili, contro coloro che non rispettano l'ambiente e la comunità in cui vivono ed in definitiva non rispettano neanche loro stessi.

Per tali motivi, il sindaco e l'assessore all'ambiente hanno evitato il ricorso in appello in quanto "il rischio di perdere è troppo elevato e noi come ente non possiamo affrontare un giudizio sapendo già di poter soccombere".

Ripartizione spese per sanzioni raccolta differenziata

Altri precedenti. Su tale aspetto, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. 22.07.1999, n. 7890) ha avuto modo di precisare che se c'è un danno e questo danno non è riconosciuto da alcuno dei condòmini come conseguenza di una propria azione/omissione, "l'assemblea non può imputarne il costo a chi ritiene responsabile, ma deve ripartire la spesa secondo gli ordinari criteri previsti dalla legge o dall'accordo tra le parti fintanto che, eventualmente, non intervenga una sentenza di condanna".

Premesso ciò, in merito alla eventuale responsabilità solidale per mancata raccolta differenziata, in un precedente giudizio di merito (Giudice di Pace di Napoli, con la sentenza n. 369 depositata il 31.08.2016), il giudice adito ha accolto il ricorso presentato da un cittadino annullando l'ordinanza di ingiunzione emessa dal Comune.

Secondo il Giudice di Pace di Napoli la multa disposta al cittadino non deve solo indicare gli estremi dell'illecito, ma anche identificare, con precisione, il soggetto colpevole.

In poche parole, secondo il giudice adito "la responsabilità non può essere attribuita al nucleo familiare, né tantomeno al capo famiglia se la condotta illecita l'ha commessa un altro convivente"; infatti, la legge è chiara: "risponde della sanzione solo chi materialmente ha commesso l'azione".

Quindi, secondo tale ragionamento, l'autorità amministrativa, in caso di violazione di raccolta differenziata (senza identificazione del trasgressore) non può, per ciò solo, inviare la multa al titolare dell'appartamento che paga la tassa sui rifiuti (sulla presunzione che sia stato questi a non osservare l'ordinanza comunale sulla differenziata), ma deve identificare, con precisione, chi ha commesso l'illecito.

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