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Consumi idrici. Sui Comuni grava l'onere di dimostrare i consumi dell'acqua

Consumi idrici ed eventuali irregolarità nell'attestazione dei consumi da parte di un ente pubblico.
Avv. Leonarda Colucci - Foro di Brindisi 

Ancora una volta l'azione proposta da un'associazione dei consumatori (Codacons) accende i riflettori sui consumi idrici e sulle eventuali irregolarità nell'attestazione dei consumi da parte di un ente pubblico che rivendica il pagamento del canone dell'acqua.

Obbligatoria per legge l'installazione dei contatori differenziati

La vicenda. Al centro di una vicenda decisa recentemente dal Giudice di Pace di Catanzaro ritorna una questione più volte esaminata ossia quella relativa all'emissione di fatture sulla base dei consumi presunti e non reali.

Un'associazione di consumatori, infatti, dopo aver preso atto del fatto che numerosi cittadini avevano ricevuto fatture che riportavano consumi idrici esorbitanti rispetto a quelli ordinari, ha impugnato una cartella di pagamento che ingiunge ad un consumatore il pagamento di consumi idrici presunti.

Le spese per acqua e gas vanno ripartite in base ai consumi effettivi.

La sentenza. Il Giudice di pace di Catanzaro ha accolto la tesi del consumatore, supportato come già detto da un'associazione, dichiarando la nullità della pretesa pecuniaria vantata dal Comune di Catanzaro a titolo di canone acqua e rivendicata tramite decreto ingiuntivo.

Nell'accogliere il ricorso il provvedimento del Giudice di pace ha evidenziato che la bolletta dell'acqua è un semplice atto emesso da chi ne pretende il pagamento che non dimostra alcunché.

Di conseguenza in caso di contestazione da parte del consumatore è onere dell'ente, in tal caso Comune, dimostrare la correttezza dei consumi rilevata in base ai consumi effettivi e non presunti.

Pertanto emettere una bolletta tenendo conto esclusivamente dei criteri presuntivi, senza aver constatato i consumi reali mediante lettura periodica dei consumi, rende assolutamente illegittima la pretesa dell'ente.

In pratica, quindi, il principio che si evince da tale pronuncia è il seguente: solo attraverso l'osservanza del criterio del consumo idrico effettivo si scongiura il pericolo di emettere fatture esose: che non tengono conto dei consumi idrici reali di ogni utente riportati nell'ambito di un determinato arco temporale.

I precedenti della giurisprudenza. La recente pronuncia del Giudice di pace di pace di Catanzaro riflette quello che è un orientamento della giurisprudenza di merito e legittimità che, riguardo agli oneri probatori gravanti sul somministrante del servizio idrico, si sta facendo strada negli ultimi anni.

Sul tema infatti si è già pronunciato il Giudice di pace di Nuoro lo scorso anno (Giudice di Pace di Nuoro 14.6.2017) Proprio tra le motivazioni di tale pronuncia è possibile evincere che nel contratto di somministrazione di servizi idrici grava sul gestore l'onere di dimostrare l'esatta portata del consumo addebitato in bolletta nei confronti dell'utente.

Tale pronuncia, fra l'altro, riprende a sua volta un principio già sancito dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile 23699/2016)

(In tema di onere probatorio gravante sull'ente gestore del servizio idrico si segnala a cura dell'Avv. Rosario Dolce il seguente contributo: Acqua. No all'ingiunzione fiscale e ai consumi forfettari.

Sempre in merito a comportamenti scorretti adottati dai gestori del servizio idrico, che influisce sul legittimo calcolo dell'importo indicato in bolletta sempre la giurisprudenza di merito riserva attenzione all'indicazione della voce riservata alle "c.d. partite pregresse". (Giudice di Pace di Enna 4.4.2016).

Anche in questa occasione, infatti, il giudicante ha dichiarato illegittimo l'inserimento, da parte del gestore, della voce "partite pregresse" ove tale espressione sia priva di qualsiasi indicazione in merito al reale significato.

Sul tema si segnala il seguente contributo dell'Avv. Leonarda Colucci, Attenzione a questa voce in bolletta "partite pregresse". E' illegittima.

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