Anche se possedete un parcheggio scoperto dovete pagare la tassa sui rifiuti, perché è la presenza dell'uomo che fa scattare la presunzione secondo cui la superficie risulta potenzialmente idonea a produrre immondizia da sottoporre a imposizione fiscale indifferente il titolo in base al quale i beni stessi sono posseduti o detenuti. Rimangono escluse dalla tassazione le aree che non sono idonee a produrre rifiuti.
"Dove c'è presenza umana opera la presunzione della produzione di rifiuti: l'operato dell'Amministrazione finanziaria che provvede alla tassazione di un'area differenziale scoperta e adibita parcheggio è legittimo".
Questo è il principio di diritto espresso dalla Commissione Regionale Tributaria del Lazio con la sentenza n. 5726 del 3 ottobre 2016 in merito alla tassa sui rifiuti.
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Controversia sul pagamento della tassa sui rifiuti per immobili di proprietà
. Tizio impugnava davanti alla CTP di Roma l'avviso di accertamento per mancato pagamento della TARSU relativo ad immobili di sua proprietà, sostenendo la soppressione della tassa dal 2009 (violazione artt. 16 D.lgs. 472/97 e art. 73 D.lgs. 507/93).
La commissione adita rigettava il ricorso nella considerazione che l'orientamento giurisprudenziale, confermato dall'art. 14 co. 7 del Dlgs. 23/2011, consentiva ai Comuni di continuare ad applicare i regolamenti Tarsu o TIA già adottati.
Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva appello alla commissione tributaria regionale del Lazio.
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