#1 Inviato 9 Settembre, 2014 Nel mio condominio composto da varie scale abbiamo in ogni singolo balcone la canna caduta rifiuti esclusivamente riservata a rifiuti non organici. In totale abbiamo 4 canne rifiuti. Nella prossima assemblea è all’ordine del giorno la chiusura di dette canne o in alternativa alla chiusura totale la chiusura ai soli condomini che ne fano richiesta con conseguente esonero per gli stessi dalle spese di eventuali disintasi della canna. Le mie domande sono: 1) Che maggioranza ci vuole per la chiusura totale? 2) È corretto che alcuni condomini abbiano la chiusura ed esonero dalle spese di manutenzione canna? Grazie
#3 Inviato 10 Settembre, 2014 Grazie, ho letto la discussione ma non ho trovato la risposta alle mie domande, forse non sono stato abbastanza acuto per leggerle. lLe mie domande sono: 1) Che maggioranza ci vuole per la chiusura totale? 2) È corretto che alcuni condomini abbiano la chiusura ed esonero dalle spese di manutenzione canna? Nel discussione del link si dice che non sono vietate in presenza di alcuni presupposti ma la mia domanda è: una volta che questi presupposti sono presenti , che maggioranza ci vuole per la chiusura? è possibile? si può tenere aperta solo per alcuni ed imputare le spese solo a loro oppure o è chiuso o è aperto per tutti? Grazie
#4 Inviato 10 Settembre, 2014 no, è che la materia è ostica... nei condomini di Milano, contrariamente per esempio di Torino, dove una ordinanza del sindaco ha imposto la chiusura "tout court" , sono vietate ma sono anche ammesse (??!!😎
#5 Inviato 12 Settembre, 2014 Grazie non ho però compreso questo passaggio quindi se il locale non fosse idoneo, o si mette in regola il locale o si chiudone le canne ... per quanto riguarda i millesimi io applicherei il 1117ter con 800 millesimi sia in prima che seconda convocazione il 1117 ter ho visto che riporta ciò Le deliberazioni delle assemblee che riguardano le parti comuni sono annullabili se non sono approvate anche dalla maggioranza dei proprietari di unità immobiliari aventi le medesime destinazioni d’uso. e ho visto che non riporta gli 800 mm che indichi. Forse ho capito ora: tu dici che ogni canna rifiuti deve votare per la sua canna ed è ciò che riporta il 1117 ter ma non capisco cmq dove è riportato il necessario quorum di 800 mm. Ciao
#6 Inviato 12 Settembre, 2014 --link_rimosso-- Deliberazioni che modificano le destinazioni d’uso delle parti comuni per soddisfare esigenze di interesse condominiale (art. 1117- ter