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Bidoni condominiali per la differenziata, si può imporre ai condòmini di posizionarli fuori dall'edificio?

La decisione sulla movimentazione dei bidoni condominiali per la differenziata è rimessa all'assemblea, che sebbene sovrana rispetto al servizio, non ha molte alternative, visti i limitati poteri sull'argomento.
Avv. Alessandro Gallucci 

È sempre più ricorrente, in tantissime città italiane, che la raccolta dei rifiuti venga effettuata porta a porta anche negli edifici in condominio.

La modalità, pressoché identica è la seguente:

  • esistono giorni prestabiliti per la raccolta di una o più tipologie di rifiuto;
  • i condominii vengono dotati di bidoni in comodato d'uso per il conferimento dei rifiuti differenziati secondo tipologia;
  • i condominii devono custodire tali bidoni nelle parti comuni;
  • i condominii devono posizionare i bidoni fuori dall'edificio nei giorni stabiliti per il conferimento;
  • i condominii devono ritirare i bidoni dopo l'avvenuto ritiro del rifiuto.

Data questa situazione di carattere generale, uguale più o meno ovunque, fatte salve le fisiologiche differenze dovute alle specificità della singola raccolta, in molti casi ci si domanda:

  • chi decide come conferire i rifiuti?
  • come bisogna organizzare la movimentazione dei bidoni?
  • bisogna rivolgersi ad un'impresa o si può far da sé?
  • l'assemblea può imporre ai condòmini la movimentazione a turno dei bidoni condominiali per la differenziata?

Un discorso non molto diverso, anzi sostanzialmente analogo, a quello previsto in materia di pulizia delle scale condominiali o più in generale degli spazi comuni.

Assemblea condominiale sovrana nella scelta della regolamentazione del servizio di movimentazione dei bidoni

Come ha fatto notare la Corte di Cassazione con un'ordinanza resa nel novembre del 2018, la n. 30455, in condominio, «nel caso in cui il servizio di raccolta dei rifiuti viene modificato per adeguarlo alle nuove prescrizioni igieniche comunali, è di esclusiva competenza dell'assemblea condominiale individuare le nuove modalità di espletamento del servizio comune» (Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 23 novembre 2018, n. 30455).

Raccolta dei rifiuti. Spetta all'assemblea condominiale individuare le nuove modalità di espletamento del servizio comune

Dove il servizio non è esistente spetta eventualmente all'assemblea deliberarne la istituzione; nei casi urgenti (necessità di garantire il corretto conferimento fino alla decisione dell'assemblea) l'amministratore ha il potere di erogare la spesa per la movimentazione dei bidoni, senza ricorrere ad un vincolo contrattuale, ma, come si suole dire, a chiamata, fino alla prima assemblea utile per decidere l'erogazione più opportuna del servizio.

Dove il servizio è esistente ma dev'essere modificato per adeguarsi alle nuove modalità di conferimento, vale quanto sopra detto.

Limiti ai poteri dell'assemblea condominiale, il divieto d'imporre ai condòmini di movimentare i bidoni

L'assemblea condominiale, questo ripetono costantemente e univocamente dottrina e giurisprudenza, ha la competenza generale a decidere sui servizi condominiali e più in generale sulla regolamentazione e conservazione delle parti comuni.

Competenza generale che può imporre ai condòmini limiti e condizioni nell'uso dei beni comuni, ma non può debordare nella imposizione di obblighi di fare.

È questo il caso dell'impossibilità per l'assemblea di condominio di deliberare senza il consenso di tutti i condòmini la pulizia delle scale a turno.

Come specificato dalla Corte di Cassazione, «l'assemblea dei condomini ha la facoltà di decidere in ordine alle spese ed alle modalità di riparto, deliberando l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, ma le è esclusa la possibilità di imporre al singolo condomino l'obbligo di pulire le scale in un dato momento, o di provvedervi attraverso un proprio pulitore.

Nel caso l'assemblea assuma una simile delibera, questa sarebbe radicalmente nulla, avendo i condomini statuito oltre le proprie competenze, violando i diritti del singolo condomino sui quali la legge non consente ad essa di incidere» (così Cass. 22 novembre 2002 n. 16485).

L'assemblea può obbligarmi a pulire le scale a turno?

Stesso discorso, non potrebbe essere altrimenti, per la raccolta differenziata. I condòmini devono conferire i rifiuti nei modi e nei tempi prescritti dalle ordinanze comunali, ma non gli si può imporre in sede assembleare di portare fuori dell'edificio i bidoni, né di farlo a turno.

Sovranità limitata, l'unica scelta per l'assemblea condominiale è quella di affidare il servizio a personale esterno

Date queste due statuizioni di principio della Suprema Corte di Cassazione, ci si domanda quale sia effettivamente il potere dell'assemblea condominiale.

Mentre per la pulizia scale le scelte sono due, cioè o affidare il servizio ad un terzo o non deliberare nulla, lasciando libera iniziativa ai singoli condòmini, qui la situazione è leggermente diversa.

Infatti, abbiamo detto che non è possibile, per l'assemblea, deliberare la turnazione in relazione alla movimentazione dei bidoni condominiali per la differenziata.

Se non si può deliberare che siano i condòmini a movimentare i bidoni e se i bidoni conferiti sono condominiali e non individuali, allora è evidente che l'assemblea non possa far altro che scegliere a quale impresa far movimentare i bidoni, trattandosi di scelta obbligata, in quanto non è possibile non conferire i rifiuti.

Unica possibilità differente: che tutti i condòmini decidano di darsi il cambio nella movimentazione dei bidoni condominiali per la differenziata. A quel punto l'assemblea può rappresentare l'occasione, ma non certamente l'organismo necessario, per prendere questa decisione.

Come dire: se tutti si mettono d'accordo che lo facciano incontrandosi nell'atrio o in assemblea è cosa assolutamente indifferente. Certo, tale decisione deve essere comunicata all'amministratore, affinché lo stesso eviti di dare indicazioni a imprese esterne al condominio sulla movimentazione dei bidoni.

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