La vicenda. Tizio aveva impugnato la delibera assunte dall'assemblea dei Condomini relativa alla chiusura degli scivoli per lo smaltimento delle immondizie urbane e la predisposizione per l'espletamento di detto servizio di apposito locale in uno degli edifici del complesso condominiale.
Secondo l'attore, l'innovazione risultava eccessivamente gravosa in quanto erano stati lesi i suoi diritti dominicali. Nei giudizi di merito, la domanda veniva rigettata.
In particolare, nel giudizio di appello, la corte territoriale aveva rilevato che l'innovazione apportata al servizio di smaltimento dei rifiuti urbani non aveva inciso sulla fruibilità del servizio comune in quanto era stata meramente sostituita la modalità di conferimento dei rifiuti individuali (tra l'altro in ottemperanza alla specifica disposizione igienica dettata dal Comune di Milano).
Avverso quest'ultima pronuncia, Tizio ha proposto ricorso in cassazione eccependo le violazioni del regolamento di Milano e le norme di legge ex art. 1120 c.c. ed il problema oggettivo della sua limitata "mobilità".
Il ragionamento della Cassazione. Secondo la Corte di legittimità,l'intervento in esame riguardante il modo migliore per adeguare il sistema di raccolta e deposito rifiuti urbani, prodotti dai vari condomini, non configurava una violazione della norma comunale, che comunque richiedeva un intervento innovativo sulle canne di smaltimento rifiuti condominiali già esistenti, sistema significativamente non più ammesso nelle nuove costruzioni.
Quanto al problema della mobilità, secondo gli ermellini, la delibera non aveva violato il disposto regolamentare del Comune di Milano, che si limitava a richiedere l'agevole accessibilità al locale, adibito a deposito, anche per persone con ridotta mobilità, che ben poteva esser resa possibile da appositi accorgimenti di aiuto.
Difatti, a tal proposito, anche i giudici del merito avevano evidenziato che era facoltà di Tizio - riconosciuta dalla specifica normativa in materia - predisporre a sue spese l'apprestamento atto a superare la barriera architettonica (scala ripida).
Del resto, osserva la Corte, non spetta al giudice di merito operare scelte nell'ambito della materia di competenza dei condomini; quindi, anche in tale senso, non sono stati violati i disposti del regolamento comunale in materia di igiene.
Premesso ciò, è stato ritenuto lecito il ragionamento dei giudici di merito in base al quale il servizio di raccolta condominiale dei rifiuti era stato modificato adeguandolo alle nuove prescrizioni igieniche comunali, sicché correttamente è stato evidenziato il corollario giuridico dell'esclusiva competenza dell'assemblea condominiale nell'individuare le nuove modalità di espletamento del servizio comune.
In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la Cassazione ha cassato la pronuncia con rinvio ad altra sezione della corte territoriale, solo per altri motivi afferenti la delibera.
Di conseguenza è stato ritenuto corretto il ragionamento della corte territoriale in merito alla questione del servizio dei rifiuti.
Per ragioni "in condominio, nel caso in cui il servizio di raccolta dei rifiuti viene modificato per adeguarlo alle nuove prescrizioni igieniche comunali, è di esclusiva competenza dell'assemblea condominiale individuare le nuove modalità di espletamento del servizio comune". (Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 23 novembre 2018, n. 30455).