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Posso mettere l'asciugatrice in cantina?

Quando è possibile posizionare un'asciugatrice in cantina? I profili attinenti ai rapporti condominiali, alla situazione catastale ed alla destinazione urbanistica del vano. Criticità ed eventuali adempimenti per l'installazione.
Avv. Alessandro Gallucci 

Le cantine catastalmente considerate nella categoria C2 (magazzini, cantine) hanno una funzione di deposito.

Per deposito s'intende un luogo dove vengono raccolte cose con lo scopo di conservarle per periodi più o meno brevi di tempo.

Nelle cantine poste a servizio delle unità immobiliari si trovano gli oggetti più disparati.

L'elenco è lungo: sedie, tavoli, addobbi natalizi, valigie, vestiti, biciclette, ecc. ecc. Le cantine sono un vero e proprio bazar e raramente si riesce a tenerle in ordine; basti pensare, quando si va visionare un immobile per l'acquisto, alla quantità di roba presente in cantina. Difficilmente se ne trovano vuote o ordinate.

La funzione di deposito della cantina è compatibile con altri usi. Detta diversamente: nella cantina si può fare qualcosa di diverso dal deposito di oggetti?

La cantina può essere utilizzata per altri scopi?

Uno di questi è la lavanderia: posso usare una cantina come vano lavanderia, cioè posso mettervi ad esempio un'asciugatrice?

L'utilizzo del sottosuolo da parte del singolo condomino

Asciugatrice in cantina e contenuto del regolamento condominiale

Come sempre in condominio per rispondere ad ogni domanda circa l'uso di una parte di edificio in proprietà esclusiva è necessario valutare se esiste un regolamento condominiale di origine contrattuale.

Questo genere di atto, cioè quello accettato da tutti i condòmini al momento dell'acquisto dall'originario unico proprietario dell'edificio oppure sottoscritto successivamente, può limitare l'uso delle unità immobiliari di proprietà esclusiva.

Con specifico riferimento all'argomento in trattazione, è possibile che un regolamento condominiale vieti l'apposizione di un'asciugatrice in cantina. Si badi: per tale scopo non è necessario che la clausola specifichi che «è vietato posizionare asciugatrici in cantina», potendo bastare che il regolamento vieti di destinare la cantina ad uso lavanderia.

È evidente che l'asciugatrice costituisce un elettrodomestico che s'inserisce proprio nell'ambito del lavaggio, dell'asciugatura nel caso specifico, degli indumenti.

Sempre un regolamento contrattuale, poi, potrebbe non vietare, ma disciplinare gli orari d'uso. Insomma è evidente che questo genere di atto può avere impatto sulla presenza dell'asciugatrice in cantina.

Asciugatrice in cantina e spese per l'energia elettrica

Non è raro che la corrente elettrica che alimenta le cantine non sia fornita tramite il contatore collegato alla singola abitazione della quale è posta al servizio, ma da quello condominiale.

È evidente che qualora un condòmino dovesse installare un'asciugatrice in cantina, allora egli dovrebbe quanto meno installare un contatore di sottrazione, leggibile dal condominio per l'addebito dei maggiori consumi legati alla presenza dell'asciugatrice.

Buona norma, anzi meglio correttezza vuole che ciò sia fatto sempre in presenza di elettrodomestici in cui uso è in grado di incidere sui consumi di energia elettrica.

La soluzione ottimale è comunque quella di collegare la cantina all'abitazione, ove ciò sia possibile, o comunque di renderla autonoma dall'impianto condominiale. Va ricordato, infatti, che il voltaggio contrattuale fornito per determinate utenze, specie se ad esse non sono collegati ascensore o autoclave, potrebbe anche non essere sufficiente per l'uso dell'asciugatrice.

È possibile collegare un nuovo impianto singolo a quello condominiale?

Asciugatrice in cantina, rumori e richiesta di rimozione

Sebbene solamente il regolamento contrattuale possa a priori vietare l'installazione di un'asciugatrice in cantina, non è detto che l'assenza di norme condominiali non possa portare alla sua rimozione.

Esempio: Tizio installa nella sua cantina un'asciugatrice. Caio, che è il proprietario dell'appartamento immediatamente sovrastante la suddetta cantina non sopporta il rumore.

Questo è particolarmente forte nelle ore serali, durante le quali Tizio mette più spesso in funzione l'elettrodomestico per risparmiare energia elettrica. Ebbene, in casi del genere non è detto che non si possa arrivare, dopo una causa evidentemente, anche all'ordine di rimozione dell'asciugatrice dalla cantina.

Destinazione d'uso della cantina, per mettere l'asciugatrice va cambiato?

Esistono differenze, in ambito catastale, tra deposito e lavanderia?

Per rispondere alla domanda è bene guardare al d.p.r. n. 1142 del 1949 (Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano).

L'art. 45, secondo e quarto comma, del citato decreto specifica che «si considerano vani accessori quelli necessari al servizio o al disimpegno dei vani principali (latrine, bagni, dispense, ripostiglio, veranda, ingresso, corridoio, e simili), nonché quelli che, pur non essendo strettamente necessari alla utilizzazione dei vani principali, ne integrano la funzione (soffitte, cantine, bucatai, spanditoi, stalle, granai, porcili, pollai e simili).

[…]

In mancanza di usi locali i vani accessori si computano per un terzo di vano utile se sono strettamente necessari al servizio od al disimpegno dei vani principali, per un quarto di vano utile in caso diverso».

In gergo tecnico si differenziano quindi vani accessori diretti (i corridoi, ad esempio) e quelli indiretti, nei quali rientrano le cantine e i bucatai, cioè i locali lavanderia.

Ai fini catastali, cantina e lavanderia sono la stessa cosa, a meno che negli usi locali una cantina non valga di meno di una lavanderia. In tale ultimo caso è necessario accatastare diversamente per pagare le imposte fondiarie nella misura corretta in ragione dell'effettiva destinazione d'uso del vano.

E in caso di valore catastale uguale? In tal caso non si commette nessun abuso da questo punto di vista, ma potrebbero sorgere dei problemi dal punto di vista urbanistico, posto che gli strumenti urbanistici possono prevedere caratteristiche fisiche differenti tra cantina e lavanderia, sicché ove si posizioni un'asciugatrice in cantina, poiché questa nei fatti diviene una lavanderia, dovrà mutarsi, se possibile, la destinazione d'uso con adeguamento della struttura edilizia al nuovo uso. Altrimenti niente asciugatrice in cantina.

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