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Quote del supercondominio e quote del condominio sono contributi differenti

Le quote del supercondominio non possono essere versate sul conto corrente del singolo condominio.
Avv. Alessandro Gallucci 

Le quote dovute per la gestione del supercondominio sono cose differenti e completamente autonome rispetto a quelle che debbono essere versate per i condominii che vanno a comporlo.

Vediamo perché: per farlo iniziamo rispondendo ad una domanda: che cos'è un supercondominio?

Il supercondominio è quella particolare compagine non espressamente menzionata dal codice civile, ma comunque da esso disciplinata, nella quale più edifici, non necessariamente a loro volta in condominio, hanno in comune alcuni beni e servizi elencati dall'art. 1117 c.c.

Si badi: poiché la norma testé citata contiene una elencazione non tassativa, ma meramente esemplificativa di beni e servizi da considerarsi comuni, se ne deve dedurre che si possa essere di fronte ad un supercondominio anche se i beni in comune non sono quelli ivi menzionati.

Si pensi a più edifici che hanno in comune solamente il viale d'accesso e i relativi spazi verdi che lo contornano. Ciò che conta ai fini della valutazione della "supercondominialità" di un bene, al pari della sua condominialità, è la destinazione strumentale e funzionale al godimento delle unità immobiliari ubicate negli edifici che lo compongono.

Questa premessa di carattere generale c'è d'aiuto per arrivare agli aspetti specificamente connessi alle quote del supercondominio.

Gestione del supercondominio

Il supercondominio deve avere una gestione autonoma rispetto ai singoli condominii che lo compongono.

Si badi: gestione autonoma non vuol che chi amministra quel condominio non possa essere anche amministratore di uno dei condomini che lo compongono.

Gestione autonoma del supercondominio vuol dire che esso dev'essere considerato un organismo a sé stante rispetto ai singoli condominii.

Ciò sta a significare che il supercondominio deve disporre:

  • di un proprio codice fiscale, da richiedersi alla competente Agenzia delle Entrate
  • di un proprio amministratore, obbligatorio se vi partecipano più di nove condòmini (sottolineiamo, condòmini non condominii);
  • di una propria assemblea, composta da rappresentanti dei vari condòmini dei condominii in relazione alla gestione ordinaria se i partecipanti complessivamente sono superiori a sessanta;
  • di proprie tabelle millesimali e di un proprio regolamento;
  • tra le varie altre cose, di propri registri e conto corrente condominiale.

Preventivo, rendiconto e quote per il supercondominio

Le caratteristiche fin qui esposte ci portano ad affermare con assoluta certezza che per la gestione del supercondominio è necessario predisporre un preventivo e gestione e conseguentemente un rendiconto.

Ove sia presente l'amministratore, il rendiconto dovrà essere da lui redatto e la relativa assemblea per la discussione dovrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio (art. 1130 n. 10 c.c.)

È evidente, quindi, che la gestione del supercondominio comporta dei costi, costi di gestione che devono essere sopportati dai condòmini che lo compongono.

Come in precedenza, anche qui poniamo l'accento sul fatto che i costi devono essere imputati ai singoli condòmini, non ai condominii, ovvero alle compagini, che vi fanno parte.

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Pagamento delle quote per il supercondominio e per il condominio

Come ogni compagine, è il regolamento solitamente a stabilire la periodicità delle rate da versare. Ove il regolamento non dica nulla, queste sono decise espressamente dall'assemblea, ovvero tacitamente con l'approvazione del preventivo e del relativo piano di riparto che ne può contenere la specifica indicazione oppure una desumibile da quelle indicate nel suddetto riparto.

Tizio, proprietario di un'unità immobiliare facente parte del condominio Alfa, a sua volta inserito nel supercondominio Beta, deve pagare trimestralmente una quota pari € 20,00 per la gestione delle parti comuni del supercondominio.

Il pagamento della quota deve avvenire alle scadenze stabilite, mediante:

  • versamento sul conto corrente condominiale;
  • pagamento nelle mani dell'amministratore;
  • consegna del denaro ad un delegato dell'amministratore.

Il condòmino non può versare le somme all'amministratore del condominio, ad esempio mediante bonifico bancario, aspettando che sia poi questo a riversare, mediante altra disposizione le somme al supercondominio.

Non è da escludersi che questa operazione possa avvenire in contanti avendo come referente l'amministratore del proprio condominio, ma ciò può avvenire solamente se quest'ultimo è espressamente delegato dal collega che gestisce il supercondominio ovvero se assume la delegazione di pagamento per conto del condòmino.

In nessun caso, però, le somme così consegnate potranno transitare dal conto corrente del singolo condominio per la semplice ragione che esse non hanno alcuna afferenza alla sua gestione.

La ricevuta del pagamento, quindi, dovrà essere rilasciata dall'amministratore del supercondominio, non avendo alcun valore, ai fini dell'adempimento, quella eventualmente siglata dall'amministratore di uno dei condomini, che s'è assunto l'onere di effettuare il versamento, a meno che questo non debba essere considerato delegato alla riscossione da parte del collega che gestisce il supercondominio.

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