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Quote del supercondominio e quote del condominio sono contributi differenti

Le quote del supercondominio non possono essere versate sul conto corrente del singolo condominio.
Avv. Alessandro Gallucci Avv. Alessandro Gallucci 

Le quote dovute per la gestione del supercondominio sono cose differenti e completamente autonome rispetto a quelle che debbono essere versate per i condominii che vanno a comporlo.

Vediamo perché: per farlo iniziamo rispondendo ad una domanda: che cos'è un supercondominio?

Il supercondominio è quella particolare compagine non espressamente menzionata dal codice civile, ma comunque da esso disciplinata, nella quale più edifici, non necessariamente a loro volta in condominio, hanno in comune alcuni beni e servizi elencati dall'art. 1117 c.c.

Si badi: poiché la norma testé citata contiene una elencazione non tassativa, ma meramente esemplificativa di beni e servizi da considerarsi comuni, se ne deve dedurre che si possa essere di fronte ad un supercondominio anche se i beni in comune non sono quelli ivi menzionati.

Si pensi a più edifici che hanno in comune solamente il viale d'accesso e i relativi spazi verdi che lo contornano. Ciò che conta ai fini della valutazione della "supercondominialità" di un bene, al pari della sua condominialità, è la destinazione strumentale e funzionale al godimento delle unità immobiliari ubicate negli edifici che lo compongono.

Questa premessa di carattere generale c'è d'aiuto per arrivare agli aspetti specificamente connessi alle quote del supercondominio.

Gestione del supercondominio

Il supercondominio deve avere una gestione autonoma rispetto ai singoli condominii che lo compongono.

Si badi: gestione autonoma non vuol che chi amministra quel condominio non possa essere anche amministratore di uno dei condomini che lo compongono.

Gestione autonoma del supercondominio vuol dire che esso dev'essere considerato un organismo a sé stante rispetto ai singoli condominii.

Ciò sta a significare che il supercondominio deve disporre:

  • di un proprio codice fiscale, da richiedersi alla competente Agenzia delle Entrate
  • di un proprio amministratore, obbligatorio se vi partecipano più di nove condòmini (sottolineiamo, condòmini non condominii);
  • di una propria assemblea, composta da rappresentanti dei vari condòmini dei condominii in relazione alla gestione ordinaria se i partecipanti complessivamente sono superiori a sessanta;
  • di proprie tabelle millesimali e di un proprio regolamento;
  • tra le varie altre cose, di propri registri e conto corrente condominiale.

Preventivo, rendiconto e quote per il supercondominio

Le caratteristiche fin qui esposte ci portano ad affermare con assoluta certezza che per la gestione del supercondominio è necessario predisporre un preventivo e gestione e conseguentemente un rendiconto.

Ove sia presente l'amministratore, il rendiconto dovrà essere da lui redatto e la relativa assemblea per la discussione dovrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio (art. 1130 n. 10 c.c.)

È evidente, quindi, che la gestione del supercondominio comporta dei costi, costi di gestione che devono essere sopportati dai condòmini che lo compongono.

Come in precedenza, anche qui poniamo l'accento sul fatto che i costi devono essere imputati ai singoli condòmini, non ai condominii, ovvero alle compagini, che vi fanno parte.

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Pagamento delle quote per il supercondominio e per il condominio

Come ogni compagine, è il regolamento solitamente a stabilire la periodicità delle rate da versare. Ove il regolamento non dica nulla, queste sono decise espressamente dall'assemblea, ovvero tacitamente con l'approvazione del preventivo e del relativo piano di riparto che ne può contenere la specifica indicazione oppure una desumibile da quelle indicate nel suddetto riparto.

Tizio, proprietario di un'unità immobiliare facente parte del condominio Alfa, a sua volta inserito nel supercondominio Beta, deve pagare trimestralmente una quota pari € 20,00 per la gestione delle parti comuni del supercondominio.

Il pagamento della quota deve avvenire alle scadenze stabilite, mediante:

  • versamento sul conto corrente condominiale;
  • pagamento nelle mani dell'amministratore;
  • consegna del denaro ad un delegato dell'amministratore.

Il condòmino non può versare le somme all'amministratore del condominio, ad esempio mediante bonifico bancario, aspettando che sia poi questo a riversare, mediante altra disposizione le somme al supercondominio.

Non è da escludersi che questa operazione possa avvenire in contanti avendo come referente l'amministratore del proprio condominio, ma ciò può avvenire solamente se quest'ultimo è espressamente delegato dal collega che gestisce il supercondominio ovvero se assume la delegazione di pagamento per conto del condòmino.

In nessun caso, però, le somme così consegnate potranno transitare dal conto corrente del singolo condominio per la semplice ragione che esse non hanno alcuna afferenza alla sua gestione.

La ricevuta del pagamento, quindi, dovrà essere rilasciata dall'amministratore del supercondominio, non avendo alcun valore, ai fini dell'adempimento, quella eventualmente siglata dall'amministratore di uno dei condomini, che s'è assunto l'onere di effettuare il versamento, a meno che questo non debba essere considerato delegato alla riscossione da parte del collega che gestisce il supercondominio.

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Nini
Nini 03-02-2019 17:01:53

Non mi è chiaro se quanto espresso nell’articolo, e cioè che le quote di supercondominio non possono essere riscosse dal singolo condominio, ha un qualche riferimento vincolante o cogente (codice civile, riforma del condominio, leggi,....).
Ringrazio e saluto chi può aiutarmi.

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Giemme
Giemme 04-02-2019 23:32:47

Salvo esplicita delega dell'amministratore del supercondominio, come puntualmente annota l'avvocato Gallucci, la riscossione da parte dell'amministratore (qualunque siano le modalità di pagamento) risulterebbe non ottemperante al disposto dell'art. 1129/7. Ogni somma deve transitare sul cc condominiale. Mancherebbe la chiarezza contabile con la sussistenza di confusione fra patrimoni generando una "grave irregolarità" tale da renderlo passibile di revoca da parte dell'autorità giudiziaria.

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Nini
Nini 05-02-2019 08:59:35

Ringrazio.
Vorrei essere certo di aver capito bene e cioè che con una semplice delega dell’amministratore di SC agli amministratori dei condominii facenti parte del SC, sia possibile ottemperare al requisito.
Se così fosse verrebbe, a mio parere, a mancare la “chiarezza contabile con la sussistenza di confusione...età”.

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Giemme
Giemme 05-02-2019 10:44:10

La delega dell’amministratore dovrebbe rispondere a un requisito formale a mio giudizio ed è quello della pubblicità. Perciò sarebbe opportuno che tale mandato fosse conferito, accettato e inserito in un verbale assembleare in forma inequivoca con l’obbligo di immediato versamento sul cc del SC (parliamo di contanti o assegno). Ciò non garantirebbe in assoluto dalla confusione contabile che, bene ricordare, è insita in una certa misura e per motivi di tempistica, nello stesso mandato all’amministratore nel caso del condominio unico. Tuttavia in presenza di SC pone a carico dell’amministratore delegato un onere ben definito, manlevando l’amm. del SC da responsabilità (nei confronti dei condomini) in ordine a questa tipologia contabile, riconducendola nell’ambito del rapporto mandante-mandatario.

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Nini
Nini 05-02-2019 11:27:01

Ringrazio per l’attenzione e per il contributo.
Molto gentile.
Nini

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Giemme
Giemme 05-02-2019 14:14:56

Di nulla spero di aver detto cose sensate

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Sognatore
Sognatore 07-02-2019 02:03:52

Il REGOLAMENTO deve precisare che si tratta di SUPERCONDOMINIO e devono essere chiaramente indicate le parti e i servizi del SUPERCONDOMINIO o è sufficiente indicare CONDOMINIO mischiando parti private dei singoli proprietari con servizi di godimento ??

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