#1 Inviato 19 Agosto, 2014 Salve pongo questo QUESITO l'amministratore delle parti comuni ossia del super condominio in caso di ammanco delle somme dovute da parte di un singolo condomino può agire direttamente con il decreto ingiuntivo, o deve girare il decreto all'amministratore del lotto dove vive il moroso, oppure può indicare direttamente lui con il decreto ingiuntivo ? Nei confronti del moroso.
#2 Inviato 19 Agosto, 2014 spetta all'amministratore del supercondominio per attivarsi per decreti che riguardano spese del supercondominio .
#3 Inviato 20 Agosto, 2014 Salve e la ringrazio per la celerità, quindi da quando deduco l'amministrazione di lotto non a alcun potere legislativo per il recupero delle somme da parte dei morosi
#4 Inviato 20 Agosto, 2014 Se non sono somme relative a spese del condominio bensì del supercondominio, è l'amministratore di queste ultime a dover provvedere.
#5 Inviato 20 Agosto, 2014 A chi compete ripartire le spese delle parti comuni, all'interno di un super condominio all'amministratore dello stesso o all'amministratore del lotto?
#6 Inviato 20 Agosto, 2014 Ognuno ha un compito ben preciso.. viceversa, basterebbe un unico amministratore per tutto. All'amministratore dello stesso.. per il supercondominio.
#7 Inviato 20 Agosto, 2014 A chi compete ripartire le spese delle parti comuni, all'interno di un super condominio all'amministratore dello stesso o all'amministratore del lotto? Hai letto la risposta di Giovanni? Le spese riguardanti il lotto dovrà ripartirle l'amministratore di lotto. Le spese riguardanti il supercondominio dovrà ripartirle l'amministratore del supercondominio. In egual modo ciascun amministratore dovrà provvedere ad incassare le quote relative a ciascuna spesa di competenza.
#8 Inviato 20 Agosto, 2014 @ marcus81 Non esiste una tabella millesimale per le parti comuni di questo supercondominio?
#9 Inviato 20 Agosto, 2014 Grazie mille Per tutte le risposte siete stati molto espliciti, ma dato che da noi ci si ferma solo d'inanzi alla legge mi date l articolo della seguente richiesta Grazie ancora
#11 Inviato 20 Agosto, 2014 Mi servirebbe proprio l'articolo di legge per definire a lettere cubitali la faccenda Grazie mille
#12 Inviato 20 Agosto, 2014 Grazie millePer tutte le risposte siete stati molto espliciti, ma dato che da noi ci si ferma solo d'inanzi alla legge mi date l articolo della seguente richiesta Grazie ancora Art. 1130 codice civile L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve: 2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini; 3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;... L'amministratore di lotto disciplina l'uso delle parti comuni al lotto, riscuote le quote e paga le spese relative al lotto. L'amministratore di supercondominiodisciplina l'uso delle parti comuni del supercondominio, riscuote le quote e paga le spese relative al supercondominio.
#13 Inviato 20 Agosto, 2014 Scusami.. vuoi conoscere l'articolo del c.c. che descrive i compiti dell'amministratore? In tal caso, art. 1130 c.c. L’amministratore, oltre a quanto previsto dall’articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve: 1) eseguire le deliberazioni dell’assemblea, convocarla annualmente per l’approvazione del rendiconto condominiale di cui all’articolo 1130-bis e curare l’osservanza del regolamento di condominio; 2) disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini; 3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni; 4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio; 5) eseguire gli adempimenti fiscali; 6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministrazione acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili; 7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell’amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell’assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell’amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell’effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate; 8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell’edificio e del condominio; 9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso; 10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.
#14 Inviato 20 Agosto, 2014 @ marcus81 Non esiste un articolo specifico al supercondominio per le partizioni pro capite, comunque l'articolo postato è tutto scritto con precisa meticolosità; Secondo l'indirizzo uniforme della Cassazione (da ultimo Cass. 3945/08 e 4973/08) il supercondominio sorge “ipso iure et facto” qualora talune cose o impianti e servizi (viali, strade, impianti di riscaldamento centralizzati, locali per la portineria, fognature) presentino la relazione di accessorietà necessaria con gli edifici medesimi e per ciò appartenenti, pro quota, ai proprietari delle singole unità immobiliari comprese nei diversi fabbricati; ...
#15 Inviato 20 Agosto, 2014 Se poi la faccenda non la definiscono neanche con questi caratteri cubitali ti resta da fare una sola cosa: "Fugg da Fogg... no 'p Fogg ma 'p i Fuggen" :icon_lol: (Fuggi da Foggia, non per Foggia ma per i Foggiani)
#16 Inviato 20 Agosto, 2014 Caro Leonardo grazie mille per la battuta, te la lascio passare poiché è storica, ma per assurdo stiamo parlando di un villaggio turistico poliglotta ossia è una comunità di varie regioni d'Italia, nella quale noi Foggiano siamo in netta minoranza
#17 Inviato 20 Agosto, 2014 Caro Leonardo grazie mille per la battuta, te la lascio passare poiché è storica, ma per assurdo stiamo parlando di un villaggio turistico poliglotta ossia è una comunità di varie regioni d'Italia, nella quale noi Foggiano siamo in netta minoranza Ah, ora si spiega. Parlate lingue diverse. Credevo foste tutti "indigeni". 🙂
#18 Inviato 21 Agosto, 2014 Coro Leonardo te la lascio passare poiché è un detto vecchio e simpatico, ma per assurdo nel villaggio in questione siamo in netta minoranza