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Conto corrente del supercondominio, istruzioni per l'uso

Conto corrente del supercondominio, quali diritti dei condòmini e degli amministratori dei singoli condòmini?
Avv. Alessandro Gallucci 

L'amministratore del supercondominio è tenuta ad aprire ed utilizzare un conto corrente specificamente dedicato alla compagine amministrata.

Tanto possiamo concludere in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 1117-bis e 1129, settimo comma, c.c.

Qui di seguito analizzeremo modalità e tempistica dell'utilizzo, provando a fugare quei dubbi che sovente attanagliano chi gestisce un supercondominio, nonché per evitare proprio a chi queste compagini è chiamato ad amministrare comuni errori che possono portare a conseguenze negative anche per il mandato.

I riferimenti normativi sul conto corrente del supercondominio

Li abbiamo citati in principio: l'art. 1117-bis c.c. specifica che le norme dettate in materia di condominio si applicano, se compatibili, che a quelle ipotesi in cui più edifici hanno in comune le cose (esemplificativamente) indicate dell'art. 1117 c.c.

Il supercondominio, per unanime definizione di dottrina e giurisprudenza, è quel particolare complesso edilizio nel quale più edifici hanno in comune beni e servizi strumentali al miglior godimento delle unità immobiliari.

Si badi: il godimento è sempre strumentale all'uso delle unità immobiliari in proprietà esclusiva e non alle parti comuni dei singoli edifici. Ciò è di fondamentale importanza anche per quanto andremo ad approfondire.

Dato questo contesto, quindi, nulla quaestio sull'applicabilità, al supercondominio delle norme dettate in materia di amministrazione condominiale.

Tale deduzione, fa sì che anche in relazione a questa particolare compagine trovi applicazione il settimo comma dell'art. 1129 c.c., il quale impone ad ogni amministratore di far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato ad ogni condominio amministrato.

Conto corrente del supercondominio, chi lo utilizza?

La risposta è semplice: come per il condominio anche nel caso del supercondominio l'obbligato - come chiaramente sancito dell'art. 1129 c.c. - è l'amministratore.

È al legale rappresentate del condominio che spetta versare le somme ricevute nonché farvi transitare quelle in uscita.

È qui ricorre l'obbligo di evidenziare un aspetto fondamentale nella gestione del supercondominio: i versamenti per questa compagine devono essere effettuati dai singoli condòmini all'amministratore non è configurabile l'inserimento della quota del supercondominio nell'ambito delle quote contenute nei preventivi di gestione dei singoli condominii che lo compongono.

Il rapporto è diretto tra supercondominio e singoli condòmini: come detto in precedenza, infatti, le parti comuni ai vari edifici sono strumentali e funzionali al godimento delle unità immobiliari, non delle parti comuni del singolo condominio.

Certo, non può dirsi vietata o illecita la prassi che vede l'amministratore del singolo condominio raccogliere le somme dovute dai condòmini in relazione alla gestione del supercondominio e poi riversarle all'amministratore di quest'ultimo. Si tratta, però, al più di una delegazione di pagamento che non intacca il rapporto fondamentale che resta sempre tra singolo e amministratore del supercondominio.

Conto corrente del supercondominio o conti correnti del supercondominio?

Come per il condominio, la risposta è: sicuramente uno, ovvero più d'uno se così deliberato dall'assemblea ovvero reso opportuno dalle contingenti necessità della gestione (es. fondo per lavori straordinari).

Anche qui, per dirla in modo semplice, va sfatato un luogo comune che sporadicamente è stato affermato: non è necessario attivare un conto corrente di riferimento per ogni singolo condominio che va a comporre il supercondominio.

Non può escludersi che l'assemblea del supercondominio deliberi una simile modalità di gestione, specie ove esistano compagini molto estese, ma questa è una facoltà rimessa alla discrezionalità del singolo organismo gestorio - della quale tra l'altro andrebbe comunque valutata con attenzione la legittimità - e non un obbligo di legge.

Conto corrente del supercondominio, quali diritti dei condòmini e degli amministratori dei singoli condòmini?

Date queste coordinate generali e applicabili ad ogni supercondominio, le considerazioni sui diritti dei singoli condòmini rispetto al conto corrente di questa compagine sono conseguenti.

Ciò vuol dire che:

  • i singoli condòmini hanno diritto di prendere visione e copia dei documenti bancari, facendone richiesta all'amministratore del supercondominio;
  • i singoli condòmini, secondo quanto disposto dall'arbitro bancario e finanziario, hanno facoltà di rivolgersi direttamente all'istituto di credito qualora l'amministratore del condominio non abbia dato loro risposta;
  • gli amministratore dei singoli condominii, a meno che non siano muniti di specifica delega dei singoli condomini (ma a questo punto la loro qualifica non ha alcun valore trattandosi di rapporto con il singolo), non hanno alcun diritto d'accesso alle informazioni sul conto corrente del supercondominio.

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