Buongiorno amici di Condominioweb! Abito in un condominio che, a sua volta, fa parte di un supercondominio.
In tutto, tra i vari condominii siamo più cento.
L'amministratore che gestisce il supercondominio si è dimesso, così adesso siamo tenuti a nominare il suo successore.
L'amministratore del condominio ci ha convocati per la nomina del nostro rappresentante all'assemblea del supercondominio dicendo che la decisione sulla nomina del nuovo spetta a lui.
Ma come? Noi non possiamo dire nulla in merito? Possibile che sia così?
Questa la domanda che ci giunge dal nostro lettore: la disciplina della gestione del supercondominio, per certi versi, è quella che, più d'ogni altra novità tra quelle introdotte nel codice civile dalla legge n. 220 del 2012, ha creato maggiori dubbi.
Ciò tanto per la farraginosità di alcune disposizioni, tanto per le abitudini che avevano prevalso fino all'entrata in vigore della nuova legge.
Supercondominio
Il supercondominio, ci dicono dottrina e giurisprudenza che l'hanno definito, è quella particolare compagine composta da due o più edifici anch'essi soggetti (non necessariamente) alla disciplina del condominio.
Nel supercondominio sono gli edifici ad avere tra loro in comunione beni e servizi indicati dall'art. 1117 c.c. o comunque a questi equiparabili.
Di tale definizione si è sostanzialmente preso atto e la s'è recepita nel codice civile grazie all'art. 1117-bis, che specifica il campo di applicazione delle norme condominiali.
L'art. 67 delle disposizioni di attuazione del codice civile detta una disciplina specifica in relazione all'assemblea del supercondominio
Assemblea del supercondominio e nomina dell'amministratore
A seconda del numero dei condòmini partecipanti al supercondominio, l'assemblea di questo avrà una differente composizione:
- fino a sessanta partecipanti nessuna differenza tra assemblea del condominio e del supercondominio: ad entrambe partecipano direttamente gli aventi diritto (condòmini o usufruttuari a seconda dell'ordine del giorno);
- a partire da sessantuno partecipanti ogni condominio deve provvedere alla nomina del proprio rappresentante in senso all'assemblea del supercondominio.
Rispetto a tale ultima ipotesi il succitato art. 67 disp. att. c.c. al terzo e quarto comma specifica che:
- la nomina del rappresentante deve avvenire con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed almeno due terzi del valore dell'edificio;
- la competenza dell'assemblea del supercondominio composta dai rappresentanti riguarda la nomina dell'amministratore e gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii;
- se l'assemblea di ogni condominio non si attiva ovvero non riesce a provvedere alla nomina questa può essere disposa, su richiesta di ciascun condòmino - in relazione al condominio cui partecipa - o degli altri rappresentanti;
- il rappresentante così nominato agisce secondo le regole del mandato, che comunica tempestivamente all'amministratore di ciascun condominio l'ordine del giorno e le decisioni assunte dall'assemblea dei rappresentanti dei condominii, il quale a sua volta riferisce all'assemblea;
- non si considerano apposti eventuali limiti i condizioni al potere di rappresentanza.
Rappresentante condominio e nomina dell'amministratore del supercondominio
La norma così sintetizzata lascia intendere che il rappresentante - non necessariamente ma auspicabilmente uno dei condòmini - è libero di agire e decidere, assumendosene le relative responsabilità.
Ciò, ad avviso di chi scrive, vuol dire che non si può imporre al suddetto rappresentante di partecipare e nominare la persona indicata dal condominio. L'indicazione dell'assenza di limiti al potere di rappresentanza sta proprio a significare questo.
Naturalmente tale disposizioni non vieta all'assemblea del condominio di esprimere indicazioni sulla persona preferita, ma tale preferenza non può essere vincolante. Spetta pertanto al rappresentante decidere se attenervisi oppure no.
- Nomina del rappresentante per l'assemblea ordinaria del supercondominio
- Chi deve partecipare alle assemblee del supercondominio?
- Supercondominio, obbligatoria la nomina dei rappresentati dei singoli condomini.