Buongiorno amici di Condominioweb! Mi trovo ad affrontare questa situazione relativa al registro di contabilità.
Mi spiego: con alcuni miei vicini abbiamo necessità di avere tutta la documentazione necessaria a valutare alcuni aspetti dell'operato dell'amministratore.
Non è che non ci fidiamo, ma al solito in assemblea è difficile valutare con attenzione ogni singolo aspetto della gestione annuale. Ci si sofferma sul complesso, magari giustamente, mentre noi vorremmo avere maggiori informazioni sul dettaglio: tempistica dei versamenti, dei pagamenti ai fornitori, ecc.
Non siamo molto pratici di diritto del condominio e quindi vorremmo sapere che cosa fare per avere copia del registro di contabilità per controllarlo.
Grazie in anticipo! Continuate così!
Ringraziamo noi il nostro lettore per i complimenti e l'incoraggiamento.
Contenuto e gestione del registro di contabilità condominiale
Si tratta di uno dei quattro registri (gli altri sono quello anagrafico, dei verbali e di nomina e revoca) che l'amministratore deve tenere nel corso del mandato e consegnare al suo successore.
Il registro di contabilità, dice la legge (art. 1130 n. 7 c.c.) deve contenere tutte le voci di entrata e di uscita (i singoli movimenti in entrata ed in uscita), i quali devono essere annotati entro trenta giorni dalla loro effettuazione.
Esempio: Tizio versa sul conto corrente condominiale la somma di € 100,00 a titolo di quota condominiale per il mese di maggio 2018. Il versamento è accreditato sul conto il giorno 5 maggio.
L'amministratore ha tempo trenta giorni per registrare quel movimento sul registro, chiaramente riportando la data di effettuazione dello stesso e non quella di registrazione. L'amministratore deve pagare l'avvocato difensore del condominio.
Egli dovrà registrare, in quanto singolo movimenti, tanto la corresponsione del compenso, quanto il versamento della dell'acconto operato con ritenuta alla fonte.
Questa tempistica è importante e va tenuta a mente per quanto diremo in seguito.
Consultazione del registro di contabilità
Che i condòmini abbiano, in generale, diritto a prendere visione e estrarre copia dei documenti condominiale è fuori di dubbio. Per anni la giurisprudenza ha specificato che si tratta di un diritto connesso alla qualità di condòmino e quindi alla sua facoltà di verificare la gestione del condominio.
Non solo: siccome la documentazione condominiale è del condominio - l'amministratore di limita a custodirla e crearla in quanto mandatario - i condòmini non hanno necessità di motivare la richiesta di accesso agli atti.
Unico limite, com'è stato specificato, e non esercitare il proprio diritto con lo scopo di creare intralcio all'attività dell'amministratore.
Questo principio di libero accesso alla documentazione condominiale è reso ancor più esplicito in relazione, tra gli altri, al registro di contabilità condominiale.
A specificare quali sono gli obblighi dell'amministratore in materia di consultazione del registro di contabilità è il secondo comma dell'art. 1129 c.c. a mente del quale il mandatario del condominio, al momento dell'accettazione della nomina e ad ogni suo rinnovo deve comunicare ai condòmini:
- il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130;
- i giorni e l'orario in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.
Non adempiere a questi obblighi, lo specifica chiaramente l'art. 1129, dodicesimo comma, c.c. rappresenta ipotesi di grave irregolarità nella gestione che può portare alla revoca giudiziale dell'amministratore,
Modalità di richiesta di copie del registro di contabilità
Ciò chiarito, è evidente che per domandare copie del registro di contabilità al condòmino non resta altro da fare se non di:
- verificare le comunicazioni dell'amministratore per individuare il giorno e le ore indicate dall'art. 1129 c.c.;
- prendere contatto con l'amministratore per fissare un appuntamento per avere visione del registro di contabilità;
- visionare il registro di contabilità ed eventualmente chiederne copia integrale o parziale.
Nulla vieta, naturalmente, che fin dal primo contatto si possa domandare copia del registro, ove si ritenga più utile ciò. Molto dipende dall'oggetto della verifica. La spesa per la copia è a carico del richiedente.
Non è detto che il giorno in cui si prende visione del documento possa ottenersene anche la copia: a parere di chi scrive, infatti, la norma non sancisce chiaramente tale contestualità, quanto piuttosto il diritto ad ottenere la copia.
Ciò vuol dire che l'amministratore potrebbe rimandare la consegna ad un momento successivo.
Ove, poi, il condòmino volesse copia della documentazione giustificativa posta alla base del registro di contabilità, egli avrebbe diritto ad ottenerla in ragione di quanto disposto dall'art. 1130-bis, primo comma, c.c. Per questi documenti, però, modalità di consultazione ed estrazione copia sono rimessi all'accordo tra le parti, ossia ad essi non si applica quanto specificato dall'art. 1129 c.c.
La deliberazione da parte dell'assemblea condominiale di attivazione di un sito internet condominiale ai sensi dell'art. 71-ter disp. att. c.c. con specificazione dei documenti da inserirvi potrebbe essere utile per rendere i documenti in esame sempre e molto più facilmente accessibili.