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CARLO53

Amministratore supercondominio - parte del supercondominio

Buongiorno.

L'amministratore di un supercondominio può essere lo stesso che amministra tutti o parte dei condominii che fanno parte del supercondominio? Grazie:tranquillity:

E' obbligatorio nominare l'amministratore del supercondominio oppure se ne può fare a meno? e in quali casi?

Non esiste un articolo specifico per il supercondominio riguardo la nomina dell'ammionistratore perciò si applica l'art 1129 cc;

 

cc art. 1129. Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore

Quando i condomini sono più di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di unamministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini odell'amministratore dimissionario.

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Non esiste un articolo specifico per il supercondominio riguardo la nomina dell'ammionistratore perciò si applica l'art 1129 cc;

 

cc art. 1129. Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore

Quando i condomini sono più di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di unamministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini odell'amministratore dimissionario.

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Espongo meglio il mio caso: c'è il fabbricato A con sei proprietari ed il fabbricato B con 11 proprietari. Il supercondominio è stato costituito per i soli servizi comuni (custode diurno e guardiania notturna, cancello di ingresso al viale comune, citofoni). Non abbiamo un amministratore del supercondominio ed in una recente sentenza del Tribunale (a seguito di causa intentata contro di noi) è stato affermato che il nostro supercondominio "costituisce una mera entità di fatto senza assumere alcun crisma giuridico e difetta di legittimazione passiva".

Però esiste un codice fiscale del supercondominio...

Siamo comunque nella condizione di dover nominare l'amministratore del supercondominio oppure no?

Non mi pare che la sentenza vieti la nomina dell'amministratore del supoercondominio.

OK, scusa se approfondisco la faccenda ma è da poco che mi occupo di questo condominio. L'associazione tra i due Condominii è sempre stata definita e citata quale"consortile" anziché "supercondominio"...questo ha una valenza o un significato ai fini della necessità di nominare l'amministratore del supercondominio (o consortile che dir si voglia...)

Il termine "supercondominio" non esiste nel Codice Civile, però la Cassazione ha formulato questa definizione;

 

Con il termine “supercondominio” s'intende la fattispecie legale che si riferisce ad una pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomini, ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale, legati tra loro dall'esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni - il viale d'accesso, le zone verdi, l'impianto di illuminazione, la guardiola del portiere, il servizio di portierato, etc. - in rapporto di accessorietà con fabbricati. (Corte di Cassazione sentenza 14 novembre 2012 n. 19939)

Torno a ripetere, nulla vieta che voi nominate un amministratore, e nessuno verrà a controllare e sanzionarvi se non lo fate.

La mia domanda era l'opposto della tua frase finale, e cioè:

i condomini dei due Condominii hanno l'OBBLIGO di nominare un amministratore del "supercondominio"?

L'obbligo vero e proprio non esiste nemmeno nei condomini con più di otto proprietari, in quanto l'assemblea può decidere di rimanere senza ed assumersi tutte le responsabilità civili, penali, fiscali ed amministrative.

Comunque l'amministratore viene nominato su delibera assembleare a maggioranza 2°c. art 1136 cc o con citazione all'A.G.

Credevo che l'art. 1129 imponesse la nomina dell'amministratore quando i condomini sono più di otto....

L'amministratore è sempre obbligatorio nel caso di piu di otto condomini. Non è obbligatorio avere un professionista ma l'assemblea può deliberare che sia un condomino a turno a fare le funzioni dell'amministratore. Una figura ben individuata insomma ci deve essere sempre

Ripeto, se l'assemblea decide di rimanere senza amministratore, non ci sarà l'amministratore, lo dice la Cassazione;

 

L’amministratore a fine mandato, o a seguito di revoca da parte dell’assemblea, rimane in carica fino alla nomina del nuovo amministratore.

Questo principio generale, non trova applicazione qualora vi sia una delibera condominiale o una norma del regolamento condominiale, che esprimano una diversa e contraria volontà dell’assemblea; in tal caso l’amministratore non potrà, neanche in via provvisoria, continuare nel suo mandato.

La Suprema Corte precisa inoltre che, la scadenza del mandato dell’amministratore o la sua revoca, senza che l’assemblea provveda a nominarne un altro, comporta la responsabilità civile, amministrativa e penale di tutti i condomini per eventuali violazioni di legge. (Cassazione N° 15858 del 12/11/02)

Questo vale sino a che qualcuno dei condomini non si stanca e richiede l'amministratore.

E' sufficiente che due condòmini con almeno 1/6 dei millesimi facciano mettere all'ordine del giorno dell'assemblea del supercondominio la nomina dell'amministratore e votino a favore di ciò, perché si possa e debba eleggere un amministratore?

O addirittura basta un solo condomino?

L'amministratore si nomina con la maggioranza delle teste presenti in assemblea rappresentanti almeno 500 mlm

Due o più condomini rappresentanti 1/6 del valore dell'edificio possono richiedere un'assemblea straordinaria all'amministratore con un OdG specifico

Si, però non mi è chiara una cosa. Se l'art. 1129 impone che ci sia un amministratore in caso di più di 8 condomini, e contestualmente la Suprema Corte precisa che l'assenza dell'amministratore comporta la responsabilità civile, amministrativa e penale di tutti i condomini per eventuali violazioni di legge (come sopra riportato), perché io singolo condomino devo assumermi una responsabilità civile, penale ed amministrativa se non voglio? Sono costretto a farlo se la maggioranza del condominio (o supercondominio) decide in tal senso? Non posso rifiutarmi manifestando per iscritto un dissenso?

Si, però non mi è chiara una cosa. Se l'art. 1129 impone che ci sia un amministratore in caso di più di 8 condomini, e contestualmente la Suprema Corte precisa che l'assenza dell'amministratore comporta la responsabilità civile, amministrativa e penale di tutti i condomini per eventuali violazioni di legge (come sopra riportato), perché io singolo condomino devo assumermi una responsabilità civile, penale ed amministrativa se non voglio? Sono costretto a farlo se la maggioranza del condominio (o supercondominio) decide in tal senso? Non posso rifiutarmi manifestando per iscritto un dissenso?
Nessuno è obbligato ad assumersi responsabilità che non vuole, e può richiedere la nomina come previsto dall'art. 1129 cc

 

- Quando i condomini sono più di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di unamministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini ...

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