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Conto corrente condominiale e diritti dei condòmini

Conto corrente, quali sono i diritti dei condomini.
Avv. Alessandro Gallucci 

Nei condomini in cui è presente l'amministratore, questi deve aprire ed utilizzare un conto corrente intestato alla compagine amministrata.

Lo stabilisce chiaramente l'art. 1129, settimo comma, c.c. che recita:

L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio […]”.

La norma torva la propria ratio nell'esigenza di garantire trasparenza nella gestione del condominio. Tale trasparenza è garantita altresì dal diritto dei condòmini di prendere visione ed avere copia della documentazione bancaria.

Il secondo periodo della norma succitata, infatti, specifica che:

“[…] ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica” (art. 1129, settimo comma, c.c.).

La norma, nel suo complesso, è intervenuta a colmare un vuoto normativo che aveva portato la giurisprudenza a considerare obbligatoria l'apertura del conto corrente condominiale (Un breve focus sul conto corrente condominiale. Da non perdere....) e a riconoscere ai condòmini il diritto all'accesso diretto al conto corrente (cfr. in tal senso Arbitro Bancario Finanziario decisione n. 814 del 19.4.2011).

L'entrata in vigore della riforma, quindi, se da un lato ha sancito l'obbligatorietà dell'apertura ed utilizzazione del conto corrente dall'altro ha disciplinato il diritto di accesso alla documentazione bancaria, specificando che i condòmini possono eseguire l'accesso per il tramite dell'amministratore.

Questa modalità di esercizio del diritto è valevole anche rispetto ai rapporti di conto corrente aperti prima dell'entrata in vigore della legge n. 220/2012 in quanto “la legge nuova è (...) applicabile ai fatti, agli «status» e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore” (Cass. 3 luglio 2013, n. 16620)”.

Questo il principio di diritto richiamato in un decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario (Decisione N. 400 del 22 gennaio 2014) relativa all'accesso alla documentazione del conto corrente condominiale dopo l'entrata in vigore della riforma.

Restano ferme le eventuali possibilità di utilizzo di sistemi multiutente, se previste dall'istituto di credito presso cui è acceso il conto.

Gli accessi diversi da quello dell'amministratore, tuttavia, devono essere previsti per la sola consultazione, rimanendo l'amministratore l'unico soggetto legittimato a gestire il condominio, salvo per i casi d'urgenza (art. 1134 c.c.).

In sostanza l'amministratore deve aprire ed utilizzare il conto corrente (Le somme che transitano nel conto corrente condominiale sono del condominio!) ed i condòmini hanno diritto di conoscere, per il tramite di esso, la documentazione utile a comprendere come viene utilizzato. La mancata collaborazione in tal senso può portare ad una richiesta di revoca giudiziale per gravi irregolarità nella gestione.

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