Con la sentenza del 27 maggio 2014 il Tribunale di Milano consolida l'orientamento per cui ritiene pignorabile il conto corrente condominiale, superando, nel merito, il principio della parziarietà dell'obbligazione affermato dalle Sezioni Unite con la Sentenza 9148/2008.
La fonte normativa addotta, dal Tribunale milanese risiede nel novellato articolo 1129 cod. civ. e dalla lettura combinata dei suoi diversi precetti.
In particolare,viene richiamato, come incipit d'ingresso, il comma 7 del citato articolo, laddove. dispone l'obbligo dell'amministratore “…a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio”.
Rilevano, altresì, sul merito, il comma 12 nei punti nn 2 e 3, a mente dei quali:costituisce grave irregolarità dell'amministratore non procedere alla “…apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma”, ovvero avviare la “ gestione (del condominio) secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini”.
Dalla affermato obbligatorietà del conto corrente condominiale, il Giudice Milanese fa derivare il principio per il quale le somme che vi affluiscono costituiscono patrimonio proprio della stessa compagine.
Ciò vuol dire che i contributi erogati dai singoli condomini che confluiscono nel conto “condominiale” si confondono con le altre somme già ivi esistenti andando perciò ad integrare quel saldo che è ad immediata disposizione del correntista.
A nulla rileverebbe la “causale di pagamento” (definita in Sentenza come “titolo dell'annotazione a credito”) rispetto al versamento effettuato dal condòmino nel conto corrente, in quanto il Condominio correntista manterrebbe, in forza delle facoltà concessegli dall'art. 1852 c.c. rubricato “Disposizione da parte del correntista”, la piena disponibilità sull'intero delle somme risultanti a suo credito.
Quindi: “Il pignoramento del saldo di conto corrente condominiale da parte del credito è allora volto a soddisfare in via esecutiva la sola obbligazione per l'intero gravante sull'amministratore e non interferisce con il meccanismo del beneficio di escussione ex art. 63, comma 2, disp. att. c.c. il quale è posto a presidio unicamente dei distinti obblighi pro quota spettanti ai singoli condomini”.
Per approfondimenti Di nuovo sulla pignorabilità del conto corrente condominiale