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Perché l'amministratore uscente risponde del reato di appropriazione indebita se non restituisce i soldi?

L'amministratore deve sempre restituire le cose ricevute in ragione del proprio incarico.
Avv. Alessandro Gallucci 

La domanda che ci siamo posti nel titolo può sembrare banale ma, in verità, lo è meno di quel che sembra.

E’ vero, la risposta potrebbe essere semplicemente “ perché non è roba sua!” ma non basterebbe a fornire una spiegazione giuridica al quesito.

In una sentenza del febbraio 2012 la Corte di Cassazione penale, ripercorrendo gli obblighi dell’amministratore alla luce delle norme che disciplinano il suo incarico, ha fornito, per così dire, una risposta giuridicamente corretta al quesito che ci siamo posti in principio.

Vediamo quale.

Secondo gli ermellini, sulla base di norme espressamente dichiarate inderogabili dall'art. 1138 c.c., comma 4, l'amministratore del condominio dura in carica un anno (art. 1129 c.c., comma 2) e sottopone alla approvazione dell'assemblea il preventivo ed il consuntivo delle spese afferenti all'anno (art. 1135 c.c., nn. 2 e 3), ragion per cui la gestione viene rapportata alla competenza (annuale).

Poichè l'amministratore è tenuto anno per anno a predisporre il bilancio preventivo ed a far approvare dall'assemblea il bilancio consuntivo, astrattamente, anno per anno, alla scadenza dell'anno sociale corrispondente alla durata in carica, egli deve rispondere della gestione; in ogni caso alla scadenza, sia che essa avvenga alla fine dell'anno, sia che venga anticipata da un provvedimento di revoca, l'amministratore deve dare conto della gestione e restituire tutte le somme che detiene per conto del condominio.

Secondo la giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte, l'amministratore del condominio configura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato (Cass. Civ., Sez. 2, 12 febbraio 1997, n. 1286; Cass. Civ., Sez. 2, 14 dicembre 1993, n. 12304), e considerato che, ai sensi dell'art. 1713 cod. civ., il mandatario deve rendere al mandante il conto e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato, l'obbligo di restituzione sorge a seguito della conclusione dell'attività gestoria, salvo che l'estinzione avvenga prima di tale conclusione, e deve essere adempiuta non appena tale attività si è realizzata.

Di norma, la restituzione avviene in seguito al rendiconto annuale ma, ove ciò non avvenga (anche per meri errori di contabilità o perchè devono essere ancora recuperate somme dovute da condomini morosi e riguardanti la precedente gestione o per altre cause), una volta che la gestione si conclude, e in difetto di contrarie disposizioni pattizie, l'amministratore del condominio è tenuto alla restituzione, in riferimento a tutto quanto ha ricevuto nell'esercizio del mandato per conto del condominio, vale a dire tutto ciò che ha in cassa, e ciò indipendentemente dalla gestione alla quale le somme si riferiscono (v. Cass. Civ. Sez. 2, sent. n. 10815/2000 Rv. 539589) (Cass. 3 febbraio 2012 n. 18864).

In sostanza, l’amministratore deve restituire le cose ricevute in ragione del proprio incarico perché una serie di norme legislative gli impongono di comportarsi in tal modo al di là di aspetti formali che potrebbero, a prima vista, giustificare un comportamento differente (leggasi mancata presentazione del rendiconto che potrebbe portare l’amministratore uscente a dire che non essendo stato approvato il conto di gestione non poteva restituire una somma precisa).

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