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L'amministratore di condominio insulta, tramite lettera, alcuni condòmini. Diffamazione

La diffamazione da parte dell'amministratore di condominio: il caso di insulti ingiuriosi in lettera e le conseguenze legali per la violazione della reputazione dei condòmini coinvolti.
Avv. Giuseppe Donato Nuzzo 

Punita la “vendetta” ordita dall'amministratore per mettere in cattiva luce alcuni condòmini

Commette il reato di diffamazione l'amministratore che nella lettera inviata a tutto il Condominio riporta le espressioni ingiuriose pronunciate durante l'assemblea nei confronti di due condomini. Lo ha stabilito la quinta sezione penale della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 44387 del 3 novembre 2015, ha confermato la condanna dell'amministrazione ai sensi dell'art. 595 c.p.

Secondo i giudici di legittimità, il diritto-dovere dell'amministratore di informare il Condominio dei fatti avvenuti nel corso dell'assemblea deve accordarsi con l'interesse delle persone offese a che le frasi contro la propria reputazione non vengano ulteriormente diffuse.

E nel caso di specie, non sussisteva alcun interesse generale dei condòmini a conoscere le espressioni ingiuriose pronunciate durante l'assemblea.

I fatti – L'amministratore di condominio veniva condannato per diffamazione, per aver inviato una lettera a tutti i condomini in cui riportava gli epiteti ingiuriosi pronunciati nel corso dell'ultima assemblea contro due condomini.

In particolare, nella lettera l'amministratore rappresentava che, nel corso dell'assemblea, un geometra si era espresso nei riguardi dei due sostenendo che “non capivano niente ed erano malfattori, gentaglia e delinquenti”.

Tra l'altro, uno dei due condomini offesi ricopriva il ruolo di presidente di assemblea, ed era stato tra i più accesi contestatori del bilancio predisposto proprio dall'amministratore.

Da qui anche il sospetto di una “vendetta” ordita dall'amministratore per mettere in qualche modo in cattiva luce i suoi oppositori davanti a tutto il Condominio.

L'amministratore aveva provato a difendersi in cassazione, sostenendo tra l'altro che la missiva non era idonea ad offende l'altrui reputazione, anche perché era stata inviata solo ai due diretti interessati e, comunque, riportava frasi pronunciate da altri.

L'amministratore rivendica poi il diritto-dovere di informare la comunità condominiale dei fatti accaduti durante l'assemblea.

A suo dire, infatti, le frasi offensive erano state riportate con l'unica finalità di adempiere al proprio dovere di rendere edotti i condòmini sulle vicende relative alla precedente assemblea condominiale.

Non è diffamazione dare del moroso al condomino che non paga le quote

La Corte di Cassazione, tuttavia, ha respinto le difese dell'imputato e confermato la condanna nei suoi confronti.

La suprema Corte sottolinea che “nel reclamare, ai fini della configurabilità della pretesa causa di giustificazione ex art. 51 c.p., il proprio diritto-dovere di informare i condomini, l'imputato sostiene che questi ultimi “dovevano sapere” come erano andate le cose in occasione della precedente assemblea”.

Così facendo, però, l'amministratore si contraddice, perché di fatto conferma che la finalità di quella lettera era proprio quella di essere divulgata e conosciuta “all'interno della realtà del grande complesso condominiale”.

Tant'è che è stato accertato che le lettere erano state inviate a tutti i condomini e non spedite solo ai due soggetti interessati.

Peraltro, osservano ancora gli Ermellini, è lo stesso tenore della missiva ad escluderela finalità d'informazione riservata alle sole vittime della diffamazione, giacché la lettera conteneva anche una serie di ulteriori comunicazioni generiche, chiaramente rivolte a tutti i condomini.

La Corte conclude sottolineando che “la libertà di riferire i fatti, ed anzi il dovere quale amministratore di informare i condomini doveva accordarsi con l'interesse della persona offesa a che non venisse amplificata l'espressione ingiuriosa asseritamente pronunciata da un terzo ai suoi danni”.

Nel caso specifico, mentre poteva essere effettivamente interesse di tutti i condomini conoscere la posizione espressa dal geometra durante l'assemblea e legittimo per l'amministratore riferirla, non trova alcuna utilità invece per la comunità dei condomini apprendere degli specifici epiteti dallo stesso riferiti contro i due condomini.

L'unico interesse a rendere pubbliche tali espressioni – secondo la Corte – era proprio quello dell'amministratore, deciso, evidentemente, a diffonderle allo scopo di offendere la reputazione dei due condomini.

Sentenza
Scarica Cassazione penale, n. 44387 del 3 novembre 2015
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