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Ioda

Super condominio - quale tabella si utilizza e quali sono le maggioranze?

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Un super condominio, composto da 11 stabili indipendenti (con meno di 60 unità totali), con strade, luminarie ecc. in comune, ha per ogni stabile le proprie tabelle che portano ognuna a 1000 mill., e una tabella per il super condomino ripartita con mill. diversi per ogni stabile, ma che porta sempre a 1000 mill. senza specificare però i mill. di ogni unità abitativa.

Per la ripartizione delle spese immagino che si ripartisca il tot. per la tabella del super condominio e poi a sua volta per ogni tabella"Proprietà" del singolo stabile.

Ma per la costituzione dell'assemblea e per la nomina/riconferma/revoca del super amministratore, quale tabella si utilizza e quali sono le maggioranze?

Grazie.

Ioda

Il supercondominio è una struttura regolata dal Codice Civile, ed accennata nell'art. 1117 bis e 67 Dacc;

 

cc art 1117-bis. Ambito di applicabilità

Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità

immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni

ai sensi dell’articolo 1117.

67 Dacc - ...

Nei casi di cui all'articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di

sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto

comma, del codice, il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti

comuni a più condominii e per la nomina dell'amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può

chiedere che l'autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni

dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l'autorità giudiziaria

provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a

provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all'autorità giudiziaria sono notificati al

condominio cui si riferiscono in persona dell'amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini.

Normalmente si considera condominio ogni stabile con più proprietari, i quali possono nominare l'amministratore di loro gradimento, per cui nel tuo caso potrebbero esserci 11 amministratori diversi, uno di questi oppure un altro sarà invece l'amministratore delle parti comuni, quello che immagino ti interessa, e se siete meno di sessanta condomini in questo complesso, l'assemblea plenaria potrà nominare/revocare/confermare questo amministratore.

Dimenticavo una cosa, nel vostro caso saranno necessari 12 CF in custodia all'amministratore o rappresentante fiscale, cioè uno per ciascun stabile ed uno per le parti comuni.

Ciao Tuxx,

infatti, ci sono 11 amministratori 11 cf + un amministratore + 1 cf . per il super condominio, e, visto che vi sono meno di 60 unità tutti i Condòmini devono partecipare all'assemblea de quo.

Ma, la mia domanda è, quale tabella e quanti millesimi occorrono, sia per costituire l'assemblea in 2 Conv. sia le maggioranze necessarie per deliberare la nomina/conferma/revoca dell'amministratore, inoltre che tabella per le delibere di cui sopra si deve considerare?

Un saluto Ioda

Per la nomina dell'amministratore delle parti comuni si userà la tabella generale del complesso residenziale, e per le delibere verrà stabilito il quorum previsto dall'art 1136 cc.

 

cc art. 1136. Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che

rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al

condominio.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli

intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale,

l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni

caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L’assemblea in seconda convocazione è regolarmente

costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero

edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla

maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore

dell'edificio.

Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive

relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni

che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le

deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonché 1135, terzo

comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del

presente articolo.

Le deliberazioni di cui all'articolo 1120, primo comma, e all'articolo 1122-bis, terzo comma, devono

essere approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli

intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio.

L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente

convocati.

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto

dall'amministratore.

Quindi si sommano i millesimi di ogni stabile (11000) e si costituisce l'assemblea con 1/3 di 11000 mill. e con la presenza di almeno 1/3 delle 53 teste distribuite per tutti gli 11 edifici.

Grazie per le celeri risposte.

Un saluto Ioda

Si sarebbe possibile ma rapportando in maniera proporzionale tutto a 1000/1000, oppure lasciando tutto come sta a 11000/11000, oppure al limite creare una tabella nuova millesimale per le parti comuni considerando tutti le u.i. del complesso.

Ok, grazie,

penso che sia non solo più conveniente, ma non crea confusione lasciare tutto a 11000/11000 mill., tanto le proporzioni di ripartizione non dovrebbero cambiare. rapportando tutto a 1000/1000 mill...o mi sbaglio?

Grazie

Ioda

Rapportare le quote mlm a 1000/1000 da 11000/11000, non modifica nulla, ma rende più facili i conteggi.

p.es, chi nel totale dei 11000 mlm ha oggi 100 mlm si troverà con questa formuletta

100 : 11000 x 1000 = 9.090909 periodico millesimi, ma questa operazione deve essere effettuata per tutti i condomini, per cui la somma totale darà 1000 ma i rapporti tra le varie u.i. non si modificheranno.

Buon giorno,

sono stato designato dall’assemblea di condominio in ottemperanza al disposto dell’art 67 come rappresentante di super condominio. Lo stesso è composto da due corpi di fabbrica (oltre 60 unità abitative) distinti e separati e il costruttore non ha proceduto alla istituzione di un super condominio, forse perché sono stati realizzati a distanza di qualche anno tra di loro; inoltre le uniche parti comuni sono un ingressino pedonale, una serie di parcheggi posizionati nelle adiacenze di uno dei corpi di fabbrica e che i nostri condomini hanno già da tempo rinunciato “de facto” all’utilizzo, e il giardino, attualmente manutenzionato per volontà dei singoli condomini dalla stessa azienda di giardinaggio

Avrei la necessità di alcuni chiarimenti e cioè:

- se come riporta la norma il suddetto rappresentante può esercitare la sua funzione sino a revoca se non è stata prevista una data di scadenza del mandato?

- è obbligatorio nominare un amministratore di super condominio oppure è possibile procedere con normali riunioni di rappresentanti di super condominio per la proposizione ai singoli amministratori di quanto definito in termini di proposte relativamente agli interventi sulle parti comuni?

- è confermata la possibilità di delega fatta salva quella ad uno degli amministratori in quanto non prevista?

Cordialmente ringrazio e resto in attesa.

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