La vicenda. Il Giudice di Pace di Roma aveva dichiarato improcedibile la domanda di condanna della condomina al pagamento della somma di circa 2 mila euro, risultante a suo carico in forza del bilancio consuntivo approvato con delibera condominiale, in quanto il condominio, pur invitato dal giudice, non aveva regolarmente attivato la procedura di mediazione obbligatoria a causa della mancata adozione da parte dell'assemblea della delibera di autorizzazione a parteciparvi.
Per tali motivi, il condominio aveva proposto appello innanzi al Tribunale eccependo che il giudice, erroneamente, aveva ritenuto che la domanda doveva essere sottoposta al procedimento di mediazione obbligatoria; inoltre, secondo il condominio, il giudice di pace non aveva considerato che il procedimento era stato regolarmente attivato e che si era concluso negativamente.
La mediazione. L'obbligo previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modificazioni di attivare la procedura di mediazione espressamente elevato dalla legge a condizione di procedibilità del giudizio di merito, comporta a carico della parte che debba attivarla, in conformità alle finalità della legge di favorire la composizione bonaria delle liti al di fuori e prima del processo, non solo l'obbligo di introdurre la relativa procedura ma anche di presenziare alla stessa munito dei necessari poteri, essendo questi necessari per il buon esito del procedimento.
Difatti la legge prevede che al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice (art. 71 quater, 3 comma c.c.).
Ciò significa che il quorum deliberativo deve essere costituito, sia in prima che in seconda convocazione, da un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno la metà del valore dell'edificio.
Il quarto comma dell'art. 71 quater disp. att. c.c. prevede che, se i termini di comparizione davanti all'organismo di mediazione non consentono di ottenere la delibera di legittimazione in favore dell'amministratore, è possibile ottenere (previa apposita istanza) una "proroga" della data di prima comparizione.
Il ragionamento del giudice. Preliminarmente, quanto all'obbligatorietà della mediazione, il Tribunale (in grado di appello) ha precisato che l'art. 71 quater, comma 1, disp. att. cod. civ., definisce controversie condominiali, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010 in tema di mediazione obbligatoria, quelle in cui si discuta dell'applicazione della normativa in materia condominiale posta dal capo II, titolo VII del libro III del codice civile e dagli artt. 61 e seguenti delle disposizioni di attuazione.
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