15 milioni di euro: è questa la somma da ripartire tra coloro (persone fisiche) che, nel 2016, abbiano sostenuto dei costi per rendere più sicura la propria abitazione. La modalità è la concessione di un credito di imposta riconosciuto per le spese di installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme; lo stesso beneficio è concesso per i costi derivanti dalla stipula di contratti con istituti di vigilanza, diretti alla prevenzione di attività criminali.
L'immobile interessato da tali interventi deve essere destinato ad uso personale o familiare: nell'ipotesi in cui le spese siano state sostenute in relazione adun immobile adibito promiscuamente all'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo e all'uso personale o familiare del contribuente (è il caso di avvocati, commercialisti, amministratori di condominio, ecc., che dedicano una parte della propria abitazione a studio professionale), il credito d'imposta viene ridotto del 50%.
Come richiedere il credito. La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica, collegandosi al sito dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it) ed utilizzando il software gratuito “Creditovideosorverglianza”; il contribuente vi può provvedere personalmente (nel caso in cui possegga le credenziali di accesso a Fisconline o Entratel) oppure attraverso uno degli intermediari autorizzati alla trasmissione delle dichiarazioni (ad esempio, CAF e professionisti). Il termine di invio è il 20 marzo 2017.
Si deve tra l'altro tenere presente che può essere inoltrata una sola richiesta per tutte le spese sostenute nel 2016: in caso di presentazione di più istanze, sarà valida solo l'ultima, che sostituisce e annulla le precedenti.
Cosa indicare Nell'istanza occorrerà riportare:
- il codice fiscale del beneficiario e del fornitore del bene o servizio;
- numero, data e importo delle fatture relative ai beni e servizi acquisiti, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto;
- se la fattura è eventualmente relativa ad un immobile adibito promiscuamente all'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo e all'uso personale o familiare del contribuente.
La misura del credito. Con un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (da emanarsi entro il 31 marzo 2017), sarà definita la percentuale massima del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto: non si tratta di una misura fissa, ma sarà determinata sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse disponibili (stanziate dalla legge di stabilità 2016) e l'ammontare del credito d'imposta complessivamente richiesto.
Come usare il credito. I soggetti ammessi al beneficio potranno utilizzare il credito d'imposta maturato in compensazione per il pagamento di imposte, presentando il modello F24esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; soltanto le persone fisiche non titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo potranno utilizzare il credito spettante anche in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Un'ultima nota: il credito d'imposta in questione andrà indicato nella dichiarazione dei redditi 2016, e non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.
La videosorveglianza in condominio. Con riferimento al contesto condominiale, si ricorda inoltre che l'art. 1222-ter c.c. ha attributo all'assemblea il potere di deliberare l'installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni «con la maggioranza di cui al secondo comma dell'art. 1136 c.c.», ossia con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Si tratta di una disposizione di particolare rilievo, poiché la previgente normativa non chiariva se, ai fini della validità di una delibera di installazione della videosorveglianza, occorresse l'unanimità dei partecipanti al condominio oppure la maggioranza dei votanti; l'art. 1222-ter c.c. scioglie invece le incertezze interpretative, riconoscendo la facoltà della compagine condominiale di intervenire, a maggioranza, su tale materia; l'amministratore di condominio, dopo aver acquisito la deliberazione assembleare, dovrà però adottare tutte le cautele indicate allo scopo dal Garante della privacy (Provvedimento generale dell'8 aprile 2010), quali:
- · apporre il cartello informativo
- · stabilire i tempi di conservazione delle immagini
- · individuare il personale che potrà visionare le immagini medesime con atto di nomina di responsabile e incaricato del trattamento.
L'inadempienza a tali prescrizioni potrà determinare, a carico degli autori, responsabilità amministrative e penali, oltre che richieste di risarcimento da parte di eventuali soggetti danneggiati.