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Installazione di un sistema di videosorveglianza anche senza il consenso di un condomino

Il carattere proporzionato del trattamento dei dati deve essere valutato tenendo conto delle modalità di attuazione del dispositivo che devono limitare l'incidenza sui diritti e sulle libertà
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vicenda. Tizio (condomino) risiede in un appartamento situato nel condominio. Su richiesta di alcuni comproprietari, il condominio approvava l'installazione di telecamere di sorveglianza nell'immobile stesso.

A tal proposito, Tizio si era opposto all'installazione a motivo del fatto che esso costituiva una violazione del diritto al rispetto della vita privata.

Invero, il ricorrente, cittadino rumeno, residente e proprietario di un appartamento in condominio, evidenzia di come l'assemblea avesse adottato una decisione che approvava l'installazione di telecamere di sorveglianza nell'immobile.

In esecuzione di tale decisione, venivano installate tre telecamere di sorveglianza in alcune parti comuni dell'immobile: la prima orientata verso la facciata dell'immobile, la seconda e la terza telecamera installate, rispettivamente, nell'atrio del piano terra e nell'ascensore dell'immobile.

Di conseguenza, il condomino aveva adito il Tribunale al fine di ingiungere all'associazione dei comproprietari la rimozione delle telecamere.

Il Tribunale adito, investito della decisione, sospende il procedimento e chiede alla Corte di Giustizia UE se è possibile utilizzare la videosorveglianza per garantire la sicurezza e la tutela delle persone, dei beni e dei valori e per la realizzazione di legittimi interessi, senza il consenso della persona interessata.

Videosorveglianza condominiale nell'era del GDPR: cosa cambia?

Il ragionamento della Corte di Giustizia UE. Preliminarmente, è stato osservato che l'articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46 non esige il consenso della persona interessata; difatti, tale consenso figura nondimeno, quale condizione cui è subordinato il trattamento dei dati personali, unicamente all'articolo 7, lettera a), di detta direttiva.

Detto ciò, la Corte di Giustizia ha stabilito che a questo proposito, l'articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46 prevede tre condizioni cumulative affinché un trattamento di dati personali sia lecito, vale a dire:

"a) il perseguimento di un legittimo interesse da parte del responsabile del trattamento oppure da parte del terzo o dei terzi cui vengono comunicati i dati;

b) la necessità del trattamento dei dati personali per la realizzazione del legittimo interesse perseguito;

c) l'esigenza che i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata dalla protezione dei dati non prevalgano sul legittimo interesse perseguito".

Quanto alla terza condizione (fissata all'articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46), i giudici europei hanno osservato che la valutazione di tale condizione impone di effettuare una ponderazione degli opposti diritti e interessi in gioco sulla base delle circostanze concrete dello specifico caso in questione, nell'ambito della quale si deve tener conto dell'importanza dei diritti della persona interessata risultanti dagli articoli 7 e 8 della Carta.

Per meglio dire, tali elementi devono essere messi in bilanciamento con l'importanza, per l'insieme dei comproprietari dell'immobile in questione, del legittimo interesse perseguito nella specie mediante il sistema di videosorveglianza di cui trattasi, là dove quest'ultimo mira essenzialmente a garantire la tutela dei beni, della salute e della vita dei suddetti comproprietari.

Il trattamento dei dati. La condizione attinente alla necessità del trattamento, infatti, va esaminata unitamente al principio c.d. della "minimizzazione dei dati" sancito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 95/46, secondo il quale i dati personali devono essere "adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati".

Telecamera di videosorveglianza è finta? Nessun pregiudizio alla privacy

In conclusione, la Corte UE ritiene che un sistema di videosorveglianza mediante telecamere debba essere qualificato come trattamento di dati personali automatizzato qualora il dispositivo installato permetta di registrare e di stoccare dati personali, come delle immagini che consentano di identificare delle persone fisiche.

E incombe al giudice del rinvio verificare se il sistema controverso nel procedimento principale presenti caratteristiche siffatte.

Pertanto, il giudice del rinvio dovrà verificare se il legittimo interesse del trattamento dei dati perseguito mediante la videosorveglianza controversa non possa ragionevolmente essere raggiunto in modo altrettanto efficace mediante altri mezzi meno pregiudizievoli per le libertà e i diritti fondamentali delle persone interessate.

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

VIDEOSORVEGLIANZA

RIFERIMENTI NORMATIVI

l'articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46

PROBLEMA

Il ricorrente evidenziava come l'assemblea avesse adottato una decisione che approvava l'installazione di telecamere di sorveglianza nell'immobile senza il suo consenso.

LA SOLUZIONE

L'interesse che s'intende tutelare deve essere comprovato, attuale ed esistente al momento dell'installazione e, quindi, non vi deve essere un mero sospetto di pericolo.

Questi principi dettati dai citati artt. 6 e 7 prevedono che il trattamento è considerato proporzionato se vi è stata la minimizzazione dei dati, cioè se riguarda solo quelli adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono raccolti e per i quali vengono ulteriormente trattati.

LA MASSIMA

L'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46, letti alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a disposizioni nazionali, le quali autorizzino la messa in opera di un sistema di videosorveglianza, installato nelle parti comuni di un immobile ad uso abitativo, al fine di perseguire legittimi interessi consistenti nel garantire la sicurezza e la tutela delle persone e dei beni, senza il consenso delle persone interessate, qualora il trattamento di dati personali effettuato mediante il sistema di videosorveglianza in parola soddisfi le condizioni enunciate nel succitato articolo 7, lettera f), aspetto questo la cui verifica incombe al giudice del rinvio..

Corte di Giustizia EU, sez. III, 11 dicembre 2019, causa C-708/18

Sentenza
Scarica Corte di Giustizia EU, Terza Sezione, 11 dicembre 2019, causa C-708/18
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