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Banda ultralarga negli edifici: amministratore e condòmini non hanno diritto di veto

Alle assemblee condominiali resta davvero poco spazio decisionale e agli amministratori è completamente impedita ogni possibile forma di veto.
Avv. Michele Zuppardi - Foro di Taranto 
8 Gen, 2020

Sappiamo tutti, o quasi, che la fibra ottica sta entrando nelle case (e in molti casi, nel cuore) degli italiani e rappresenta il futuro delle reti di telecomunicazioni, per via della sua indiscussa capacità di garantire migliore stabilità tecnica e maggiore velocità di connessione rispetto al tradizionale cablaggio in rame.

E da un po di tempo, fra gli addetti ai lavori, circolano informazioni sempre più dettagliate sulla tecnologia Fiber To The Home, nota pure come FTTH che a tutt'oggi risulta essere la più performante in quanto consente di raggiungere, sia in download che in upload, la velocità massima di un gigabit per secondo per via della completa installazione di cavi in fibra lungo tutto il percorso che va dalla centralina all'abitazione dell'utilizzatore finale.

Una rivoluzione che i più informati ritengono pronta ad esplodere già in questo 2020, grazie alla forte spinta progettuale e al deciso impulso commerciale della società Open Fiber i cui proprietari, Enel e Cassa Depositi e Prestiti, hanno già "conquistato" diverse città italiane dopo un sostanzioso investimento cominciato subito dopo la costituzione della nuova azienda, nata nel dicembre del 2015.

Se la tecnologia FTTH viene trionfalmente salutata dagli affezionati ai film in streaming e HD, alla musica su Spotify e alle foto su Dropbox, dai cultori delle soluzioni di domotica più attuali e avveniristiche e dalla clientela "business" felice di poter contare sulle più fruibili piattaforme e-learning e smart working, molti proprietari di case rimarranno a lungo perplessi, in attesa di sapere quale sarà il prezzo da pagare per il nuovo corso dei cablaggi veloci.

Già, perché la fibra in condominio è un diritto di tutti i cittadini e l'operatore "wholesale" Open Fiber (che significa operatore all'ingrosso), nato per gestire la sua rete in fibra ottica e metterla a disposizione delle società di telecomunicazione che ne commercializzeranno i servizi a banda ultralarga, ha già chiarito senza mezzi termini che "per la realizzazione dell'impianto in fibra ottica utile per connettere il condominio alla rete non occorre indire riunioni né una delibera condominiale".

Decreto semplificazioni e banda larga. Nuovi poteri all'amministratore di condominio

Del resto, il decreto legislativo n. 259/2003 "codice delle comunicazioni elettroniche", il decreto legge n. 112/2008 convertito nella legge 133/2008 e il decreto legislativo n. 33/2016 "decreto fibra" hanno effettivamente spianato la strada per il recupero del divario esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell'informazione e tutti coloro che non sono raggiunti da internet o hanno connessioni poco performanti, incapaci dunque di supportare l'inarrestabile corsa all'utilizzo dei servizi digitali.

Ma se il diritto d'antenna è ormai universalmente riconosciuto, e se Open Fiber prevede di coprire in FTTH più di 250 città italiane entro il 2022 con un investimento di circa sei miliardi e mezzo di euro, alle assemblee condominiali resta davvero poco spazio decisionale e agli amministratori è completamente impedita ogni possibile forma di veto.

Del resto, il contatto che avviene fra l'azienda e il professionista mandatario serve solo a concordare dove e quando posizionare il cosiddetto ROE (Ripartitore Ottico di Edificio), che consiste in una scatola da montare nel locale contatori del palazzo, o nell'androne, oppure su una delle pareti interne ed esterne dell'edificio, a totale, esclusiva e gratuita opera di aziende specializzate incaricate da Open Fiber le quali, peraltro, verificano previamente l'idoneità dell'immobile alla installazione.

Vale la pena osservare che in sintonia con l'ormai universalmente riconosciuto "diritto d'antenna", il citato "decreto fibra" stabilisce che "il proprietario od il condomino non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini".

E ancora, in applicazione del medesimo decreto, "ai proprietari di unità immobiliari, o al condominio ove costituito in base alla legge" è riconosciuto "il diritto, ed ove richiestone, l'obbligo, di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso presentate da operatori di rete, secondo termini e condizioni eque e non discriminatorie", il che comporta come i lavori di copertura di un condominio alla rete di banda ultralarga possano - e debbano - prendere avvio anche a richiesta di un solo condòmino.

Dunque all'amministratore dello stabile resta unicamente l'obbligo di dare il "via libera" al lavoro, senza formalizzare alcun impegno contrattuale e tantomeno sottoscrivere abbonamenti alla rete, dal momento che l'attivazione di servizi di connettività ultrabroadband (1 Gbps) spetta solo e soltanto - in un secondo momento - alle società partner di Open Fiber che operano nel settore e che proporranno nel tempo, alle varie tipologie di clientela, specifici contratti di fornitura.

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Il condominio e l'amministratore, insomma, nulla possono fare per contrastare l'avanzata della nuova tecnologia nelle parti comuni degli edifici, se non decidere di svolgere i lavori relativi all'installazione del ROE in piena autonomia e dunque a proprie spese, il che - a fronte della totale gratuità dell'intervento di Open Fiber - non potrà mai rappresentare una strada percorribile non solo perché totalmente sconveniente, ma anche e soprattutto in considerazione della delicata tipologia dell'operazione.

Il futuro è dunque ben delineato, ed è particolarmente significativo quanto previsto dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con la quale è stato imposto, pena il mancato rilascio della licenza edilizia, che a partire dal 1 luglio 2015 "tutti gli edifici di nuova costruzione devono essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete".

È indubbio, allora, che la connessione in fibra ottica con architettura FTTH all'interno dei condomìni accrescerà il valore delle singole unità immobiliari, e che la già prevista possibilità di richiedere e ottenere una certificazione relativa alla predisposizione dell'edificio per l'utilizzo della banda ultralarga determinerà, di questo passo, un sicuro valore aggiunto anche in sede di compravendita.

Con buona pace delle assemblee condominiali e dei proprietari più riluttanti, i quali - insieme agli amministratori - non possono che prendere atto e subire tutti gli effetti, qualsiasi essi siano, della inesorabile corsa all'innovazione tecnologica sulle proprietà comuni, da cui - pur rischiando di essere travolti - è ormai diventato oltremodo difficile stare lontani.

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