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La responsabilità per cadute e incidenti in Condominio: responsabilità oggettiva e onere della prova

Il condomino deve provare il nesso causale tra la “cosa” oggetto di custodia e il danno da essa arrecato.
Avv. Simona Lucianelli 

La caduta in Condominio genera, abitualmente, la pretesa di un risarcimento che, tuttavia, non sempre è dovuto.

Infatti, per poter avanzare una tale pretesa, occorra che sussistano i presupposti stabiliti dalle norme e dalla giurisprudenza.

Il danneggiato è infatti tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia con la cosa.

Viceversa, il custode è tenuto a provare l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità: in altri termini, la prova del caso fortuito o della forza maggiore (Cass. Civ. n. 30963/2017).

Caduta in Condominio: il caso sottoposto al Tribunale di Roma.

Una condomina ha convenuto in giudizio il Condominio in cui abita a seguito della sua caduta, occorsa a causa della scivolosità delle scale, rese tali "dallo stillicidio dell'acqua che cadeva dalle piante annaffiate ai piani superiori".

La condomina ha riportato diverse lesioni personali e ha citato in giudizio il Condominio al fine di chiedere il risarcimento per tutti i danni patiti.

L'attrice però ha dimostrato soltanto, tramite testimonianza, di essere caduta dalle scale senza però provare la presenza di un pericolo o di un'insidia, né il contestato stillicidio di acqua asseritamente proveniente dai piani superiori.

L'attrice non ha dunque adempiuto all'onere della prova non dimostrando che la caduta è stata provocata da uno stato "perturbato" della cosa oggetto di custodia condominiale, che avrebbe determinato la sua caduta.

La decisione del Tribunale di Roma e il caso fortuito.

Il Giudice ha considerato assente la prova del nesso causale e ha desunto che la caduta sia stata determinata dalla disattenzione dell'attrice, la quale non ha prestato attenzione al proprio incedere.

Oltre a ciò, la condomina era perfettamente a conoscenza dello stato dei luoghi e ciò, in assenza di prove circa la presenza di pericoli o insidie, esclude il diritto al risarcimento; in una tale circostanza, la disattenzione della condomina danneggiata da una caduta sulle scale, integra gli estremi del "caso fortuito".

La caduta all'interno del Condominio deve dunque ritenersi imputabile al caso fortuito, consistente nella colpa del danneggiato, laddove quest'ultimo, con buona visibilità, adottando un comportamento ordinariamente cauto, avrebbe potuto evitare la caduta stessa (Tribunale di Roma, n. 20909/2018 del 31.10.2018).

La prova del caso fortuito incombe in capo al Condominio il quale deve provare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale tra la parte comune ed il danno subito, escludendo la sua responsabilità (Cass., sez. VI, 7/1/2016, n. 56; Cass., sez. VI, 18/12/2015, n. 25594).

L'obbligo di custodia.

Dei danni causati dalle parti comuni, è sempre responsabile il condominio in quanto custode dell'edificio (art. 2051 c.c.), fatto salvo il caso in cui i danni siano riconducibili al caso fortuito.

Si tratta di responsabilità oggettiva in senso stretto (come affermato dall'orientamento prevalente della Suprema Corte, Cass. Civ. 1° febbraio 2018, n. 2477; Cass. Civ. 6 febbraio 2018, n. 2840; Cass. Civ. 16 maggio 2017, n. 12027), che si fonda sul mero rapporto di custodia (inteso come potere di controllo sul bene), a prescindere dalla colpa e dalla diligenza nel sorvegliare il bene medesimo.

In buona sostanza, il Condominio, per il solo fatto avere la disponibilità materiale dei beni comuni e, quindi, di essere nelle condizioni di poterli controllare e di intervenire tempestivamente in caso di pericolo, viene ritenuto responsabile dei pregiudizi che tali beni possono recare a terzi.

Laddove il condomino danneggiato provi l'esistenza di una situazione insidiosa, caratterizzata dal doppio requisito della non visibilità del pericolo e della non prevedibilità dello stesso, può richiedere il riconoscimento della responsabilità in capo al Condominio anche a norma dell'art. 2043 c.c. (risarcimento per fatto ingiusto) il quale dispone che "qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

Quando alla caduta sul marciapiede non segue il risarcimento del danno

Dovere generale di "ragionevole cautela".

In buona sostanza, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, "tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro" (Cass. Civ. Ord. n. 347/20).

Caduta in condominio: chi paga?

Se lo stabile non è protetto da una polizza infortuni, l'indennizzo viene posto a carico dei singoli proprietari degli appartamenti. Sarà così l'amministratore a dividere l'importo in base ai millesimi di proprietà.

A partecipare alla spesa è anche il danneggiato se questi è uno dei condomini; egli, infatti, in tale veste, è comproprietario dell'area comune e quindi corresponsabile anch'egli. (Cass. sent. n. 24406/2011 del 21.11.2011).

Caduta in Condominio: quando scatta la responsabilità ex art. 2051 c.c.?

Sentenza
Scarica Trib. Roma n. 18715 30/11/2021
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