La vicenda: il ricorrente cita in giudizio il condominio nel quale stava lavorando in seguito al sinistro in cui è stato coinvolto. Il soggetto è entrato nella cabina dell'ascensore del condominio in cui stava lavorando, cadendo nel vano dell'ascensore e subendo rilevanti danni fisici, non essendo il pavimento della cabina presente al piano di ingresso ma al piano inferiore.
In particolare, al momento del sinistro, il ricorrente aveva appena sistemato un vaso al secondo piano e stava entrando nella cabina dell'ascensore, camminando all'indietro con il carrello a mano.
Dopo avere aperto la porta con una mano, egli entrava arretrando di spalle con il carrello tra le mani all'interno della cabina, cadendo all'interno del vano, sfondando il soffitto della cabina, per poi precipitare insieme al carrello a mano sul pavimento, in quanto la cabina stessa si trovava all'altezza del primo piano.
Ciò che viene contestato al condominio è la responsabilità per custodia ex articolo 2051 c.c., il quale resiste in giudizio sostenendo di avere correttamente commissionato i lavori di modifica e manutenzione dell'ascensore prima dell'effettuazione del trasloco.
La sentenza:la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia ha respinto le richieste dell'attore in relazione alle richieste nei confronti del condominio.
Dapprima ha sottolineato come risulti provato che, all'apertura della porta di piano, il ricorrente sia precipitato all'interno in quanto il pavimento dell'ascensore non era presente al piano.
Ciò di per sé integra un difetto di funzionamento poiché secondo la CTU del caso di specie le cabine degli impianti di sollevamento per persone, in funzione normale, devono traslare solo quando le porte di piano sono chiuse e bloccate e queste si devono aprire solo quando la cabina si trova all'altezza del loro piano.
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