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Quando alla caduta sul marciapiede non segue il risarcimento del danno

Il nesso di causalità può difettare se il danneggiato conosceva la zona e le condizioni del marciapiede.
Avv. Alessandro Gallucci 
Ago 20, 2021

La caduta su un marciapiede condominiale il cui stato di insicurezza e pericolosità era conosciuto dal danneggiato può recidere in radice il diritto dello stesso ad ottenere il risarcimento in conseguenza dall'infortunio occorsogli.

È questa, in somma sintesi, la conclusione cui è giunto il Tribunale di Crotone, in funzione di giudice di appello, con la sentenza n. 581 del 20 giugno 2021, resa in seguito all'appello proposto dall'originario attore, asserito danneggiato.

Più che asserito danneggiato - la questione non era se si fosse fatto male - è bene dire richiedente danno.

La causa merita attenzione e menzione anche sotto questo profilo: non sempre laddove non si siano dubbi sulla ricostruzione del fatto storico, in questo caso la caduta, si deve automaticamente accedere da una sentenza di condanna al risarcimento.

Motivo? Nella valutazione complessiva dei fatti non può non essere considerata la condotta del danneggiato. Insomma quello che, fuor di linguaggio giuridico, è solito richiamarsi col vecchio adagio, chi è causa del suo mal pianga se stesso.

Caduta su marciapiede condominiale: analisi del caso

Una signora faceva causa ad un condominio. Motivo? Uscendo da un'attività commerciale, presso la quale si era recata, per tornare alla propria abitazione era caduta su un marciapiede condominiale posto vicino alla sua residenza, a causa di una buca, riportando la frattura di un piede.

La causa di primo grado, davanti al Giudice di Pace, si concludeva col rigetto della domanda. Per il magistrato onorario non v'era prova della natura condominiale del marciapiede, sicché la richiesta risarcitoria non poteva essere accolta.

L'attrice appellava la sentenza citando in giudizio il condominio: il Tribunale di Crotone, in funzione di giudice di appello, all'esito della causa, che vedeva anche la partecipazione del convenuto condominio, rigettava il gravame.

Sentenza confermata, dice il giudice calabrese anche se la motivazione è differente e affonda le proprie radici nella natura della responsabilità per danni da cose in custodia con riguardo alla condotta del danneggiato.

Caduta sul marciapiede condominiale, il danno da cose in custodia

Nell'articolare la motivazione della decisione, il Tribunale ha ricordato che la responsabilità del custode per i danni derivanti dalla cosa, individua un criterio di imputazione "che prescinde da qualunque connotato di colpa, operando sul piano oggettivo del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale (a titolo esemplificativo, Cass. n. 2477/2018; in termini anche Cass. n. 30775/2017 e Cass. n. 12027/2017)".

In buona sostanza il custode risponde del danno in quanto tale, cioè perché custode del bene, non perché non abbia adeguatamente vigilato sulla stessa al fine di evitare il danno: così fosse il giudizio presupporrebbe la necessità di dimostrare e valutare la colpa.

È bene ricordare che è custode di un bene che ne ha la materiale disponibilità. Nel caso delle parti comuni di un edificio in condominio è il condominio stesso ad essere responsabile.

Si fa riferimento alla responsabilità del condominio figurativamente parlando, in quanto com'è noto il condominio è previso di personalità giuridica, sicché essa va intesa come responsabilità solidale di tutti i condòmini.

Tale oggettività legata alla posizione non fa venire meno ipotesi di assenza di responsabilità. L'art. 2051 c.c. individua nel caso fortuito.

Responsabilità condominiale e caso fortuito determinato dal condomino

Caduta sul marciapiede condominiale, chi conosce la zona non accampi scuse

Nella nozione di caso fortuito, ci dice la Cassazione, ripresa nel caso di specie dal Tribunale di Crotone nella sentenza in commento, va ricompreso anche il comportamento del danneggiato.

Si legge in sentenza: "Cass. n. 6034/2018 […] ha affermato che quanto più la situazione di possibile danno é suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione - oggetto di dovere generale riconducibile all'art. 2 Cost. e comunque rispondente ad un'esigenza di ragionevole regolazione della propria condotta - delle cautele da parte dello stesso danneggiato normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso." (Trib. Crotone 20 giugno 2021 n. 581).

Il che sta a significare che non si può pretendere di essere risarciti per le proprie negligenze. Proprio in relazione a cadute su marciapiedi, la stessa pronuncia qui in commento richiama altre sentenze di legittimità ed in particolare una, la quale affermava che "la rottura superficiale dell'asfalto può essere tranquillamente evitata prestando la dovuta attenzione alla propria camminata" (Cass. n. 17324/2018).

Infortunio su marciapiede privato aperto al pubblico: chi paga i danni?

Tirando le fila di questo discorso, ossia applicando i principi qui sinteticamente riassunti e riportati al caso di specie, il Tribunale crotonese ha concluso per l'assenza di responsabilità del condominio per la caduta della signora sul marciapiede.

Motivo? Era emerso in sede istruttoria, durante il giudizio di primo grado, che la danneggiata "avesse familiarità con il luogo per cui è causa ed avesse quindi cognizione della condizione della strada, del marciapiede e, soprattutto, della presenza del tombino che, secondo quanto emerso dall'istruttoria espletata nel primo grado di giudizio è stata la causa della caduta".

Dato questa premessa, conclude il giudice, "parte attorea non ha fornito la prova, della quale era onerata, che lo stato dei luoghi, dalla medesima conosciuto, presentava un'obiettiva, imprevedibile ed inevitabile situazione di pericolosità e di avere tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza" (Trib. Crotone 20 giugno 2021 n. 581).

Sentenza
Scarica Trib. Crotone 20 giugno 2021 n. 581
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