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rowanit

Portiere - raccomandate e atti ufficiali

Vorrei sapere se il portiere è obbligato ad accettare raccomandate o atti giudiziari/tributari dei condomini. Io sapevo che il portiere dovesse essere esplicitamente autorizzato, ma c'è la legge 139 che prevede la consegna al portiere di atti giudiziari, e se è vera questa cosa è da chiarire se la legge si riferisce solo ad atti giudiziari o se vale anche per atti tributari, raccomandate, ecc.

 

Grazie.

Hai provato a leggere il contratto di assunzione,sotto la voce "indennità posta straordinaria" ?

Chiarisco meglio il quesito. Il portiere è stato autorizzato e riceve l'indennità relativa, ma non avendo ricevuto la delega di ritiro da una condomina non ritira raccomandate ed atti che arrivano a questa persona.

 

Il marito della condomina ritiene che in base all'art 139 cpc il portiere pur non avendo ricevuto autorizzazione scritta per il ritiro della posta straordinaria debba cmq ritirare obbligatoriamente gli atti giudiziari / tributari che arrivano.

 

Attualmente nel condominio il portiere accetta solo la posta straordinaria per i condomini che gli hanno fatto delega scritta e chiaramente il portere riceve la relativa indennità.

http://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-primo/titolo-vi/capo-i/sezione-iv/art139.html

La Corte di Cassazione con la sentenza n.4627 del 26 febbraio 2014 torna ad occuparsi della validità delle notifica effettuate a soggetti diversi dal destinatario.

(omissis)

. Ebbene, come questa Corte ha più volte affermato, in caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto; ed il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal co. 2 dell’art. 139 c.p.c., secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita.

2.3. Ne discende che deve ritenersi nulla la notificazione nelle mani del portiere, allorquando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga – come nel caso di specie – l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma succitata (cfr. Cass.S.U. 8214/05; 11332/05; Cass. 6101/06).

--link_rimosso--

 

 

 

Quindi, se l'ufficiale giudiziario, dopo gli accertamenti di rito, dichiara quanto previsto da 139 cpc, può consegnarla a lportiere

ad integrazione post 4

 

La risposta di prima è esclusivamente solo per atti giudiziari tramite ufficiale giudiziario !!! per raccomandate , leggasi contratto collettivo portieri:

 

il ritiro e la distribuzione della corrispondenza straordinaria (si intende per tale quella per il cui ritiro è necessaria la firma del ricevente), previa delega rilasciata allo stesso dal condòmino o dall’inquilino.

  • La proprietà sarà tenuta a fornire al lavoratore apposito registro dove annotare arrivi e consegne ai destinatari, previa sottoscrizione per ricevuta.
    Per tale servizio è stabilita un’indennità economica, nella misura prevista nelle tabelle da A ad A-quater dell’art. 117, per la quantificazione della quale si è tenuto conto anche delle prestazioni effettuate a favore di terzi residenti presso il condòmino o l’inquilino, nonché a favore di terzi domiciliati presso il condòmino o l’inquilino per un massimo di 4 per ogni condòmino o inquilino. L'indennità sarà dovuta, indipendentemente dal volume della corrispondenza da ritirare e dall’esistenza o meno della delega individuale, per ogni unità immobiliare compresa nell’edificio (o nel complesso di edifici) al quale il servizio di portineria si riferisce, con esclusione delle cantine, delle autorimesse, dei depositi (e dei locali similari), nonché con esclusione dei negozi, dei laboratori e dei magazzini, a meno che anche ad essi si riferisca il servizio di portineria; tale indennità differisce a seconda che la maggioranza delle unità immobiliari come sopra considerate sia utilizzata come abitazione oppure sia utilizzata come studio/ufficio o comunque ad uso non abitativo. Per quanto riguarda la determinazione delle indennità relative a corrispondenza straordinaria indirizzata a terzi domiciliati presso condòmini o inquilini, qualora la quantità di tale corrispondenza superi il numero come sopra stabilito, si rinvia alla contrattazione territoriale o, in mancanza, a quella tra datore di lavoro e lavoratore. I domiciliatari possono comunque rifiutare la delega, restando liberi dai relativi oneri. In caso di consegna di posta straordinaria in contrassegno, il lavoratore non è tenuto ad anticipare alcuna somma per conto del destinatario e non ritira quindi la corrispondenza in questione.

Quindi nel caso di atti giudiziari il portiere non può rifiutarsi accettarli? Ho capito bene?

buongiorno a tutti, ho un problema e non comprendo come è legiferata la questione, vi ringrazio per eventuali aiuti od indicazioni in quanto mi pare surreale:

 

nello specifico, la domanda è, E' NOTIFICATA E VALIDA una raccomandata ric. rit. inviata ad una persona risiedente in località turistica, di fatto ufficialmente e notoriamente domiciliata in altro luogo da oltre 30anni, raccomandata inviata in condominio con portiere, senza autorizzazione al ritiro dal condomino e contestuale obbligo di rifiuto atti simili ne consegna in buca quale obbligo e incarico dato al portiere dall'amministratore proprio per la questione località turistica ecc.

 

ovvero:

postino mette avviso in buca

portiere non ha delega al ritiro ed espressa indicazione di dare rifiuto a racc od altro se non con delega

 

tutto cio, deve ritenere valida la notifica e relativa compiuta giacenza? sia nel caso il portiere fosse assente, o, come probabile abbia rifiutato il ritiro e la consegna ed il postino abbia presumibilmente (non vi è ricevuta in buca?!?!) messo detto avviso in buca dopo diniego??

 

grazie per l'aiuto

Vorrei sapere se il portiere è obbligato ad accettare raccomandate o atti giudiziari/tributari dei condomini. Io sapevo che il portiere dovesse essere esplicitamente autorizzato, ma c'è la legge 139 che prevede la consegna al portiere di atti giudiziari, e se è vera questa cosa è da chiarire se la legge si riferisce solo ad atti giudiziari o se vale anche per atti tributari, raccomandate, ecc.

 

Grazie.

Il portiere non e' obbligato a ricevere atti giudiziari (detto obbligo eventualmente deriva solo da un eventuale impegno che si assume il portiere) .

Buongiorno quindi ricapitolando il tutto e' o non e obbligato a ritirare atti giudiziari ? perche nella discussione viene detto che  e'obbligato dal contratto nazionale portieri, e dalla cassazione con l art.139 poi in ultima battuta si dice che non a obblighi in materia 

grazie in anticipo per info a chiarire il quesito

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