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Superbonus e accesso agli atti amministrativi da parte del condominio

Accesso ai documenti per il superbonus: come i condomini possono ottenere i progetti edilizi necessari e quali sono i diritti in caso di rifiuto da parte dell'Amministrazione.
Giuseppe Bordolli 
8 Nov, 2021

Non vi è dubbio che i caseggiati interessati al superbonus 110% debbano produrre una certa dose di documenti per ottenere l'agevolazione. Così, ad esempio, tra l'altro, bisogna attestare la proprietà o la detenzione dell'immobile, poi dimostrare - tramite asseverazioni varie dei tecnici - che i lavori edilizi possono portare al 110%, coi massimali di spesa corretti.

Naturalmente, alcuni documenti andranno presentati prima di iniziare i lavori, altri successivamente.

Certo che al fine di poter valutare la possibilità di usufruire delle agevolazioni del cd. "Superbonus" previsto dal Decreto Rilancio si può rendere necessario la consultazione e l'ottenimento di copia dei progetti edilizi del proprio immobile.

L'accesso ai documenti amministrativi però può rivelarsi complesso

Accesso ai documenti del fabbricato condominiale distrutti o irreperibili

Nei procedimenti di accesso ai documenti amministrativi l'esercizio del relativo diritto non può che riguardare, per evidenti motivi di buon senso e ragionevolezza, i documenti esistenti e non anche quelli distrutti o comunque irreperibili; l'Amministrazione, però, al fine di dimostrare l'oggettiva impossibilità di consentire il diritto di accesso e, quindi, di sottrarsi agli obblighi in base alla normativa primaria in tema di accesso, non può semplicemente limitarsi ad affermare che gli atti sono indisponibili in conseguenza del tempo trascorso e delle modifiche organizzative medio tempore succedutesi.

In altre parole spetta all'Amministrazione destinataria dell'istanza di accesso l'indicazione, sotto la propria responsabilità, degli atti inesistenti o indisponibili che non è in grado di esibire, con l'obbligo di dare dettagliato conto delle ragioni concrete di tale impossibilità.

In ogni caso è tenuta ad eseguire con la massima accuratezza e diligenza sollecite ricerche per rinvenire i documenti chiesti in visione, destinando idonee risorse in termini di personale e tempo; qualora, poi, la documentazione non venisse reperita, deve estendere le relative indagini, anche con le opportune segnalazioni e denunce all'Autorità giudiziaria, presso altre Amministrazioni che fossero in possesso di copia della documentazione richiesta; infine, in caso di ulteriore esito negativo delle ricerche - dare conto al privato delle ragioni dell'impossibilità di ricostruire gli atti mancanti, delle eventuali responsabilità connesse a tale mancanza (smarrimento, sottrazione, ecc.) e dell'adozione degli atti di natura archivistica che accertino lo smarrimento/irreperibilità in via definitiva dei documenti medesimi (si veda esempio TAR Lombardia-Milano 20/02/2020, n. 343).

Qualora l'iter sopra delineato fosse disatteso sarebbe inevitabile ordinare al Comune di provvedere sull'istanza di accesso del ricorrente, seguendo i passaggi sopra detti; in ogni caso normalmente per scongiurare il pericolo di inottemperanza viene anche nominato un commissario ad acta (con possibilità di delega a un funzionario della stessa struttura amministrativa), il quale se necessario darà corso alle operazioni necessarie a dare riscontro all'istanza di accesso, nei termini di cui in motivazione.

Il rifiuto all'accesso degli atti: un caso recente

Un condominio richiedeva all'Amministrazione di poter visionare ed estrarre copia dei documenti relativi al progetto edilizio del fabbricato.

A sostegno della domanda i condomini facevano presente che la documentazione era necessaria per la "pratica Superbonus 110". Tale richiesta rimaneva priva di risposta da parte dell'Amministrazione; i condomini quindi erano costretti a rivolgersi al Tar della loro città per fare accertare l'illegittimità del silenzio - diniego serbato dall'Amministrazione e, conseguentemente, obbligarla a provvedere sulla richiesta di accesso agli atti (il condominio vantava un interesse specifico, concreto ed attuale all'accesso per la tutela dei suoi diritti).

Costituendosi in giudizio l'Amministrazione tentava di difendersi sia osservando come la documentazione richiesta fosse assai risalente (essendo il progetto dell'edificio del 1962), sia rilevando che la domanda non era stata rivolta all'ufficio che gestiva e conservava tale tipologia di atti; successivamente, con nota depositata la sera precedente la camera di consiglio fissata per la trattazione del ricorso, dichiarava di aver "provveduto a rintracciare la documentazione richiesta" cosicché il condominio avrebbe potuto "recarsi presso l'ufficio indicato per la visura e l'eventuale estrazione di copie", previo pagamento dei diritti di competenza.

Accesso ai documenti amministrativi. È necessaria l'autorizzazione dell'assemblea.

Sentenza del TAR sul diritto di accesso dei condomini

Secondo i giudici ammnistrativi il ricorso per l'accesso del condominio è fondato. Si è notato infatti che i condomini hanno dimostrato di avere un interesse giuridico qualificato e specifico alla consultazione e all'ottenimento di copia dei progetti edilizi del proprio immobile (valutare la possibilità di usufruire delle agevolazioni offerte dal Decreto Rilancio), interesse indicato con sufficiente precisione nella relativa richiesta; del resto, al contrario di quanto asserito dall'Amministrazione, il condominio ha dimostrato che la richiesta di accesso è stata inviata anche al Dipartimento competente; in ogni caso il deposito dell'istanza stessa presso un ufficio diverso da quello competente non può essere considerato di ostacolo alla realizzazione del diritto di accesso, essendo l'Amministrazione Comunale comunque tenuta a trasmetterla al Dipartimento competente ai sensi dei principi di leale collaborazione e di trasparenza sanciti dalla l. n. 241/1990.

Ciò premesso i giudici amministrativi hanno constatato come la nota depositata dall'Amministrazione, relativa all'avvenuto reperimento del documento ed alla fissazione in favore del ricorrente di un appuntamento per l'accesso, abbia determinato l'improcedibilità del gravame.

Tuttavia, considerato che il documento da parte dell'Amministrazione è stato reso disponibile solo in data successiva alla scadenza dei termini di legge ed all'instaurazione del giudizio, il Tar ha condannato il comune alla rifusione delle spese di lite dei condomini (Tar Lazio 2 novembre 2021 n. 11139).

Diritto di accesso agli atti amministrativi

Sentenza
Scarica Tar Lazio 2 novembre 2021 n. 11139
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