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Minacciare una causa integra una molestia?

La tutela del possessore vale oltre una soglia minima di rilevanza.
Avv. Caterina Tosatti 

Con la pronuncia che esamineremo oggi, il Tribunale di Alessandria ha ritenuto non sussistere la molestia del possesso dinnanzi ad una diffida per rumori molesti, non seguita, a distanza di un lungo lasso di tempo, da alcuna iniziativa giudiziale a cura del diffidante.

Minacciare una causa integra una molestia? La vicenda

Tizio e Caia ricorrono al Tribunale di Alessandria ai sensi dell'art. 1170 c.c., dolendosi di aver subìto la molestia nel possesso del proprio appartamento, sito in un Condominio.

La molestia in questione sarebbe consistita nella missiva inviata da Sempronio, tramite legale, a Tizio e Caia, dove costui lamentava i rumori molesti, specialmente in orario notturno, provenienti dall'appartamento di loro proprietà, minacciando di attivare la tutela giudiziale in caso di omessa cessazione di dette condotte.

Rimasto Sempronio contumace, il Tribunale di Alessandria assumeva ad interrogatorio libero Tizio e un informatore procurato dalla difesa dei ricorrenti e, all'esito di tale breve istruttoria, decideva con la sentenza del 18 agosto 2022, rigettando il ricorso di Tizio e Caia.

La molestia 'di diritto'

L'art. 1170 c.c. prevede che chi sia molestato (per quello che ci interessa qui) nel possesso di un bene immobile può agire con l'azione c.d. di manutenzione allo scopo di ottenere la cessazione della turbativa.

Presupposti per tale azione sono, innanzitutto, il sussistere di una turbativa o di una molestia dell'altrui possesso, in secondo luogo l'animus turbandi, cioè la volontà e l'intenzione dell'autore di realizzare la turbativa o la molestia.

Quando parliamo di 'molestia', in questo contesto, ci riferiamo ad una qualunque attività, sia materiale che giuridica, che comporti un apprezzabile disturbo del possesso, tale da rendere più gravoso l'esercizio o addirittura da renderlo impossibile, senza tuttavia privare il possessore del godimento del bene.

In particolare, la molestia potrebbe anche essere giuridica: ovvero, potrebbe trattarsi di azione stragiudiziale (quale la diffida inoltrata dal legale di Sempronio a Tizio e Caia) oppure giudiziale, di ingiunzione o di opposizione che siano prive di fondamento o di interesse per chi le compie e che siano poste in essere con la sola intenzione di ostacolare o rendere gravoso l'esercizio del possesso.

Inoltre, la molestia deve essere attuale, cioè seria e concreta e non solamente potenziale o eventuale.

La soglia di rilevanza

Il Tribunale di Alessandria, come abbiamo visto, non ha ritenuto che, nel caso di specie, sussistesse la molestia al possesso di Tizio e Caia, nelle specie della molestia giuridica.

Il Giudice, infatti, ha rammentato che l'azione di manutenzione è volta a far cessare le molestie o turbative di cui sia stato vittima il possessore. Per molestia o turbativa si intende qualunque attività che arrechi al possessore un apprezzabile disturbo, sia che consista in attentati materiali (c.d. molestia di fatto) sia che si estrinsechi in atti giuridici (c.d. molestia di diritto).

L'azione di manutenzione risulta inoltre esperibile solo in presenza del c.d. animus turbandi, ossia della consapevolezza, nell'agente, che il proprio atto arreca pregiudizio al possesso altrui.

Nel caso che ci occupa, la condotta molesta attribuita a Sempronio consiste nell'inoltro da parte del medesimo di una lettera, redatta dal proprio legale, con il quale lo stesso ha intimato ai ricorrenti di porre fine all'emissione di rumori molesti oltre la soglia della normale tollerabilità, in orario notturno, paventando il ricorso alla tutela giudiziale in ipotesi del perdurare dei rumori dallo stesso ritenuti molesti.

Sebbene, continua il Tribunale, una simile condotta possa essere astrattamente inquadrabile nell'ambito della molestia di diritto, la medesima, alla prova dei fatti, non ha superato la soglia di rilevanza ed apprezzabilità necessaria a rendere la stessa oggettivamente idonea a turbare il possesso dell'immobile di proprietà di Tizio e Caia da parte dei medesimi.

Infatti, lo stesso Tizio, durante il suo interrogatorio libero, aveva confermato che Sempronio non avesse mai proferito personalmente lamentele per i richiamati rumori nei confronti di Tizio e Caia, né prima né dopo l'inoltro della lettera del legale.

Inoltre, pur essendo decorsi 8 mesi tra la diffida e l'azione possessoria attivata da Tizio e Caia, nessuna azione legale era stata intrapresa da Sempronio nei loro confronti, per cui pare difettare, nel caso di specie, anche il requisito della necessaria attualità della turbativa.

Secondo il Tribunale, pertanto, sebbene la condotta di Sempronio sia «eticamente contraria all'istaurazione di rapporti di buon vicinato», la stessa non acquisisce quella rilevanza giuridicamente idonea ad integrare una molestia di diritto ai fini dell'esperimento dell'azione di manutenzione, non risultando adeguata ad esporre a pericolo il godimento del bene.

Osserva ancora il Tribunale che la circostanza che, in conseguenza dell'inoltro della richiamata missiva, Tizio e Caia abbiano modificato sensibilmente il proprio comportamento non può valere, di per sé, a rendere molesta la condotta di Sempronio, non potendo allo stesso imputarsi tale reazione soggettiva.

Secondo il ragionamento del Giudice, se, come dai medesimi affermato, la loro condotta è sempre risultata conforme alle regole condominiali (quindi, Tizio e Caia sostengono di non aver mai creato rumori molesti), gli stessi ben avrebbero potuto mantenere totalmente immutata la propria condotta, senza apportare alcuna modifica alla propria routine e a quella dei propri figli.

Infine, secondo il magistrato, la condotta di Sempronio difettava anche dell'animus turbandi, perché la diffida inviata perseguiva il fine primario di tutelare il godimento della sua proprietà, intimando a Tizio e Caia il rispetto delle norme condominiali in tema di convivenza e di quelle legali in tema di immissioni rumorose, senza che fosse realizzata alcuna diminuzione del godimento del bene altrui, anzi limitandosi a richiamarne i possessori all'utilizzo entro i limiti posti dalla legge.

Sentenza
Scarica Trib. Alessandria 18 agosto 2022 n. 1895
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