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L'uso del clacson nel viale condominiale è vietato perché la condotta interferisce nell'altrui vita privata e nell'altrui vita di relazione

Suonare il clacson, a qualsiasi ora, disturbando il vicinato, costituisce una molestia.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

"Suonare il clacson, a qualsiasi ora, disturbando il vicinato, costituisce una molestia. Ne consegue che, in tale situazione, l'autore sarà condannato per il reato di molestia o disturbo alle persone ex art. 660 c.p." (Cass. pen. sez. I, 7 novembre 2018 n. 50379)

La vicenda.

Tizio era stato condannato, in concorso con Caia, alla pena, condizionalmente sospesa, di un mese di arresto, in quanto riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 81, cpv., 660 cod. pen.

In particolare, gli autori della condotta avevano recato disturbo ai vicini di casa mantenendo lo stereo di casa ad alto volume, colpendo con pugni le pareti confinanti, nonché suonando ripetutamente e ingiustificatamente il clacson della propria autovettura nell'attraversare il vialetto condominiale, anche nelle prime ore del mattino, tenendo acceso il motore dell'auto sotto le abitazioni dei condomini.

Inoltre, gli stessi avevano proferito ripetutamente, in presenza dei condomini, frasi a contenuto ingiurioso e oltraggioso rivolte ai vicini, scattando numerose fotografie per riprendere l'esterno delle abitazioni degli altri condomini.

Con lo stesso provvedimento, i due imputati erano stati condannati al risarcimento in favore delle predette persone offese, costituitesi parti civili. Per i motivi esposti, veniva presentato ricorso in cassazione.

Molestia o disturbo alle persone. L'art. 660 c.p. prevede che chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a cinquecentosedici euro.

L'articolo in esame è posto a tutela della tranquillità pubblica, per l'incidenza che la stessa può avere nei confronti con l'ordine pubblico.

Dunque, pur trattandosi di offesa ad un interesse privato, viene in considerazione l'ordine pubblico.

Tutela del riposo e della tranquillità delle persone che vicino alla chiesa abitano, limitare i suoni delle campane

Il ragionamento della Corte. Secondo Tizio, la propria condotta era dovuta alla necessità di segnalare con il clacson la presenza della sua autovettura per evitare sinistri stradali e lamentando l'inattendibilità delle testimonianze dei vicini, dati i motivi di rancore personale esistenti.

Per meglio dire, l'uso degli avvisatori acustici sarebbe stato giustificato dall'ordinanza comunale relativa alla strada di accesso al condominio.

Tuttavia, però, nulla di ciò potendosi evincere, in realtà, dall'ordinanza in questione e dovendo per il resto escludersi, alla stregua delle concordi dichiarazioni delle persone offese, la presenza di una costante situazione di esposizione a pericolo che, sola, avrebbe autorizzato il ricorso ai dispositivi in questione.

Pertanto, anche le doglianze mosse in tal senso, secondo gli ermellini, dovevano ritenersi infondate.

Premesso ciò, secondo la Corte di legittimità, era del tutto corretta la decisione di merito, secondo cui l'imputato aveva realizzato una condotta idonea a molestare il vicinato.

Difatti, la reiterazione di tali molestie per mesi è stata ritenuta sintomatica di un univoco disegno criminoso volto ad arrecare offesa alla privata quiete del condominio.

In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il ricorso è stato rigettato e, per l'effetto, è stata confermata la condanna.

Sentenza
Scarica Cass. pen. sez. I 7 novembre 2018 n. 50379
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