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Parcheggio in cortile, se un condomino contesta la sosta dell'auto del vicino

Parcheggi in condominio, come affrontare le problematiche sugli abusi nel diritto all'uso?
Avv. Alessandro Gallucci Avv. Alessandro Gallucci 

Il parcheggio è sovente oggetto di litigio. Se poi il parcheggio riguarda l'uso di spazi comuni in un edificio in condominio, dagli alterchi è facile passare alle vere e proprie controversie giudiziarie.

In questi casi, nei quali non v'è la possibilità di fare intervenire i vigili urbani - il corpo di polizia non può sanzionare divieti posti in zone di transito private chiuse al pubblico - la soluzione, salvo il caso di sanzioni per violazioni per regolamenti di condominio, delle quali si dirà in fondo, è sta nell'azione giudiziaria.

Di tanto in tanto, quindi, le cronache giudiziarie condominiali ci raccontano di controversie per violazione dell'art. 1102 c.c. in relazione all'uso di parcheggi condominiali.

La Cassazione, per citare uno dei tanti esempi, con la sentenza n. 14245 depositata in cancelleria in 23 giugno 2014, è tornata ad occuparsi della questione dell'uso delle cose comuni, fornendo un interessante spunto di riflessione sulla valutazione della legittimità dell'uso individuale sancendo la sostanziale indifferenza della contestazione da parte di un solo condomino o dell'intera compagine.

Che cosa hanno detto gli ermellini ?

In tema di parcheggio in una parte comune di un edificio in condominio, qualora uno dei condomini contesti la legittimità della sosta dell'autovettura di un suo vicino lamentando la violazione dell'art. 1102 c.c. il giudice chiamato a valutarne la liceità deve farlo tenendo in considerazione non solamente il diritto d'uso del condomino contestatore, ma di tutti gli altri partecipanti alla compagine.

Uso della cosa comune e parcheggio: ruota attorno a questi due concetti la decisione in commento.

Uso della cosa comune

Ai sensi dell'art. 1102, primo comma, c.c.

«Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa».

Secondo la Cassazione, chiamata più volte a dare significato alla norma, «il partecipante alla comunione può usare della cosa comune per un suo fine particolare, con la conseguente possibilità di ritrarre dal bene una utilità specifica aggiuntiva rispetto a quelle che vengono ricavate dagli altri, con il limite di non alterare la consistenza e la destinazione di esso, o di non impedire l'altrui pari uso.

La nozione di pari uso della, cosa comune cui fa riferimento l'art. 1102 c.c. non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri, essendo i rapporti condominiali informati al principio di solidarietà, il quale richiede un costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione» (così, ex multis, Cass. 5 ottobre 2009, n. 21256).

Tutti possono fare tutto, purché ciò non sia d'intralcio e non leda il pari diritto degli altri. A parole è tutto semplice ma nella realtà la valutazione della liceità dell'uso del singolo va valutata caso per caso.

=> Proprietà esclusiva del cortile e condivisione di aree di parcheggio

Parcheggio in una zona comune

In caso del parcheggio di uno dei condòmini in una zona comune probabilmente rappresenta l'esempio più lampante di uso dei beni comuni; quando può essere considerato lecito? E quando no? E come valutare questa circostanza?

Nel caso risolto dalla Cassazione con la sentenza n. 14245/2014, due condomini facevano causa a dei loro vicini accusandoli di aver illecitamente utilizzato un viale interno al condominio per il parcamento delle proprie autovetture.

In primo grado, il Giudice di pace adito accoglieva la domanda degli attori, mentre in appello veniva stabilito che gli originari convenuti potevano parcheggiare non più di un'autovettura, lasciando così lo spazio per il parcheggio anche agli attori. Gli originari convenuti non accettavano nemmeno questa decisione e ricorrevano in Cassazione.

Gli ermellini hanno accolto il ricorso, ma la motivazione addotta non lascia ben sperare i ricorrenti (leggasi i condomini che avevano iniziato ad usare quel viale comune come parcheggio):

Motivo?

Secondo la Cassazione, il giudice di secondo grado aveva errato nell'applicare l'art. 1102 c.c.; ciò perché al fine di stabilire «se e in che misura l'uso diretto e più intenso della cosa comune da parte di un condomino sia legittimo o venga ad alterare il rapporto di equilibrio tra partecipanti e perciò sia da ritenere non consentito a norma dell'art. 1102 cod. civ., occorre avere riguardo all'uso potenziale in relazione ai diritti di ciascuno dei partecipanti al condominio, proporzionalmente alla quota di ognuno di partecipazione alla cosa comune» (Cass. 23 giugno 2014 n. 14245).

Insomma la legittimità del parcheggio andava valutata non solamente guardando ai diritti degli originari attori, ma rispetto alla posizione di tutti i condomini. La causa, quindi, dovrà essere rivalutata alla luce di questo principio, con il rischio che estendendo il campo di valutazione si possa arrivare ad una decisione di vietare il parcheggio o limitarlo fortemente nel tempo in quanto la zona è insufficiente per garantire l'utilizzazione da parte di tutti i condomini.

=> Si può parcheggiare in cortile durante la pausa pranzo anche se il condomino ha già il suo garage

Parcheggio in una zona comune, il regolamento e le sanzioni pecuniarie

Un modo per dissuadere i condòmini da usi lesivi dei pari diritti dei loro vicini in relazione alle parti comuni è previsto dall'art. 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

A mente di tale disposizione, l'assemblea, con le maggioranze prescritte dall'art. 1136 c.c., può irrogare sanzioni per violazioni di norme regolamentari (sanzioni che devono essere previste dal medesimo regolamento) per importi fini ad € 200,00 che possono crescere fino ad € 800,00 in caso di recidiva.

L'uso degli spazi comuni, ai sensi dell'art. 1138 c.c., può essere certamente oggetto di regolamentazione da parte dell'assemblea.

Ne discende che, al di là dei profili attinenti alla violazione dell'art. 1102 c.c. in materia di diritto al pari uso della cosa comune, l'assemblea potrebbe, chiaramente dinanzi a chiare e patenti violazioni delle norme regolamentari, prevedere l'irrogazione di sanzioni pecuniarie (previa apposita disciplina delle medesime, ove questa non esista).

Un deterrente, si pensa, più diretto ed efficace per sanzionare i condòmini poco diligenti nell'uso degli spazi comuni.

Entrata e sosta motocicli nell'androne condominiale

Installazione dissuasori di parcheggio su posto auto in condominio

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Michele Marra
Michele Marra 09-03-2018 10:15:36

volevo sapere se dopo aver cambiato destinazione uso da abitazione a 3 a commerciale il condomino stesso poteva vietare agli altri condomini il parcheggio nel cortile che esiste dagli anni 60 grazie

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Antonio Romano
Antonio Romano 04-07-2020 03:00:42

buona sera vivo in un palazzo di 4 appartamenti di cui 2 con posto auto e due senza posto auto le due auto occupano quasi tutto l'ingresso del palazzo di entrata e a volte non riesco a passare neanche con una busta della spessa loro dico che insieme alla appartamento hanno aquistato anche il posto auto come posso risolvere la questione

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Mauro Agnoletto
Mauro Agnoletto 06-07-2020 10:25:37

Salve abito in un condominio a piano terra la finestra della mia camera da letto da sul cortile comune dove gli altri condomini parcheggiano le proprie auto. Nonostante tutti abbiamo il garage che hanno adibito tutti come ripostiglio, anche perchè le auto attuali sono molto più grandi di quelle di 30 anni fà,alcuni hanno turni di lavoro che arrivano a casa alle 23 o partono alle 05 naturalmente il rumore delle auto sia quando partono che quando arrivano ci svegliano ho chiesto più volte di non metterle li sotto la mia finestra senza nessun risultato che fare ? nota non abbiamo l'amministratore perchè siamo in 4 condomini .

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Salvatore Canino
Salvatore Canino 20-07-2020 10:43:47

salve abito in un condominio di sei condomini con amministratore da qualche mese un condomino chiude a chiave il portoncino d'ingresso a qualsiasi ora ho detto che non puo farlo x quieto vivere ho comprato una molla chiudiporta ma l'amministratore non ha voluto che la montassi xche la deve comprare e montare lui facendoci pagare la somma di €150,00 come mi devo comportare?

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Marisa61
Marisa61 05-04-2021 19:54:36

Salve
Vorrei sapere se un condomino, facente parte di un altro condominio, può parcheggiare la sua moto sotto il nostro piano piloty
Faccio presente che, noi non abbiamo recinzione, l’altro condomino non ha chiesto il permesso ne all’amministratore ne a nessuno dei condomini ed è comunque stato invitato a parcheggiare nel suo condomino

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Claudio Benedetti
Claudio Benedetti 14-06-2021 15:09:36

Dato che quest'anno ho in programma di guidare lungo la Costiera Amalfitana e visitare anche Napoli, penso che sia importante avere un bloccasterzo per la macchina. Ho visto che ci sono modelli che bloccano solo il volante e anche modelli che bloccano anche l'acceleratore. Quale è meglio?

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Benny
Benny 18-06-2021 22:12:54

Abbiamo una palazzina di 4 appartamenti di cui 2 appartamenti sono miei. Siamo tutti fratelli e parenti, ora nel viale comune abbiamo 3 auto, 1 per famiglia. Visto che sono proprietario di 2 appartamenti, posso mettere una 4 auto dietro la mia in modo che non ostacolo l' ingresso e l' uscita agli altri? Avendo anche 2 entrate e 2 uscite??

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Francesco Maria Resse
Francesco Maria Resse 14-09-2022 05:35:41

Conoscendo bene Napoli & C.ti consiglio di informarti prima di arrivare dove si trova un Garage. A Napoli non c'è antifurto possibile che possa resistere ad una rapina.

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ILARIA
ILARIA 07-06-2022 10:42:41

DA ATTO NOTARILE HO LA PROPRIETà DEL TERRENO DAVANTI AL MIO BOX AUTO E DIETRO A QUESTO C'è IL CORTILE CONDOMINIALE; ALCUNI PROPRIETARI DI ALTRI BOX MI CONTESTANO IL DIRITTO DI PARCHEGGIARE DAVANTI AL MIO BOX SUL MIO TERRENO DICENDO CHE è PARTE COMUNE CITANDO IL 1117 E DICENDO DI VANTARE SERVITU' DI PASSAGGIO.
GLI SPAZI CI SONO PER LE MANOVRE, LA MIA DOMANDA è POSSONO DETTARE LEGGE SULLA PROPRIETA' PRIVATA PERCHè DICONO DI FARE DIFFICOLTA' A FARE MANOVRA?

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Monica
Monica 24-08-2022 18:00:21

buonasera ho un problema con il posto auto io sono inquilina in affitto di 5apoartamenti nel nostro condominio .e mi hanno proposto visto che prima eravamo 4e ognuno aveva un po'sto assegnato e tre sono proprietari e io e un altra che è arrivata siamo in affitto .quindi mi hanno dato un posto dopo tanto discutere affianco ad un'altra macchina che bisogna alternarsi per uscire perché è un viale .facendo marcia indietro si esce il cancello .io avendo un auto Nissan quascai +2 e abbastanza grande.e accanto a rei una 500x e poi vorrebbero fare parcheggiare dietro la mia a destra e poi io dovrei uscire da facendo zig Zag tra due macchine lo spazio e poco infatti la macc in na dietro di me andrebbe attaccata a muro io. lasciando così posto per passare .questa sarebbe una suzione .ma non so ancora se riuscirei a d uscire .comunque in questo ca ad o come comportarmi se andrei a graffiare sia la macchina mia al muro e quella della signora .e poi nel caso non avrei spazio per uscire come comportarmi .per eventuali lamentele.pisso essere risarcita dai danni .grazie avvocato aspetto risposta

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